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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2023

Cassazione n. 08400/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i4 t [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha conferrr ato la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Marsala per i reati di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 (capo a) e di cui agli artt. 186, cornnni 2 1lett. c), 2- bis e 187, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) si appalesa del tutto generico, a fronte di una motivazione sul punto congrua e adeguatamente sviluppata (p. 6).

Invero, l'impugnazione è inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (cfr. Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i4 t [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha conferrr ato la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Marsala per i reati di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 (capo a) e di cui agli artt. 186, cornnni 2 1lett. c), 2- bis e 187, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) si appalesa del tutto generico, a fronte di una motivazione sul punto congrua e adeguatamente sviluppata (p. 6). Invero, l'impugnazione è inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08400/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris