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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12319/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, apparendo rivalutativo di dati a fonte di una motivazione congrua, con la quale i giudici hanno illustrato la piena legittimità e la congrua articolazione motivazionale del provvedimento questorile, con riguardo a profili non puntualmente affrontati e tantomeno confutati calla ricorrente se non attraverso personali valutazioni circa la portata della sua condotta, reiterata, di parcheggiatrice abusiva.

Inammissibile è anche il secondo motvo, a fronte di una motivazione, ch9 nel rilevare il mancato apporto difensivo quanto a validi elementi in grado di supportare la applicazione delle attenuanti generiche, sostanzialmente è ispirata al principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Rv. 270986 - 01).

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e concanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurc tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, apparendo rivalutativo di dati a fonte di una motivazione congrua, con la quale i giudici hanno illustrato la piena legittimità e la congrua articolazione motivazionale del provvedimento questorile, con riguardo a profili non puntualmente affrontati e tantomeno confutati calla ricorrente se non attraverso personali valutazioni circa la portata della sua condotta, reiterata, di parcheggiatrice abusiva. Inammissibile è anche il secondo motvo, a fronte di una motivazione, ch9 nel rilevare il mancato apporto difensivo quanto a validi elementi in grado di supportare la applicazione delle attenuanti generiche, sostanzialmente è ispirata al principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Rv. 270986 - 01). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e concanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurc tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 12319/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris