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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 25489/2026

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pello di Bresciavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] AndreaMaria Fiore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lodi, in difesa dell’imputato, che haesposto i motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 22.10.2025, la Corte di appello di Brescia, previoriconoscimento all’appellante delle attenuanti generiche, ha confermato ladeclaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., per avere, alla guida dell’autovettura VW Golf, in orario serale (ore20.30), investito il pedone [OSCURATO:PERSONA] in prossimità di un attraversamentopedonale, omettendo di regolare la velocità malgrado la scarsa illuminazione e lapioggia battente, cagionando in tal modo alla persona offesa lesioni personali gravi(fatto del 12.6.2019).2.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensoredell’imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione secondo iseguenti profili.Deduce che i giudici di merito hanno ritenuto che il ricorrente abbia violatol’art. 141 cod. strada sebbene sia emerso che egli probabilmente non avesseviolato il limite di 50 Km/h.

La colpa sarebbe quella di non avere ridottoulteriormente la velocità in prossimità delle strisce pedonali.

Si trascura però lacircostanza che l’imputato aveva già superato l’attraversamento pedonale e chel’urto è avvenuto dopo di esso; inoltre, non è stata considerata la condottaimprevedibile del pedone, comparso all’improvviso sulla traiettoria del veicolo,come confermato dal teste Zecchino.Deduce che non vi è prova che, anche in presenza di una ulteriore riduzionedi velocità ma con l’atto improvviso e imprudente del pedone, l’evento non sisarebbe verificato o avrebbe avuto conseguenze diverse.

È mancata la verificadella efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito.Lamenta, infine, mancanza di adeguata motivazione sulla durata dellasanzione amministrativa accessoria, nonostante l’operata riduzione della penaprincipale per il riconoscimento in appello delle attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato.Le censure si risolvono, nella parte centrale, nella sollecitazione di una diversalettura della dinamica del sinistro, non consentita in sede di legittimità a fronte diuna motivazione dei giudici di merito esente da manifeste aporie logiche.2.

Il ricorrente fonda la propria doglianza su un presupposto fattuale nonaccolto dalla sentenza impugnata, e cioè sull’assunto che il pedone avrebbe postoin essere un attraversamento improvviso, inopinato e imprevedibile, tale dainterrompere il nesso causale o comunque da escludere la colpa del conducente.La Corte territoriale, richiamando la ricostruzione del primo giudice, ha inveceescluso tale evenienza, ritenendo che l’investimento sia dipeso dalla velocità nonadeguata alle concrete condizioni di luogo e di tempo.3.

La questione decisiva concerne, dunque, non il mero rispetto del limitemassimo di velocità, ma l’adeguatezza della condotta di guida rispetto allasituazione concreta.La sentenza impugnata ha valorizzato dati fattuali specifici: l’orario serale, lascarsa illuminazione, la pioggia battente, la percorrenza in centro abitato e laprossimità di un attraversamento pedonale.

In tale contesto, l’obbligo impostodall’art. 141 cod. strada non si esauriva nel mantenimento di una velocitàformalmente compatibile con il limite di 50 km/h, ma imponeva al conducente diridurla in misura tale da conservare il pieno controllo del veicolo e da poterarrestare la marcia entro lo spazio utile di avvistamento, avuto riguardo allaprevedibile presenza di pedoni.È principio consolidato che, in tema di circolazione stradale, la velocità deveessere commisurata non solo ai limiti tabellari, ma anche alle condizioni concretedella strada, del traffico, della visibilità e del tempo, sicché anche una velocitàinferiore al limite massimo può risultare colposa ove non consenta di fronteggiareostacoli prevedibili.

La giurisprudenza di questa Sezione ha più volte affermato chela velocità prudenziale richiesta dall’art. 141 cod. strada è quella che consente alconducente di mantenere il controllo del veicolo e di arrestarlo dinanzi a ostacoliprevedibili nel proprio campo di visibilità; e che, in prossimità di attraversamentipedonali, permane un dovere rafforzato di attenzione e moderazione, non esclusodall’eventuale imprudenza dell’utente debole, salvo che questa presenti caratteridi assoluta eccezionalità, atipicità e imprevedibilità (Sez. 4, n. 23116 del14/06/2022; Sez. 4, n. 33984 del 15/09/2021; Sez. 4, n. 24837 del 25/06/2021).4.

Alla luce di tali principi, il primo motivo non coglie nel segno.La Corte di appello non ha affermato la responsabilità dell’imputato sulla basedi una presunzione derivante dall’investimento del pedone, né ha utilizzato unaregola di giudizio retrospettiva fondata sul solo verificarsi dell’evento.

Ha inveceindividuato, in prospettiva ex ante, la regola cautelare pertinente: ridurre lavelocità in modo coerente con la scarsa visibilità, la pioggia intensa, l’ambitourbano e l’approssimarsi di una zona destinata all’attraversamento pedonale.Il ragionamento è logico e giuridicamente plausibile.

In quelle condizioni, lapresenza di un pedone non costituiva evento eccentrico o imprevedibile, ma rischiotipico governato proprio dalla regola cautelare violata.

La motivazione impugnataha escluso che il pedone fosse comparso in modo repentino e velocissimo sullatraiettoria del veicolo, e ha ritenuto che l’imputato, procedendo a velocitàadeguata al contesto, avrebbe potuto avvistarlo tempestivamente ed evitarel’urto.La diversa lettura proposta dal ricorrente, fondata sul richiamo alladeposizione del teste Zecchino e sull’assunto dell’avvenuto superamentodell’attraversamento pedonale, mira a sostituire alla ricostruzione accolta daigiudici di merito una valutazione alternativa del materiale probatorio.

Taleoperazione è preclusa in sede di legittimità, ove il controllo è limitato alla coerenzastrutturale della motivazione e alla sua compatibilità con le risultanze processuali,non potendo tradursi in una nuova ricostruzione del fatto.5.

Anche il secondo profilo, relativo alla causalità della colpa e alcomportamento alternativo lecito, è infondato.È vero che, nei reati colposi di evento, non basta accertare la violazione dellaregola cautelare, occorrendo verificare che l’evento costituisca concretizzazionedel rischio che la regola mirava a prevenire e che il comportamento alternativolecito avrebbe avuto efficacia impeditiva o comunque significativamente riduttivadel rischio (Sez. 4, n. 21554 del 05/05/2021, Zoccarato, Rv. 281334 – 01; Sez.4, n. 32216 del 20/06/2018, Capobianco, Rv. 273568 – 01; Sez. 4, n. 24462 del06/05/2015, Ruocco, Rv. 264128 - 01).

In materia di circolazione stradale taleverifica deve essere condotta senza automatismi e senza ricorrere a valutazioni expost fondate sul solo esito lesivo.Nel caso in esame, tuttavia, tale verifica risulta compiuta.

La Corte territorialeha chiarito che la riduzione della velocità, imposta dalle condizioni di visibilità, dallapioggia e dalla presenza dell’attraversamento pedonale, avrebbe consentito alconducente di avvistare il pedone e di evitare l’impatto.

Il giudizio controfattualeè stato dunque svolto in termini coerenti con la regola cautelare violata: non sirimprovera all’imputato di non avere previsto un evento imprevedibile, ma di nonavere regolato la marcia in modo da fronteggiare un rischio tipico e concretamentepercepibile.La censura difensiva pretende, ancora una volta, di muovere dal datodell’improvvisa e imprevedibile comparsa del pedone, ma tale dato è statomotivatamente escluso dai giudici di merito.

Ne consegue che non sussiste ildenunciato deficit motivazionale sulla causalità, avendo la sentenza impugnatadato conto sia della violazione cautelare, sia della riconducibilità dell’evento alrischio governato dalla norma, sia dell’efficacia impeditiva del comportamentoalternativo lecito.6.

È infondato anche il motivo relativo alla sanzione amministrativa accessoriadella sospensione della patente di guida, determinata nella durata di nove mesi.La Corte di appello ha ritenuto congrua la durata della sospensione,confermando sul punto la valutazione del primo giudice e mostrando di avereesaminato la richiesta difensiva di riduzione.

La motivazione, benché sintetica, èsufficiente, avuto riguardo alla natura della sanzione, alla gravità del fatto, allecondizioni concrete del sinistro e alla misura applicata.Non è decisivo il richiamo alla riduzione della pena principale conseguente alriconoscimento delle attenuanti generiche.

La determinazione della durata dellasospensione della patente risponde a presupposti autonomi rispetto allacommisurazione della pena detentiva, dovendo essere correlata alla gravità dellaviolazione, all’entità delle conseguenze e alle esigenze di prevenzione proprie dellasanzione accessoria (v. art. 218, comma 2, cod. strada).

Ne deriva che ilriconoscimento delle attenuanti generiche non impone, di per sé, unacorrispondente riduzione della durata della sospensione.Del resto, questa Corte ha affermato che l’obbligo motivazionale sulla duratadella sospensione della patente è più intenso quando la misura si collochi inprossimità del massimo o si discosti sensibilmente dal minimo, mentre può essereassolto anche con motivazione sintetica quando la durata sia contenuta e trovigiustificazione nel complessivo percorso argomentativo della decisione (Sez. 4, n.37628 del 18/10/2021; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738 -01).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha esplicitato, sia pure in forma concisa,le ragioni della conferma, sicché la censura non evidenzia alcuna violazione dilegge né alcuna lacuna motivazionale rilevante.7.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 21 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di Bresciavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] AndreaMaria Fiore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lodi, in difesa dell’imputato, che haesposto i motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 22.10.2025, la Corte di appello di Brescia, previoriconoscimento all’appellante delle attenuanti generiche, ha confermato ladeclaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., per avere, alla guida dell’autovettura VW Golf, in orario serale (ore20.30), investito il pedone [OSCURATO:PERSONA] in prossimità di un attraversamentopedonale, omettendo di regolare la velocità malgrado la scarsa illuminazione e lapioggia battente, cagionando in tal modo alla persona offesa lesioni personali gravi(fatto del 12.6.2019).2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensoredell’imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione secondo iseguenti profili.Deduce che i giudici di merito hanno ritenuto che il ricorrente abbia violatol’art. 141 cod. strada sebbene sia emerso che egli probabilmente non avesseviolato il limite di 50 Km/h. La colpa sarebbe quella di non avere ridottoulteriormente la velocità in prossimità delle strisce pedonali. Si trascura però lacircostanza che l’imputato aveva già superato l’attraversamento pedonale e chel’urto è avvenuto dopo di esso; inoltre, non è stata considerata la condottaimprevedibile del pedone, comparso all’improvviso sulla traiettoria del veicolo,come confermato dal teste Zecchino.Deduce che non vi è prova che, anche in presenza di una ulteriore riduzionedi velocità ma con l’atto improvviso e imprudente del pedone, l’evento non sisarebbe verificato o avrebbe avuto conseguenze diverse. È mancata la verificadella efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito.Lamenta, infine, mancanza di adeguata motivazione sulla durata dellasanzione amministrativa accessoria, nonostante l’operata riduzione della penaprincipale per il riconoscimento in appello delle attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.Le censure si risolvono, nella parte centrale, nella sollecitazione di una diversalettura della dinamica del sinistro, non consentita in sede di legittimità a fronte diuna motivazione dei giudici di merito esente da manifeste aporie logiche.2. Il ricorrente fonda la propria doglianza su un presupposto fattuale nonaccolto dalla sentenza impugnata, e cioè sull’assunto che il pedone avrebbe postoin essere un attraversamento improvviso, inopinato e imprevedibile, tale dainterrompere il nesso causale o comunque da escludere la colpa del conducente.La Corte territoriale, richiamando la ricostruzione del primo giudice, ha inveceescluso tale evenienza, ritenendo che l’investimento sia dipeso dalla velocità nonadeguata alle concrete condizioni di luogo e di tempo.3. La questione decisiva concerne, dunque, non il mero rispetto del limitemassimo di velocità, ma l’adeguatezza della condotta di guida rispetto allasituazione concreta.La sentenza impugnata ha valorizzato dati fattuali specifici: l’orario serale, lascarsa illuminazione, la pioggia battente, la percorrenza in centro abitato e laprossimità di un attraversamento pedonale. In tale contesto, l’obbligo impostodall’art. 141 cod. strada non si esauriva nel mantenimento di una velocitàformalmente compatibile con il limite di 50 km/h, ma imponeva al conducente diridurla in misura tale da conservare il pieno controllo del veicolo e da poterarrestare la marcia entro lo spazio utile di avvistamento, avuto riguardo allaprevedibile presenza di pedoni.È principio consolidato che, in tema di circolazione stradale, la velocità deveessere commisurata non solo ai limiti tabellari, ma anche alle condizioni concretedella strada, del traffico, della visibilità e del tempo, sicché anche una velocitàinferiore al limite massimo può risultare colposa ove non consenta di fronteggiareostacoli prevedibili. La giurisprudenza di questa Sezione ha più volte affermato chela velocità prudenziale richiesta dall’art. 141 cod. strada è quella che consente alconducente di mantenere il controllo del veicolo e di arrestarlo dinanzi a ostacoliprevedibili nel proprio campo di visibilità; e che, in prossimità di attraversamentipedonali, permane un dovere rafforzato di attenzione e moderazione, non esclusodall’eventuale imprudenza dell’utente debole, salvo che questa presenti caratteridi assoluta eccezionalità, atipicità e imprevedibilità (Sez. 4, n. 23116 del14/06/2022; Sez. 4, n. 33984 del 15/09/2021; Sez. 4, n. 24837 del 25/06/2021).4. Alla luce di tali principi, il primo motivo non coglie nel segno.La Corte di appello non ha affermato la responsabilità dell’imputato sulla basedi una presunzione derivante dall’investimento del pedone, né ha utilizzato unaregola di giudizio retrospettiva fondata sul solo verificarsi dell’evento. Ha inveceindividuato, in prospettiva ex ante, la regola cautelare pertinente: ridurre lavelocità in modo coerente con la scarsa visibilità, la pioggia intensa, l’ambitourbano e l’approssimarsi di una zona destinata all’attraversamento pedonale.Il ragionamento è logico e giuridicamente plausibile. In quelle condizioni, lapresenza di un pedone non costituiva evento eccentrico o imprevedibile, ma rischiotipico governato proprio dalla regola cautelare violata. La motivazione impugnataha escluso che il pedone fosse comparso in modo repentino e velocissimo sullatraiettoria del veicolo, e ha ritenuto che l’imputato, procedendo a velocitàadeguata al contesto, avrebbe potuto avvistarlo tempestivamente ed evitarel’urto.La diversa lettura proposta dal ricorrente, fondata sul richiamo alladeposizione del teste Zecchino e sull’assunto dell’avvenuto superamentodell’attraversamento pedonale, mira a sostituire alla ricostruzione accolta daigiudici di merito una valutazione alternativa del materiale probatorio. Taleoperazione è preclusa in sede di legittimità, ove il controllo è limitato alla coerenzastrutturale della motivazione e alla sua compatibilità con le risultanze processuali,non potendo tradursi in una nuova ricostruzione del fatto.5. Anche il secondo profilo, relativo alla causalità della colpa e alcomportamento alternativo lecito, è infondato.È vero che, nei reati colposi di evento, non basta accertare la violazione dellaregola cautelare, occorrendo verificare che l’evento costituisca concretizzazionedel rischio che la regola mirava a prevenire e che il comportamento alternativolecito avrebbe avuto efficacia impeditiva o comunque significativamente riduttivadel rischio (Sez. 4, n. 21554 del 05/05/2021, Zoccarato, Rv. 281334 – 01; Sez.4, n. 32216 del 20/06/2018, Capobianco, Rv. 273568 – 01; Sez. 4, n. 24462 del06/05/2015, Ruocco, Rv. 264128 - 01). In materia di circolazione stradale taleverifica deve essere condotta senza automatismi e senza ricorrere a valutazioni expost fondate sul solo esito lesivo.Nel caso in esame, tuttavia, tale verifica risulta compiuta. La Corte territorialeha chiarito che la riduzione della velocità, imposta dalle condizioni di visibilità, dallapioggia e dalla presenza dell’attraversamento pedonale, avrebbe consentito alconducente di avvistare il pedone e di evitare l’impatto. Il giudizio controfattualeè stato dunque svolto in termini coerenti con la regola cautelare violata: non sirimprovera all’imputato di non avere previsto un evento imprevedibile, ma di nonavere regolato la marcia in modo da fronteggiare un rischio tipico e concretamentepercepibile.La censura difensiva pretende, ancora una volta, di muovere dal datodell’improvvisa e imprevedibile comparsa del pedone, ma tale dato è statomotivatamente escluso dai giudici di merito. Ne consegue che non sussiste ildenunciato deficit motivazionale sulla causalità, avendo la sentenza impugnatadato conto sia della violazione cautelare, sia della riconducibilità dell’evento alrischio governato dalla norma, sia dell’efficacia impeditiva del comportamentoalternativo lecito.6. È infondato anche il motivo relativo alla sanzione amministrativa accessoriadella sospensione della patente di guida, determinata nella durata di nove mesi.La Corte di appello ha ritenuto congrua la durata della sospensione,confermando sul punto la valutazione del primo giudice e mostrando di avereesaminato la richiesta difensiva di riduzione. La motivazione, benché sintetica, èsufficiente, avuto riguardo alla natura della sanzione, alla gravità del fatto, allecondizioni concrete del sinistro e alla misura applicata.Non è decisivo il richiamo alla riduzione della pena principale conseguente alriconoscimento delle attenuanti generiche. La determinazione della durata dellasospensione della patente risponde a presupposti autonomi rispetto allacommisurazione della pena detentiva, dovendo essere correlata alla gravità dellaviolazione, all’entità delle conseguenze e alle esigenze di prevenzione proprie dellasanzione accessoria (v. art. 218, comma 2, cod. strada). Ne deriva che ilriconoscimento delle attenuanti generiche non impone, di per sé, unacorrispondente riduzione della durata della sospensione.Del resto, questa Corte ha affermato che l’obbligo motivazionale sulla duratadella sospensione della patente è più intenso quando la misura si collochi inprossimità del massimo o si discosti sensibilmente dal minimo, mentre può essereassolto anche con motivazione sintetica quando la durata sia contenuta e trovigiustificazione nel complessivo percorso argomentativo della decisione (Sez. 4, n.37628 del 18/10/2021; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738 -01). Nel caso di specie la Corte territoriale ha esplicitato, sia pure in forma concisa,le ragioni della conferma, sicché la censura non evidenzia alcuna violazione dilegge né alcuna lacuna motivazionale rilevante.7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 21 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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