CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15611/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
similiano Micali; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che chiede la correzione del dispositivo della sentenza impugnata in relazione alla durata delle pene accessoria nella misura di anni tre. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 ottobre 2025 la Corte di appello di Roma, pronunciandosi in sede di rinvio a seguito dell'annullamento ex art. 623 cod. proc. 1pen. disposto da questa Corte con sentenza del 16 gennaio 2020 della pronuncia di secondo grado emessa in data 24 maggio 2018, ha rideterminato in anni quattro la durata delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa applicate a [OSCURATO:PERSONA], giudicato responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione lamentando l'illogicità della motivazione ed il contrasto con quanto statuito in dispositivo. Il difensore evidenzia, infatti, che la Corte di appello di Roma, nel rideterminare la durata delle pene accessorie comminate al [OSCURATO:PERSONA] ha, in parte motiva, operato un'espressa equiparazione al quantum di pena detentiva inflitta al condannato («la durata delle pene accessorie fallimentari deve essere determinata, in quanto ritenuta congrua ex art. 133 cod. pen., in quella stabilita per la pena principale»). Rappresenta, però, che in dispositivo la Corte ha stabilito la durata di dette pene accessorie nella misura di anni quattro, mentre il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione. Evidenzia come nel caso in esame non possano residuare dubbi in ordine all'intento della Corte («era quello di quantificare la pena in misura pari alla pena irrogata»). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Con sentenza del 24 aprile 2018 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 13 aprile 2016, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati allo stesso ascritti nella misura di anni tre di reclusione. Nel giudicare, poi, in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di Cassazione limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, la stessa Corte territoriale, nell'adeguarsi al principio di diritto, ha, con la sentenza oggetto del presente ricorso, operato, come correttamente evidenziato dal difensore del ricorrente, un espresso rinvio al quantum della pena detentiva inflitta al Previsomini rideterminando, poi, erroneamente la durata delle pene accessorie nella maggiore misura di anni quattro. E' così incorsa in un errore che non è suscettibile di rettifica ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., ma che è emendabile con pronuncia di annullamento senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. I), e 621 cod. proc. pen. con conseguente rideternninazione, ad opera di questa Corte, delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa nella misura di anni tre. 2 P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente M [OSCURATO:PERSONA] CORTt. SUPR7.3. • P iT2 9 APR, 2026 Rorn,IL FUNZiONIA. GIUDIZiA:Y() 3