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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 42704/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno il 13 aprile 2023, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 497-ter cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con cui l'imputato lamenta violazione di legge per essere stato ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato, è inammissibile, poiché è costituito da mere doglianze in punto di fatto volte ad ottenere una rivalutazione degli elementi probatori.

Invero, le doglianze si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità; deve, sul punto, ribadirsi che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745); - che il secondo motivo di ricorso con il quale l'imputato si duole del vizio di motivazione e dell'inosservanza applicazione della legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che il provvedimento impugnato è correttamente motivato e privo dei difetti di assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità; inoltre, il motivo è inammissibile, poiché anche in questo caso le doglianze si risolvono in un mero "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti, volto ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno il 13 aprile 2023, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 497-ter cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con cui l'imputato lamenta violazione di legge per essere stato ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato, è inammissibile, poiché è costituito da mere doglianze in punto di fatto volte ad ottenere una rivalutazione degli elementi probatori. Invero, le doglianze si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità; deve, sul punto, ribadirsi che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745); - che il secondo motivo di ricorso con il quale l'imputato si duole del vizio di motivazione e dell'inosservanza applicazione della legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che il provvedimento impugnato è correttamente motivato e privo dei difetti di assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità; inoltre, il motivo è inammissibile, poiché anche in questo caso le doglianze si risolvono in un mero "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti, volto ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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