Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 luglio 2024

Cassazione n. 03191/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23399/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 14; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonten. 318/2016, depositata in data 3/03/2016; Irpef-accertamento sintetico udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: L’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Asti, emetteva avviso di accertamento sintetico con cui recuperava a imposizione , a fini Irpef,maggior reddito di [OSCURATO:PERSONA] per l’anno di imposta 2008 , in basealla presenza di beni indice costituiti da una residenza principale in locazione, da una residenza secondaria in proprietà, da un’autovettura [OSCURATO:PERSONA] e da un cavallo da sella nonché in base ad incrementi patrimoniali degli anni 2008-2012.

Lacontribuente proponeva ricorso che era accolto dalla CTP di Asti .

La CTR delPiemonte rigettava l’appello erariale.

Contro tale decisione propone ricorso per cassazionel’Agenzia delle entrate, formulando due motivi.

La contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 21/12/2023.

Considerato che:

1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce nullità della sentenza per difetto di motivazione o motivazione apparente, inviolazione degli artt. 36, comma 2, e 61 d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 132, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché dell’art. 111, sesto comma,Cost., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4)cod. proc. civ.

Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., perché la CTR avrebbe negato la valenza di presunzione legale relativa del possesso dei beni indice in capo alla contribuente.

2. In data 27/09/2023 la controricorrente ha depositato domanda di definizione ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022 corredata della prova della sua presentazione.

Il presente giudizio risulta inoltre indicato nell’elenco di cui all’art. 40, comma 3, del d.l. 13 del 2023, conv. in l. n. 41 del 2023, che prevede che Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione di cui alla Riforma 1.7 "Giustizia tributaria" della Missione 1, Componente 1, Asse 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della legge 29 dicembre 2022 n. 197e dell'articolo 391 del codice di procedura civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente, provvede a depositare entro il 31 ottobre 2023 presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti previsti dalcomma 197 del medesimo articolo 1, elenco nel quale è attestato l’intervenuto pagamento della prima rata.

3. Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificati dall’art. 20, comma 1, lett. c), d.l. n. 34/2023, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima ratae, in tal caso, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art.1 cit.

«L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200). Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione.

Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego.

Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione e' di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200(comma 201).

Pertanto, alla luce delle predette disposizioni e dei documenti depositati nonché dell’inserimento del giudizio nel predetto elenco, va dichiarata l’estinzione del giudizioper cessata materia del contendere.

4. Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022.

In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23399/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 14; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonten. 318/2016, depositata in data 3/03/2016; Irpef-accertamento sintetico udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: L’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Asti, emetteva avviso di accertamento sintetico con cui recuperava a imposizione , a fini Irpef,maggior reddito di [OSCURATO:PERSONA] per l’anno di imposta 2008 , in basealla presenza di beni indice costituiti da una residenza principale in locazione, da una residenza secondaria in proprietà, da un’autovettura [OSCURATO:PERSONA] e da un cavallo da sella nonché in base ad incrementi patrimoniali degli anni 2008-2012. Lacontribuente proponeva ricorso che era accolto dalla CTP di Asti . La CTR delPiemonte rigettava l’appello erariale. Contro tale decisione propone ricorso per cassazionel’Agenzia delle entrate, formulando due motivi. La contribuente resiste con controricorso. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 21/12/2023. Considerato che: 1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce nullità della sentenza per difetto di motivazione o motivazione apparente, inviolazione degli artt. 36, comma 2, e 61 d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 132, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché dell’art. 111, sesto comma,Cost., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4)cod. proc. civ. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., perché la CTR avrebbe negato la valenza di presunzione legale relativa del possesso dei beni indice in capo alla contribuente. 2. In data 27/09/2023 la controricorrente ha depositato domanda di definizione ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022 corredata della prova della sua presentazione. Il presente giudizio risulta inoltre indicato nell’elenco di cui all’art. 40, comma 3, del d.l. 13 del 2023, conv. in l. n. 41 del 2023, che prevede che Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione di cui alla Riforma 1.7 "Giustizia tributaria" della Missione 1, Componente 1, Asse 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della legge 29 dicembre 2022 n. 197e dell'articolo 391 del codice di procedura civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente, provvede a depositare entro il 31 ottobre 2023 presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti previsti dalcomma 197 del medesimo articolo 1, elenco nel quale è attestato l’intervenuto pagamento della prima rata. 3. Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificati dall’art. 20, comma 1, lett. c), d.l. n. 34/2023, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima ratae, in tal caso, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art.1 cit. «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200). Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione e' di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200(comma 201). Pertanto, alla luce delle predette disposizioni e dei documenti depositati nonché dell’inserimento del giudizio nel predetto elenco, va dichiarata l’estinzione del giudizioper cessata materia del contendere. 4. Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass.
Sentenza Cassazione n. 03191/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris