CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 25647/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12518/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Catania, alla [OSCURATO:PERSONA]. Ventimiglia n. 228. — RICORRENTI— contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Viale delle Milizie n. 114. — CONTRORICORRENTI- avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 707/2017, pubblicata in data 28.4.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8.6.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 707/2017, la Corte d'appello di Catania, in parziale accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa emessa il 18.9.2011, ha respinto le domande di [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), volte ad ottenere la rimozione di una veduta e O 21-. l'arretramento di tubazioni ai sensi degli artt. 889 e ss. c.c., ritenendo infondata anche la riconvenzionale spiegata dagli appellanti, con cui era stata chiesta la demolizione dei vani realizzati dalla resistente nella parte sud est del primo piano del fabbricato sito in Noto, meglio identificato in atti, e a far dichiarare che il terrazzino creato in sopraelevazione rispetto all'originario piano terra, violava la distanza tra le costruzioni. Per quanto ancora rileva in questa sede, il giudice distrettuale ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], nell'eseguire i lavori presso lo stabile di sua proprietà, avesse osservato la distanza tra i volumi preesistenti, ai sensi dell'art. 9, comma primo, punto 1), D.M. 1444/1968, norma recepita nello strumento urbanistico locale ed applicabile alla zona A - centro storico - in cui erano situati i manufatti. Dal rogito di acquisto della Girmena emergeva - difatti - che l'edificio originario era costituito da alcuni vani a piano terra e da due piccoli vani ammezzati, oltre che da una sovrastante area libera e che le nuove opere erano identiche a quelle originarie, come confermavano anche talune foto prodotte dalla Empoli, dante causa dei Sortino, riprese in corso di lavori, dalle quali già si evinceva l'esistenza di un manufatto al di sopra del piano terra, con la copertura divelta. Si configurava - ad avviso della Corte di merito - una mera ristrutturazione, senza alcun avanzamento verso la confinante proprietà delle controparte, senza riduzione delle distanze tra volumi preesistenti e senza dar luogo ad un'apprezzabile riduzione di aria e di luce, atteso che i vani, posti al piano ammezzato, avevano un'altezza, senza il tetto (divelto), praticamente uguale a quella dei vani originari. La sentenza ha ritenuto legittima anche la realizzazione del terrazzino, posto a distanza di 1,50 prevista dall'art. 905, comma secondo, c.c., evidenziando che dalle aperture presenti sulla parete degli appellanti non era possibile né l'inspicere né il prospicere, essendo "incassate" nel muro per circa 40 centimetri ovvero poste ad un'altezza che non consentiva l'affaccio e la veduta, reputando corretta anche l'apposizione di pannelli volti ad impedire che dal terrazzino si esercitasse la veduta. La cassazione della sentenza è chiesta da Antonino e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in quattro motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il controricorso è tardivo, poiché notificato in data 30.7.2018, dopo la scadenza del termine fissato dall'art. 370, c:omma 1, c.p.c., considerato che la notifica del ricorso è avvenuta in data 26.4.2018. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 873 c.c., 9 D.M. 1444/1968, 20 L.R. Sicilia 71/1978, 7, 8, 15 L. 1497/1993 e del d.lgs. 42/2004, 8, comma 2, e 13, commi 2,3, 6 9 delle NTA del piano regolatore del Comune di Noto, evidenziando che gli immobili di cui si discute erano collocati in zona A - centro storico, in cui è imposto un vincolo di inedificabilità assoluta, essendo consentite solo la manutenzione e la ristrutturazione dei manufatti preesistenti. Non era quindi possibile realizzare la sopraelevazione, poiché l'obbligo di rispettare la originaria distanza tra i volumi preesistenti riguardava le sole ristrutturazioni, mentre nella specie, era stato realizzato un vero proprio ampliamento di volumetria e quindi una nuova costruzione, anche in violazione del vincolo paesaggistico vigente per il centro storico di Noto. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 3, comma primo, lettere c e d), D.P.R. 380/2001, 2, nn. 3, 4 e 5, dell'art. 3, n. 14 del P.R.G. del Comune di Noto, 20 L.R. 71/1978 e 13, commi 2,3,4,6e 9 della NTA, per aver la sentenza ritenuto che la resistente si fosse limitata a ristrutturare gli immobili preesistenti, mentre, in presenza di un aumento di volumetria e per effetto della realizzazione del primo piano in luogo di taluni vani ammezzati, oltre che di un terrazzino in sostituzione di un tetto a tegole di dimensioni ridotte, si configurava una nuova costruzione soggetta al regime delle distanze in vigore al momento della sua realizzazione.I due motivi, che devono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati. Diversamente interpretando le risultanze di causa rispetto al tribunale (che, in adesione alle conclusioni del c.t.u., aveva ritenuto che la Girmena avesse realizzato una nuova costruzione, lesiva delle distanze legali), la Corte di merito, sulla base del rogito di acquisto prodotto dalla Girmena e dei rilievi fotografici, ha concluso che la resistente avesse in realtà posto in essere una semplice ristrutturazione di manufatti preesistenti, senza incrementi volumetrici, poiché già originariamente l'immobile era costituito da taluni vani posti a livello ammezzato e da un sovrastante lastrico solare (cfr. sentenza, pag. 10). Il nuovo manufatto costituiva — in tal senso - una mera ristrutturazione dei due vani preesistenti, con creazione di una sovrastante area libera, comunque senza alcun avanzamento rispetto ai volumi preesistenti, conformemente alle prescrizioni in tema di distanze vigente per la zona A centro storico, ai sensi dell'artt. 9, comma primo, n. 1, D.M. 1444/1968. In tale situazione — frutto di un incensurabile apprezzamento in fatto, non specificamente censurato riguardo alla osservanza del distacco originario — perde, in realtà, rilievo la stessa necessità di stabilire se i manufatti integrassero una nuova costruzione: anche in presenza di un aumento di volumetria, era preclusa la riduzione in pristino, essendo l'opera conforme al regime delle distanze. 2.1. Le norme urbanistiche locali avevano, difatti, recepito le prescrizioni del D.M. 1444/1968, il cui art. 9, comma 1, n. 1 prevede, per la zona A, in cui vige un vincolo di inedificabilità assoluta, l'osservanza delle distanze preesistenti (Cass. 3739/2018; Cass.12767/2008; Cass. 879/1999; Cass. 4754/1995). La norma regolamentare, traendo la sua forza cogente dai commi 8 e 9 dell'art. 41 quinquies, L.U., è quindi immediatamente idonea a incidere sui rapporti interprivati e prevale su eventuali prescrizioni locali meno restrittive (Cass. 15458/2016; Cass. su. 14953/2011; Cass. 14552/2016; Cass. 23732/2017). 2.2. L'esistenza del vincolo di inedificabilità assoluta non poteva comportare la demolizione del manufatto o il ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la tutela risarcitoria (Cass. 8532/2018; Cass.5332/2004; Cass. 3659/1989). I divieti assoluti di costruzione, vigenti in una data zona, non contemplano, di norma, prescrizioni integrative dell'art. 873 c.c., essendo posti esclusivamente allo scopo di conservare la destinazione urbanistica di una determinata parte del territorio e a tutela di interessi generali, quali le limitazioni del volume, della altezza, della densità degli edifici, le esigenze dell'igiene e della viabilità, la conservazione dell'ambiente (Cass. 10775/2003; Cass.5508/1994; Cass. 7154/1995; Cass. 5719/1998; Cass.16094/2005). Nei centri storici, l'inedificabilità assoluta, anche se conseguenza di eventuali vincoli di carattere paesaggistico, non esclude che nei rapporti interprivati si debba osservare la distanza tra le opere preesistenti (Cass. 2008/12767). In particolare, i limiti imposti dal citato art. 9 trovano applicazione anche con riferimento alle nuove costruzioni, quali devono considerarsi le sopraelevazioni effettuate nei centri storici ove, vigendo il generale divieto di nuove edificazioni, è previsto solo che le distanze tra gli edifici non possano essere inferiori a quelle intercorrenti tra i preesistenti volumi edificati (Cass. 3739/2018; Cass. 3739/2018; Cass. 12767/2008). 3. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 905 e 907 c.c., delle norme tecniche di attuazione e delle previsioni del piano regolatore generale del Comune di Noto, per aver la sentenza affermato che le aperture sulla parete dei Sortino non consentivano l'esercizio della veduta e che le terrazzine realizzate dalla Girmena dovevano osservare la distanza di mt. 1,50. Si sostiene in contrario che, prima delle modifiche dello stato di fatto, la proprietà dei ricorrenti era raggiunta da luce ed aria per oltre dieci metri mentre, successivamente, tale possibilità era stata notevolmente ridotta, con una forte contrazione del valore commerciale dell'immobile. Inoltre, sulla facciata dell'immobile dei ricorrenti erano presenti tre aperture, di cui la terza consentiva un comodo affaccio sia sulla proprietà fronteggiante, che sulla pubblica via. In tale situazione era applicabile l'art. 907 c.c., potendosi realizzare le terrazzine solo osservando le distanze di tre metri dall'edificio dei ricorrenti, avendo essi acquistato il diritto ad esercitare la veduta. Era illegittimo anche l'ordine di procedere all'apposizione di pannelli che inibissero la veduta, essendo tale soluzione pregiudizievole per la proprietà frontistante. Il motivo è infondato. La Corte di merito ha stabilito, con apprezzamento in fatto delle caratteristiche delle aperture, conforme alle valutazioni già effettuate del tribunale, che quelle presenti sulla parete dei Sortino non consentivano l'esercizio del diritto di veduta, essendo incassate nel muro per circa 40 cm. ed essendo poste ad un'altezza che non permetteva né affaccio, né veduta. L'ipotizzata esistenza di una terza veduta che, per assunto dei ricorrenti, consentiva sia la prospectio che la inspectio sul fondo della resistente, è stata esclusa - per implicito - dalla Corte distrettuale, che, nel descrivere lo stato di fatto, ha valutato l'intera situazione dei luoghi e le caratteristiche dei manufatti. In assenza di vedute sulla parete dell'immobile dei ricorrenti e nell'impossibilità di ritenere che i Sortino avessero acquistato il diritto di veduta nella proprietà frontistante, trovava applicazione l'art. 905 c.c., che regola la distanza delle nuove aperture rispetto agli edifici fronteggianti, non potendosi invocare, nella descritta situazione, la disposizione che prescrive un distacco di mt. tre delle nuove costruzioni rispetto alle vedute, dato che, in tal caso, la titolarità del diritto reale di veduta costituisce il presupposto essenziale per poter richiedere l'osservanza, ad opera del vicino, delle maggiori distanze di cui all'art. 907 c.c. (Cass. 25342/2016; Cass. 18030/2010; Cass. 80/1970). Riguardo alle misure volte a garantire il rispetto della distanza di legge e con riferimento all'asserito contrasto con la disciplina urbanistica e al carattere pregiudizievole degli accorgimenti adottati, l'assunto secondo cui l'apposizione dei pannelli - già disposta dal tribunale - avesse dato luogo ad una nuova costruzione, in violazione del vincolo assoluto di inedificabilità imposto in zona A, è tema nuovo di cui la sentenza non fa alcuna rnenzione e che richiederebbe nuovi accertamenti preclusi in cassazione, al pari del lamentato carattere pregiudizievole per la proprietà dei ricorrenti. Si è, peraltro, stabilito da questa Corte che l'eliminazione delle vedute abusive può essere realizzata non solo con la demolizione delle porzioni immobiliari con le quali si verifica la lamentata violazione di legge, ma anche attraverso idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui, come l'arretramento del parapetto o l'apposizione di idonei pannelli che rendano impossibili il "prospicere" e l'"inspicere in alienum" (Cass.4834/2019; Cass. 9640/2006). 4. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 872, 1126, 2043 c.c., delle norme regolamentari e delle norme tecniche di attuazione del PRG, per aver la Corte di merito ritenuto insussistente un pregiudizio risarcibile quale conseguenza dell'illegittimità delle opere, benché, in tema di violazione dei diritti assoluti, il danno sia in re ipsa e debba ritenersi sussistente senza necessità di prova. Il motivo è infondato. La censura mira a sostenere che la violazione del diritto di proprietà, sotto il profilo del mancato rispetto delle distanze, non consentirebbe di escludere in concreto l'esistenza di un pregiudizio risarcibile, alla luce del principio secondo cui, in tale materia, il danno è in re ipsa.Va osservato che, in linea generale, il potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone che sia dimostrata l'esistenza dei danni risarcibili e che risulti impossibile, o particolarmente difficile, provare il pregiudizio nel suo preciso ammontare. Il danneggiato può essere sollevato dall'onere di dimostrare l'an debeatur del diritto al risarcimento laddove l'esistenza del danno non sia contestata dalla controparte o sia l'effetto immancabile della stessa violazione denunciata (Cass. 25475/2010; Cass.27447/2011; Cass. 126/2016; Cass. 20889/2016; Cass.21501/2018), ma senza affatto potersi escludere che quel pregiudizio possa risultare in concreto insussistente. Come più di recente precisato da questa Corte, la tesi del danno in re ipsa, derivante dalla violazione delle distanze legali, implica una mera presunzione relativa di sussistenza del pregiudizio risarcibile (attesa la natura del bene giuridico leso), ma è sempre fatta salva la prova contraria o la possibilità che il giudice — come nel caso in esame - accerti in concreto l'infondatezza della domanda sulla base delle risultanze processuali e delle caratteristiche dei manufatti (Cass. 25082/2020). Il ricorso è quindi respinto. Nulla sulle spese, stante la tardività del controricorso. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis de