CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33818/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 29072/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], n.q . di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] con sede in Malta, società ammini- stratrice e detentrice dell’intero pacchetto azionario della Società [OSCURATO:PERSONA], con sede in Malta , e pertanto in qualità di legale rappresentantedi tale società, rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] gelo Curciullo (PEC : [OSCURATO:EMAIL] ) , domi- ciliatapresso la Cancelleria della Corte di Cassazione ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:cartelladi paga- mento–IVA – società mal- tese AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – avversola sentenza n. 3 29 / 3/ 20 17 della [OSCURATO:PERSONA]- gionaledell’Abruzzo depositata il 2 0 . 4 .20 17 , non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’8 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo veniva rigettato l’appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA], aventesede in Malta, avverso la sentenza n. 4 20 /1/201 6 della Com- missioneTributaria Provinciale di Pescara di rigetto del ricorso intro- duttivoproposto dalla contribuente avverso la cartella di pagamento n. 08320140001973356 emessa per IVA e sanzione relativamente all’annualità 2010 . L’Amministrazione finanziaria agiva a seguito dellaliquidazione d’imposta ex art.35 - ter del d.P.R. 633/72 dell a di- chiarazione IVA presentata dalla società EBONY nel corso del 2011 relativamente all’anno di imposta 2010 , oggetto di controllo ex art.54-bisdel d.P.R. 633/72 . Siail giudice di prime cure sia il giudice d’appello superavano le con- testazionipreliminari, tra l’altro relative alla legittimità del procedi- mentoamministrativo e alla notificazione della cartella e, nel merito, confermavanole riprese. Proponericorso per [OSCURATO:PERSONA], n.q. di legale rappre- sentante della società [OSCURATO:PERSONA] con sede in Malta, società amministratrice e detentrice dell’intero pac- chetto azionario della società di diritto maltese [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a sedici motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate concontroricorso . Consideratoche: 1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma, n n . 3 e 5 , cod. proc. civ., viene censurata la sentenza di appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del d.P.R. 602/73in materia di formazione e notifica della cartella, con conse- guentesua nullità. Con la doglianza la società ripropone i l primo mo- tivodi appello con cui ha eccepito che il plico consegnato al ricorrente non conterrebbe tutti i fogli previsti dalla legge sulle cartelle ed in particolare dal D.M. 321/1999. Tale difetto comporterebbe la insa- nabile nullità della cartella e, in ogni caso, legittim erebbe il contri- buente a richiederne l’annullamento. Inoltre, una tale condizione dell’attolo renderebbe improduttivo di effetti giuridici. Nel corpo del motivoprospetta anche la lesione dell’art.112 cod. proc. civ. . 1.1. Con il secondo motivo la ricorrente, in relazione all’art.360, primo comma, nn.3 e 5, cod. proc. civ., deduce anche l’ omessa e falsaapplicazione su un punto decisivo della controversia, l’omessa motivazionee falsa applicazione degli artt. 137, 148 cod. proc. civ. e 2220 cod. civ. con conseguente inesistenza della copia della car- tellanotificata . 2. I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi,attenendo alla incompletezza della cartella e alla sua noti- ficae sono inammissibili per più ragioni. 2.1. Innanzitutto, le prospettate censure motivazionali incappano nellapreclusione per doppia conforme con riferimento al paradigma delprospettato vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. , allaluce del doppio rigetto della prospettazione di parte contribuente sia in primo sia secondo grado. Infatti, l’abrogazione dell’art. 348 - ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 at- tuataper quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma,con il connesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone la disposizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e prevedel’inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo pre- visto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a basedella decisione di primo grado e quelle poste a base della sen- tenzadi rigetto dell’appello sono state tra loro diverse. 2.2.In secondo luogo, il giudice d’appello ha logicamente argomen- tatosulle questioni sottese ai motivi nei seguenti articolati termini: «Perquel che riguarda il “plico” asseri tamente incompleto ed inido- neoalla difesa - anche volendo trascurare la circostanza che l’atto, comunque, figura essere pervenuto al domicilio del destinatario [OSCURATO:PERSONA] (cfr. la copia allegata agli atti dalla ricorrente e re- canteil timbro tondo - data del 29.4.2014) ed avere, così, pienamente raggiuntolo scopo, con conseguente sanatoria (art. 156 cod. proc. civ.) dell’eventuale nullità, e consentito adeguata difesa - è assor- bente il rilievo che la società EBONY non ha dimostrato che il plico chiuso(come prescritto) effettivamente pervenuto a [OSCURATO:PERSONA] con- tenesse soltanto i sei fogli - su tredici (numero complessivo delle pagine della cartella in questione cosi come deducibile dall’annota- zione in calce a ciascun foglio ! ) - che ha ritenuto di allegare al ri- corso: la circostanza, costituita dall’avvenuta ammissione della de- stinataria del pervenimento del plico rappresentato dalla cartella, esoneral’Agenzia da altri oneri probatori , dovendo ritenersi, semmai (eferma la già connata sanatoria in ogni caso verificatasi), la desti- nataria onerata, di fronte alla ragionevole presunzione di invio e di consegna di un plico completo, della dimostrazione dell’incomple- tezza della cartella inviata a mezzo posta, cosa in realtà non avve- nuta. D'altronde il fatto che sia stata ammessa la spedizione e, so- prattutto,il ricevimento di almeno sei dei tredici fogli della cartella (ed, invero, la porzione più importante e costituente il “cuore” del documento;ma perché mai, poi, solo quella porzione?) la dice lunga sulla legittima forte presunzione che il plico contenesse, in effetti, l’interezzadell’atto. Sulla questione, invece, della notifica, accanto a quanto già argomenta t o dalla [OSCURATO:PERSONA] - chemerita di essere qui richiamato e ribadito - a favore della reie- zionedi questo motivo dell’impugnazione, milita l’assorbente consi- derazioneche la cartella sia stata consegna t a direttamente alla so- cietà destinataria in Malta, il che esclude che possa essere convin- centementeipotizzata qualsivoglia “inesistenza” della notificazione, conl’effetto che certamente l’arrivo del documento nella disponibilità econoscenza (oltre che conoscibilità) del destinatario gli ha consen- tito, come peraltro è deducibile dall'estrinsecazione di una più che congrua linea difensiva, la predisposizione del ricorso e la prospet- tazione di tutte le ragioni ivi espresse a sostegno dell’impostazione conferitaall’iniziativa giurisdizionale intrapresa. ». Lasocietà non si confronta realmente nei due motivi con tale capo della decisione, di cui dà atto, ma che non censura specificamente, limitandosia riproporre le questioni di merito sottese, già vagliate e decise dai giudici in due gradi di giudizio. Ciò rende inammissibili le doglianze in quanto , per giurisprudenza consolidata della Corte (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332) , il giudizio di cassazione è un giudizioa critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di me- ritodevono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi . LaCorte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostan- zialeed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione chenon consente di riesaminare e di valutare autonomamente il me- ritodella causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censu- rare la complessiva valutazione delle risultanze processuali conte- nutanella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione,al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fattocompiuti. 2.3. Infine, a pag.4 viene adombrata anche la lesione dell’art.112 cod. proc. civ. in termini assolutamente apodittici, non essendo chiarosu quale specifica eccezione il giudice non si sarebbe pronun- ciato, ulteriore concorrente profilo di inammissibilità . 3. Con il terzo motivo viene prospettata, in relazione all’art. 360, comma1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.26 del d.P.R. 602/73 e la nullità e inesistenza della notifica della cartella, perché la consegna del plico in caso di uso di posta privatanon sarebbe assistita da alcuna presunzione di ricezione e di integrità, la cui dimostrazione spet terebbe all’Amministrazione fi- nanziaria senza possibilità di applicare l’istituto della sanatoria per raggiungimentodello scopo in ragione dell’inesistenza della notifica. Lasocietà ripropone la prospettazione secondo cui la consegna del pliconon è avvenuta per il tramite di servizio postale di S tato e tale fattodeterminerebbe l’inesistenza della notifica dell'atto stesso 3.1.Il quarto mezzo, senza neppure indicazione del pertinente pa- radigmadell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., deduce l’inesistenza della notifica e l’inapplicabilità della sanatoria anche perché l’art. 1 , comma1, del regolamento C E 1393/2007 « stabilisce l’applicabilità del trattato in materia di notificazione, esclusivamente con riferi- mentoalla materia civile e commerciale e non già alla materia tribu- taria,in cui la presente controversia deve essere ricompresa. Ne de- riva l’inesistenza della notificazione della cartella impugnata che avrebbedovuto essere effettuata non già a mezzo posta e con rac c . A/R,ma bensì nelle forme per ciò previste dalle convenzioni interna- zionali».4.I due motivi, connessi sono affetti da concorrenti profili di inam- missibilitàe di infondatezza. 4.1. Sono inammissibili quanto alla tecnica di formulazione senza indicazione di paradigma processuale (quarto motivo) e per doppia conforme(terzo motivo , paradigma motivaz i onale). Il terzo mezzo è inammissibile anche per difetto di specificità non essendostata riprodotta la documentazione inerente le modalità di notifica che la ricorrente sostiene non essere stata effettuata per il tramitedel servizio di Stato, né italiano né maltese.4. Il quinto motivo, senza indicazione del pertinente paradigma dell’art.360, comma 1, cod. proc. civ., prospetta l’inesistenza della cartellao la sua nullità anche per la mancata traduzione della stessa nellalingua ufficiale del soggetto ricevente , inglese . 5.Il motivo è inammissibile. Vale quanto già detto sulla tecnica di formulazione della censura priva di qualsiasi paradigma processuale, cui si aggiunge l’assenza didecisività della doglianza, pretestuosa. Al proposito il Collegio os- serva come nessuna specifica previsione normativa disponga che l'atto impositivo debba essere redatto nella lingua del soggetto de- stinatario,dovendosi invero presumere che lo stesso, in quanto sog- gettopassivo nel territorio nazionale avendo presentato la dichiara- zione IVA 2011 oggetto di controllo , sia in grado di comprendere il contenuto dell'atto. La questione, dunque, si sposta sul piano pro- batorio,essendo onere del contribuente provare di non essere stato nellecondizioni di aver potuto conosce re i l contenuto dell'atto. Il che postulache lo stesso versi in condizioni tali, nonostante il comporta- mentodallo stesso esigibile, da non poter in alcun modo ovviare alla circostanza che l'atto impositivo non è stato tradotto nella propria lingua di origine. Il profilo non è stato coltivato da parte ricorrente, che si ̀ limitata ad una contestazione generica sul punto, e va esclusoche la mancata traduzione nella lingua del destinatario possa comportare una lesione del diritto di difesa della società , in quanto la stessa, anche se soggetto non residente privo di stabile organiz- zazionein Italia, ha dimostrato, avendo in concreto fatto valere nei gradidel merito le proprie articolate difese contestando la pretesa tributariaazionata con l'atto impugnato, di avere avuto piena cono- scenzadel contenuto dell'atto impositivo ad essa notificato. 6.Il sesto motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del d.P.R. 602/73 in materia di decadenza del potere di riscos- sione,in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.Dalla inesistenza o nullità insanabile della notifica, deriverebbe se- condola società, la decadenza dal potere di accertamento, a causa dell’inutiledecorso del termine di cui all'art 25 del d. P . R . 602/73. 7.Il motivo è inammissibile per più ragioni. 7.1.Innanzitutto , la sentenza impugnata non parla della questione ela ricorrente afferma di averla proposta tra i motivi di appello , ma non dà evidenza della tempestività riproducendo il pertinente pas- saggiodel ricorso introduttivo del giudizio e del ricorso in appello e , dunque,un primo profilo di inammissibilità è dato dalla novità della questione. 7.2.La censura è inoltre inammissibile anche per difetto di rilevanza, inconseguenza di quanto già sopra argomentato circa i motivi che precedono,dovendo escludersi l’inesistenza della notifica e ritenersi logical’argomentazione del giudice e il suo accertamento sulla ritua- lità della notifica dell’atto impugnato, pervenuta al domicilio della EBONYin data 29.4.2014. 8.Con il settimo motivo , in relazione all’art. 360 , comma 1 , n n. 3 e 5,cod. p roc . c iv . , viene lamentata « l’ omessa e falsa applicazione su un punto decisivo della controversia, l’ omessa motivazione e viola- zionedell’art 6 , comma 5 , dell a legge n . 212/2000 » , con riferimento allarichiesta di chiarimenti e informazioni, di norma effettuata me- diante la formazione del c.d. avviso di irregolarità ex art . 54 - bis del d.P.R.633/72 anteriormente alla notifica della cartella. Nel corpo della censura si afferma anche che, nel caso di accerta- mento che involge l’ IVA, il contraddittorio preventivo è sempre ob- bligatorio. 8.1Con l’ottavo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5,cod. proc. civ., viene lamentata l’omessa e falsa applicazione su unpunto decisivo della controversia , l’ omessa motivazione e la falsa applicazione dello statuto del contribuente e dell’obbligo di motiva- zione e degli atti propedeutici, nonché dell ’ art. 7 della legge n 212/2000,non essendo la cartella, a dire della ricorrente, motivata inmodo congruo, sufficiente ed intelle g gibile . 8.2.Il sedicesimo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., l’omessa e falsa applicazione su un punto decisivo della controversia, l’omessa motivazione e falsa applica- zionedell’obbligo di motivazione in relazione agli oneri di riscossione espostisia nel ruolo che nella cartella di pagamento . 9. I tre motivi suddetti , di trattazione congiunta, non possono tro- vare ingresso, per concorrenti profili di inammissibili tà e infonda- tezza. 9.1.Innanzitutto , incappano nella preclusione per doppia conforme quantoal paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5 , cod. proc. civ. per leragioni già sopra evidenziate in censure con analoga formulazione . 9.2.Inoltre, sono aspecifici. La CTR ha deciso sulle questioni in un precisocapo della sentenza , stabilendo che « sull’assenza dell’avviso bonariopropedeutico, sull’omessa sottoscrizione della cartella, sulle modalitàdi determinazione ed indicazione delle sanzioni, degli inte- ressie degli aggi - si palesano per più versi o inammissibili o infon- date:sia perché si limitano a riproporre, salvo rimaneggiamenti solo formali,questioni già proposte in primo grado, venendo perciò meno a qualsivoglia osservazione specifica sul decis um in proposito; sia perchési tratta di riproposizione di doglianze assolutamente generi- che». Anziché colpire tale ratio decidendi espressa dal giudice che ha accertato l’ aspecificità e generificità dei motivi d’appello in cui eranodedotte le question i del mancato invio della comunicazione di irregolarità,della motivazione dell’atto in particolare con riferimento agli aggi, in sede di Cassazione v engono ripropost e dalla ricorrente le medesime question i di merito già vagliate dal giudice , in termini inammissibili. 9.2.Quanto al profilo del contraddittorio procedimentale ai fini IVA, adombratoin poche battute nel settimo motivo , è vero che il diritto eurounitarioda tempo conosce un generale obbligo di attivazione del contraddittorionella fase del procedimento amministrativo, fondato sull’art.41, §§ 1 e 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europeache consacra il diritto ad una buona amministrazione decli- nandolo,al paragrafo 2, nel « diritto di ogni individuo di essere ascol- tatoprima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individualeche gli rechi pregiudizio». Tra le principali sentenze della Corte di Giustizia che hanno interpretato la previsione, si vedano le sentenze 24 febbraio 2022, C - 582/20, SC [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; 4 giu- gno 2020, C - 430/19, [OSCURATO:SOCIETA].; 16 ottobre 2019, C - 189/18, Glencore; 9 novembre 2017, C - 298/16, Ispas; 3 luglio 2014, C - 129/13e C - 130/13, Kamino e Datema. In sintesi, a i destinatari incisi daiprovvedimenti dell’Amministrazione finanziaria rientranti nel pe- rimetrod'applicazione del diritto dell'UE dev’essere assicurato di po- ter esporre utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi postia fondamento dell'atto medesimo (cfr. Corte di giustizia 18 di- cembre2008, C - 349/07, Soprop ́ , § 37 e giurisprudenza ivi citata). 9.2.1.Tali principi sono stati calati nel nostro ordinamento dalle Se- zioniUnite della Corte di cassazione con la sentenza 9 dicembre 2015 n.24823, successivamente sempre confermata (cfr. Cass. Sez. 5, n. 701 del 15/01/2019; conforme, Cass. Sez. 5, n. 22644 del 11/09/2019), nel senso che vi è necessità di operare, per i tributi armonizzati, una "prova di resistenza" ai fini della valutazione del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale. Infatti, in tal caso l'Amministrazionefinanziaria è gravata di un obbligo generale di con- traddittorio,la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ra- gioniche avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposi- zionemeramente pretestuosa. 9.2.2.Nel ricorso la contribuente non ha neppure allegato quale sa- rebbe la concreta menomazione subita per la mancata attivazione del contraddittorio, né l’ha sostanziata e ancor meno provata, con conseguente manifesta assenza di rilevanza della questione, pro- spettata in modo formalistico e senza aderenza ad una reale com- pressionenell’esercizio del diritto nella fase del procedimento ammi- nistrativo. 10.Simili considerazioni preclusive valgono con riferimento ai motivi dodicesimo e tredicesimo, con i quali viene prospettata, rispettiva- mente,in rapporto all’art. 360 , comma 1 , nn. 4 e 5 , cod. proc. civ. , ilmancato esame e difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia e l’inesistenza dell'atto di iscrizione a ruolo, la viola- zionedell’ art . 12 del d.P.R. 602/73 (dodicesimo motivo), nonché , in relazioneall’art. 360 comma 1, nn. 4 e 5, cod. proc. civ. , il mancato esamee difetto di motivazione su un punto decisivo della controver- siae l’ inesistenza dell'atto di iscrizione a ruolo per difetto di titolarit à exart. 12 del d .P.R. 602/73 (tredicesima censura). 10.1. Anche tali censure sono inammissibili principalmente per di- fetto di specificità, in quanto sulla questione dell’ omessa legittima sottoscrizione della cartella la CTR nel capo da ultimo riportato ha espressouna chiara ratio decidendi di inammissibilità per aspecificità e genericità dell’appello , che non è censurata con i due motivi in disamina,i quali si limitano a riproporre in sede di legittimità sotto varieangolazioni la questione di merito. Al contrario, doveva essere colpita la decisione del giudice d’appello, dimostrando che la que- stioneera stata riproposta in appello in modo specifico e non gene- ricoper superare l’accertamento contrario del giudice . 11.Il nono motivo prospetta, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3e 5 cod. proc. civ., l’omessa e falsa applicazione su un punto deci- sivo della controversia e l’omessa applicazione dell’art.7 d.lgs. 546/1992 avendo il giudice, sia in primo che in secondo grado , omesso di richiedere informazioni ex art. 210 cod. proc. civ. e, per l’effetto, di ordinare l’esibizione dei documenti indicati dalla società colmandole sue difficoltà istruttorie. 12.Il motivo è inammissibile . Il giudice ha preso posizione sulla que- stione dell’esercizio discrezionale dei poteri istruttori nel processo tributario motivando adeguatamente e in modo logico a supporto dellascelta compiuta . In sentenza al riguardo alle pagg.3 - 4 si legge : «Perquel che concerne, infine , l’approfondimento, anche attraverso i poteri istruttori, non si vede quali possano nel concreto essere i mezzi, validi per soddisfare alle esigenze di cui è menzione nel ri- corsoe nell’atto d’impugnazione, a disposizione di questa Commis- sioneposto che gli eventuali quesiti di un accertamento tecnico pure prospettatidall’appellante non paiono percorribili » . Non vi sono spazi perrevocare in dubbio in sede di legittimità una valutazione istrut- toriademandata al giudice del merito, sulla quale abbia logicamente motivato. 13.Con il decimo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., viene prospettata l’omessa e falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 241/90 su di un punto decisivo della contro- versia.Con la censura, viene riproposta la questione secondo cui la contribuente, identificata con un primo codice fiscale , non ha pre- sentatodal 2010 nessuna dichiarazione fiscale mentre, a partire dal 2010, le dichiarazioni sarebbero state presentate in continuità dal medesimosoggetto, che avrebbe però indicato un nuovo codice fi- scalelasciando inalterata la denominazione e sede , riporta ndo il cre- ditoIVA precedente . 14.La censura è inammissibile perché aspecifica, in quanto non cen- suraaffatto la ratio decidendi espressa dal giudice a riguardo , che è la seguente : « circa l’identificazione dell’eventuale medesimezza tra lasocietà [OSCURATO:PERSONA] di M alta e quella di stanza in Catania (capo b)dell’appello), un elemento è indiscutibilmente certo, e cioè che il mutamento del codice fiscale e la mancala dimostrazione della se- queladi atti e documenti che diano contezza del sorgere e dello svi- luppoin capo allo stesso soggetto, avente diritto, del presunto cre- dito IVA, induce a riconoscere la legittimità del recupero operato dall’Agenzia per il tramite dello strumento della cartella esattoriale opposta»(p.4 sentenza) . Attraverso il motivo viene semplicemente riproposta la questione di merito e il mezzo di impugnazione non colpiscela ratio decidendi espressa dal giudice. 15. L’undicesimo motivo , ai fini dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., deduce l’ omessa e falsa applicazione dell’art.10 l. n.212/2000,che impone che rapporti tra contribuente e amministra- zione finanziaria siano improntati al principio della collaborazione e della buona fede, non avendo l’Amministrazione finanziaria chiesto maggioriragguagli e verificato se esisteva un altro soggetto con la medesimadenominazione sociale della contribuente . 16.Il motivo è inammissibile , perché l’art.10 l. n.212/2000 risulta invocato per la prima volta in Cassazione: la sentenza impugnata nonne parla e il ricorso non dà evidenza di aver censurato la viola- zionedell’art.10 dello Statuto dei contribuenti con il ricorso introdut- tivo,e di aver riproposto la questione in appello.16. Con il q uattordicesimo motivo, in relazione all’art. 360 , comma 1,nn. 3 e 5 , c od . p roc . c iv . , viene prospettato il mancato esame ed erronea applicazione su un punto decisivo della controversia inesi- stenzadell'obbligo di versamento in merito al tributo e agli interessi , nonché la violazione dell’ art 54 bis lettera b del d .P.R. 633/72. La societàlamenta il fatto che l'Ufficio abbia ritenuto di applicare l'art 2 del d.lgs 462/97 che rinvia all'a r t . 54 bis del d.P.R. 633/72 e, in particolare, alla sua lettera b), che prevede l'obbligo di correzione dell'errore e non la sua convalida. Secondo la ricorrente l’Ufficio avrebbedovuto provved ere alla rettifica dell’errore, e in tal caso la dichiarazionenon sarebbe stata a debito, ma a saldo zero. La que- stionesarebbe stata posta in entrambi i gradi di giudizio e mai decisa daigiudici del merito. 16.1.Con il quindicesimo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, nn.3 e 5, cod. proc. civ., in conseguenza del precedente viene pro- spettatoil mancato esame e l’ « erronea applicazione su un punto de- cisivo della controversia inesistenza dell'obbligo di versamento in merito al tributo , art . 13 del d.lgs. 471/97: sanzione per omesso versamento».Secondo la ricorrente l’erronea esposizione in dichia- razionedelle imposte e del volume d’affari non determinerebbe alcun obbligodi versamento di tributo, ma consentirebbe la rettifica di dati delladichiarazione, con le conseguenti ricadute sanzionatorie. 17.I motiv i, interdipendenti, sono inammissibil i . 17.1.La questione della omessa rettifica dell’errore ex art.54 bis del citato decreto e della sua eventuale ricaduta sanzionatoria non ri- sultadalla sentenza impugnata, né introdotta in primo grado né po- staa base dell’appello. La società lo afferma, ma non ne dà alcuna evidenzariproducendo i pertinenti passaggi degli atti di parte, come avrebbepotuto agevolmente fare.17.2.Oltre a ciò, l e censur e sono anche contraddittori e nella tecnica diformulazione, perché non prospetta no in realtà un omesso esame, maun’omessa pronuncia su parte della domanda – di cui non si dà provadella tempestiva introduzione in primo grado e riproposizione inappello – che andava proposta sotto altro paradigma processuale, l’art.360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., e connessi requisiti di spe- cificità. 17.3. Infine, nella quattordicesima doglianza viene prospettata an- che una violazione del principio di non contestazione che è profilo inammissibile anche perché non adeguatamente prospettato , non avendola ricorrente indicato ove av rebbe d