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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19874/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Salerno, su appello della parte civile, ha riformato la pronunzia di primo grado di assoluzione per contraddittorietà della prova dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di lesioni gravi procurate ad un avversario nel corso di una partita di calcio.

La Corte di appello ha rovesciato l'assoluzione dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data 8.5.2021,prima della emissione della sentenza impugnata ed ha compensato le spese legali tra le parti.

Fatto del 25 Maggio 2013.

Ha presentato ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario, proponendo un solo articolato motivo col quale ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt 129 e 530 cpv cpp. 1.11 ricorrente, dopo aver rappresentato l'interesse all'impugnazione allo scopo di eliminare le conseguenze pregiudizievoli della sentenza di appello, poiché il proscioglimento per prescrizione del reato lo esporrebbe ad azioni risarcitorie in sede civile a differenza della formula assolutoria nel merito, ha puntualizzato che per il Giudice di appello la prescrizione era maturata prima che l'istruttoria dibattimentale fosse terminata.

Diversamente osserva la difesa impugnante che nel giudizio di merito già prima dell'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui era stato ascoltato il consulente tecnico dell'imputato, l'istruttoria era terminata, essendo completata la raccolta di prove dichiarative e documentali a carico dell'imputato, in ragione della ininfluenza di quest'ultima testimonianza.

Si precisa che il Tribunale correttamente aveva assolto l'imputato nel merito, ed ai sensi del primo comma dell'art 530 cpp come statuito nel dispositivo, avendo a disposizione un compendio probatorio esauriente per valutare la responsabilità. 1.1.Sostiene la difesa che la sentenza impugnata avrebbe fatto cattivo uso dei principi affermati dalla pronunzia SU Tettamanti, secondo la quale la regola probatoria di cui al 530/2 cpp appare dettata esclusivamente per il normale esito del processo, che sfocia in una sentenza emessa al compimento dell'attività istruttoria, a seguito di una approfondita valutazione di tutto il compendio di prove.

In presenza di una causa estintiva del reato, perciò, non vi è necessità di una approfondita valutazione delle prove acquisite e la regola non trova applicazione, valendo, invece, la regola del 129 cpp.

Nella fattispecie in esame si sarebbe verificata la prima delle ipotesi contemplata nella pronunzia citata e, quindi, corretta era stata la decisione del primo Giudice.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Il difensore della parte civile ha depositato memoria, con la quale ha confutato le ragioni espresse nei motivi di ricorso, con conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata per le ragioni di seguito esposte.

Deve brevemente riassumersi l'iter processuale ora in rilievo.1.

Il Tribunale ha assolto l'imputato dal delitto di lesioni aggravate per non aver commesso il fatto per prova contraddittoria, dando atto che si era compiuta la prescrizione del reato nel corso del giudizio di primo grado; su appello della sola parte civile la Corte territoriale, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato la prescrizione del reato.

Dalla sentenza per cui è ricorso si ricava chiaramente che l'appello della parte civile era formulato nel senso di richiedere in via principale la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione ed in via subordinata, se il reato non fosse prescritto prima della sentenza di primo grado, la condanna al risarcimento del danno. 2.Tanto premesso le critiche proposte dall'attuale ricorrente sono fondate, poiché sbagliata risulta la pronunzia impugnata, avendo seguito la prospettiva indicata dall'appellante parte civile, a sua volta errata.

Infatti, l'appellante avrebbe dovuto richiedere, ai sensi dell'ad 576 cpp ed in deroga a quanto previsto dall'art. 538 c.p.p., l'accertamento incidentale sulla responsabilità penale dell'imputato, al solo fine della condanna al risarcimento del danno, che presuppone necessariamente l'accertamento di responsabilità penale;nel caso in esame, invece, la richiesta di riforma del provvedimento di primo grado ha avuto ad oggetto principale ex art 129/1 cpp la prescrizione del reato, rimettendo in discussione, quindi, il tema della responsabilità penale, tema che, in assenza di impugnazione dal PM, non poteva formare oggetto di valutazione da parte del Giudice di appello, essendosi ormai formato il giudicato agli effetti penali con la pronunzia assolutoria emessa dal Tribunale, riguardo alla quale la parte Pubblica aveva fatto acquiescenza.

In proposito questa Corte regolatrice ha già affermato che è illegittima, poichè viola il divieto della "reformatio in peius", la pronuncia del giudice di appello che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, su impugnazione della parte civile della sentenza di primo grado che ha assolto l'imputato "per non aver commesso il fatto", dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, condannandolo al risarcimento del danno.

Ne deriva che la Corte di cassazione adita dall'imputato, deve annullare la sentenza anche quanto alle statuizioni civili conseguenti all'illegittimo giudizio di colpevolezza che aveva fondato la declaratoria di prescrizione, rinviando per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello.

In motivazione la Corte ha precisato che il rinvio al giudice civile ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., opera tutte le volte che, venuta meno la possibilità dell'accertamento del reato, non sia più competente il giudice penale. (Sez. 4, Sentenza n. 48781 del 23/09/2016 Ud. (dep. 17/11/2016 ) Rv. 268344.

In senso conforme, in un caso sovrapponibile al presente, si è chiarito che la parte civile è legittimata a proporre appello avverso la sentenza di primo grado di assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto al fine di chiedere al giudice dell'impugnazione di affermare la responsabilità dell'imputato, sia pure incidentalmente e ai soli fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, ancorché in mancanza di una precedente statuizione sul punto, ferma restando, nel caso di appello della sola parte civile, l'intangibilità delle statuizioni penali.

Nella fattispecie è stata annullata la decisione che, accogliendo l'impugnazione della sola parte civile, aveva riformato la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli per intervenuta prescrizione, maturata in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado. (Sez. 3, Sentenza n. 3083 del 18/10/2016 Ud. (dep. 23/01/2017 ) Rv. 268894.

In senso coerente anche, Sez. 2, n. 22170 del 24/04/2019, Tonello, Rv. 275589.

2.1. Per desiderio di completezza va, altresì, considerato che non è corretta la valorizzazione che la Corte di appello di Salerno ha fatto del principio di diritto enunciato dalla Sezioni Unite con la sentenza 'Tettamanti' del 2009; in essa infatti, si è chiarito che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez.

U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Ud. (dep. 15/09/2009 ) Rv. 244274 - 01 A ben vedere il richiamo a tale principio deve ritenersi improprio, in quanto il caso considerato dalle Sezioni Unite riguardava un'ipotesi in cui la sentenza era stata impugnata, oltre che dalla parte civile, anche dall'imputato e dal Pubblico ministero, essendo, quindi, ancora disputabile il tema della responsabilità penale e nella quale si discuteva in ordine alla definizione dell'ambito di operatività della norma prevista dall'art. 578 cod. proc. pen. ,che, nel caso in esame, è inconferente.

2.2. Come acutamente annotato dal PG nella sua requisitoria scritta - che il Collegio condivide - la speciale 'regola di giudizio' dettata dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. non trova applicazione laddove - come nella fattispecie ora in esame - il giudice dell'appello sia chiamato a pronunciarsi sulla sola impugnazione della parte civile.

E ciò perché, come è stato precisato, tale canone di giudizio, ispirato a ragioni di economia processuale, è compatibile con le garanzie difensive solamente laddove il giudice penale sia chiamato a pronunciarsi sulla regiudicanda penale, atteso che l'operatività di quel criterio di prevalenza di formule è 'equilibrato' dalla possibilità per l'imputato, propria del solo giudizio penale, di rinunciare alla causa di estinzione del reato: meccanismo di riequilibrio che, invece, non è ugualmente assicurato laddove il giudice sia chiamato a pronunciarsi sulle sole questioni civili. ( così Sez. 6 , Sentenza n. 43644 del 11/09/2019 Ud. (dep. 25/10/2019 ) Rv. 277375).

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono ed in assenza di pronunzia sulle statuizioni civili, che la Corte di appello non ha adottato, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.

PQM Annulla senza rin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Salerno, su appello della parte civile, ha riformato la pronunzia di primo grado di assoluzione per contraddittorietà della prova dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di lesioni gravi procurate ad un avversario nel corso di una partita di calcio. La Corte di appello ha rovesciato l'assoluzione dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data 8.5.2021,prima della emissione della sentenza impugnata ed ha compensato le spese legali tra le parti. Fatto del 25 Maggio 2013. Ha presentato ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario, proponendo un solo articolato motivo col quale ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt 129 e 530 cpv cpp. 1.11 ricorrente, dopo aver rappresentato l'interesse all'impugnazione allo scopo di eliminare le conseguenze pregiudizievoli della sentenza di appello, poiché il proscioglimento per prescrizione del reato lo esporrebbe ad azioni risarcitorie in sede civile a differenza della formula assolutoria nel merito, ha puntualizzato che per il Giudice di appello la prescrizione era maturata prima che l'istruttoria dibattimentale fosse terminata. Diversamente osserva la difesa impugnante che nel giudizio di merito già prima dell'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui era stato ascoltato il consulente tecnico dell'imputato, l'istruttoria era terminata, essendo completata la raccolta di prove dichiarative e documentali a carico dell'imputato, in ragione della ininfluenza di quest'ultima testimonianza. Si precisa che il Tribunale correttamente aveva assolto l'imputato nel merito, ed ai sensi del primo comma dell'art 530 cpp come statuito nel dispositivo, avendo a disposizione un compendio probatorio esauriente per valutare la responsabilità. 1.1.Sostiene la difesa che la sentenza impugnata avrebbe fatto cattivo uso dei principi affermati dalla pronunzia SU Tettamanti, secondo la quale la regola probatoria di cui al 530/2 cpp appare dettata esclusivamente per il normale esito del processo, che sfocia in una sentenza emessa al compimento dell'attività istruttoria, a seguito di una approfondita valutazione di tutto il compendio di prove. In presenza di una causa estintiva del reato, perciò, non vi è necessità di una approfondita valutazione delle prove acquisite e la regola non trova applicazione, valendo, invece, la regola del 129 cpp. Nella fattispecie in esame si sarebbe verificata la prima delle ipotesi contemplata nella pronunzia citata e, quindi, corretta era stata la decisione del primo Giudice. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Il difensore della parte civile ha depositato memoria, con la quale ha confutato le ragioni espresse nei motivi di ricorso, con conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata per le ragioni di seguito esposte. Deve brevemente riassumersi l'iter processuale ora in rilievo.1. Il Tribunale ha assolto l'imputato dal delitto di lesioni aggravate per non aver commesso il fatto per prova contraddittoria, dando atto che si era compiuta la prescrizione del reato nel corso del giudizio di primo grado; su appello della sola parte civile la Corte territoriale, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato la prescrizione del reato. Dalla sentenza per cui è ricorso si ricava chiaramente che l'appello della parte civile era formulato nel senso di richiedere in via principale la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione ed in via subordinata, se il reato non fosse prescritto prima della sentenza di primo grado, la condanna al risarcimento del danno. 2.Tanto premesso le critiche proposte dall'attuale ricorrente sono fondate, poiché sbagliata risulta la pronunzia impugnata, avendo seguito la prospettiva indicata dall'appellante parte civile, a sua volta errata. Infatti, l'appellante avrebbe dovuto richiedere, ai sensi dell'ad 576 cpp ed in deroga a quanto previsto dall'art. 538 c.p.p., l'accertamento incidentale sulla responsabilità penale dell'imputato, al solo fine della condanna al risarcimento del danno, che presuppone necessariamente l'accertamento di responsabilità penale;nel caso in esame, invece, la richiesta di riforma del provvedimento di primo grado ha avuto ad oggetto principale ex art 129/1 cpp la prescrizione del reato, rimettendo in discussione, quindi, il tema della responsabilità penale, tema che, in assenza di impugnazione dal PM, non poteva formare oggetto di valutazione da parte del Giudice di appello, essendosi ormai formato il giudicato agli effetti penali con la pronunzia assolutoria emessa dal Tribunale, riguardo alla quale la parte Pubblica aveva fatto acquiescenza. In proposito questa Corte regolatrice ha già affermato che è illegittima, poichè viola il divieto della "reformatio in peius", la pronuncia del giudice di appello che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, su impugnazione della parte civile della sentenza di primo grado che ha assolto l'imputato "per non aver commesso il fatto", dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, condannandolo al risarcimento del danno. Ne deriva che la Corte di cassazione adita dall'imputato, deve annullare la sentenza anche quanto alle statuizioni civili conseguenti all'illegittimo giudizio di colpevolezza che aveva fondato la declaratoria di prescrizione, rinviando per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello. In motivazione la Corte ha precisato che il rinvio al giudice civile ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., opera tutte le volte che, venuta meno la possibilità dell'accertamento del reato, non sia più competente il giudice penale. (Sez. 4, Sentenza n. 48781 del 23/09/2016 Ud. (dep. 17/11/2016 ) Rv. 268344. In senso conforme, in un caso sovrapponibile al presente, si è chiarito che la parte civile è legittimata a proporre appello avverso la sentenza di primo grado di assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto al fine di chiedere al giudice dell'impugnazione di affermare la responsabilità dell'imputato, sia pure incidentalmente e ai soli fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, ancorché in mancanza di una precedente statuizione sul punto, ferma restando, nel caso di appello della sola parte civile, l'intangibilità delle statuizioni penali. Nella fattispecie è stata annullata la decisione che, accogliendo l'impugnazione della sola parte civile, aveva riformato la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli per intervenuta prescrizione, maturata in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado. (Sez. 3, Sentenza n. 3083 del 18/10/2016 Ud. (dep. 23/01/2017 ) Rv. 268894. In senso coerente anche, Sez. 2, n. 22170 del 24/04/2019, Tonello, Rv. 275589. 2.1. Per desiderio di completezza va, altresì, considerato che non è corretta la valorizzazione che la Corte di appello di Salerno ha fatto del principio di diritto enunciato dalla Sezioni Unite con la sentenza 'Tettamanti' del 2009; in essa infatti, si è chiarito che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Ud. (dep. 15/09/2009 ) Rv. 244274 - 01 A ben vedere il richiamo a tale principio deve ritenersi improprio, in quanto il caso considerato dalle Sezioni Unite riguardava un'ipotesi in cui la sentenza era stata impugnata, oltre che dalla parte civile, anche dall'imputato e dal Pubblico ministero, essendo, quindi, ancora disputabile il tema della responsabilità penale e nella quale si discuteva in ordine alla definizione dell'ambito di operatività della norma prevista dall'art. 578 cod. proc. pen. ,che, nel caso in esame, è inconferente. 2.2. Come acutamente annotato dal PG nella sua requisitoria scritta - che il Collegio condivide - la speciale 'regola di giudizio' dettata dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. non trova applicazione laddove - come nella fattispecie ora in esame - il giudice dell'appello sia chiamato a pronunciarsi sulla sola impugnazione della parte civile. E ciò perché, come è stato precisato, tale canone di giudizio, ispirato a ragioni di economia processuale, è compatibile con le garanzie difensive solamente laddove il giudice penale sia chiamato a pronunciarsi sulla regiudicanda penale, atteso che l'operatività di quel criterio di prevalenza di formule è 'equilibrato' dalla possibilità per l'imputato, propria del solo giudizio penale, di rinunciare alla causa di estinzione del reato: meccanismo di riequilibrio che, invece, non è ugualmente assicurato laddove il giudice sia chiamato a pronunciarsi sulle sole questioni civili. ( così Sez. 6 , Sentenza n. 43644 del 11/09/2019 Ud. (dep. 25/10/2019 ) Rv. 277375). Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono ed in assenza di pronunzia sulle statuizioni civili, che la Corte di appello non ha adottato, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio. PQM Annulla senza rin
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