CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 26822/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza del 07/10/2025 della Corte d'appello di Perugiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che è manifestamente infondato l’unico motivo del ricorso propostonell’interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in relazione alla determinazione della misura dell’aumento di penaper la continuazione fra reati, dovendo a tal riguardo osservarsi come i giudici dimerito abbiano fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo laquale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la penacomplessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deveanche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno deireati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269);che l’obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionalerichiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi edeve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto diproporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultinorispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operatosurrettiziamente un cumulo materiale di pene;considerato che nel caso di specie tale onere argomentativo è statocorrettamente assolto dalla Corte territoriale mediante la valutazione di congruitàdella misura della pena stabilita dal primo giudice rispetto alla gravità dei fatti direato, tenuto conto della reiterazione delle condotte in un brevissimo arco ditempo e della pericolosità sociale dell’imputato, emergente dai suoi precedentipenali (si veda pagina 5 della sentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]