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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20461/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624 - bis cod. pen., con la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale;

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale eccepisce il decorso del termine prescrizionale in data antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata. 3.

3. Il motivo è fondato.

3.1. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01).

3.2. Nella specie l'eccezione di prescrizione è fondata: - il reato è stato commesso in data 28 ottobre 2009; - tenuto conto della circostanza ad effetto speciale di cui all'art. 99, comma quarto, seconda parte cod. pen. e della entità della pena edittale massima prevista all'epoca del fatto, il termine ordinario di prescrizione del reato è pari ad anni dieci; - tra la pronuncia della sentenza di primo grado (16 ottobre 2012) e il successivo atto interruttivo, rappresentato dalla citazione in appello (del 22 febbraio 2023), sono trascorsi più di dieci anni; il reato si è prescritto il 28 ottobre 2019.

3.3. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato l'intervenuto decorso del termine prescrizionale.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624 - bis cod. pen., con la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale; 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale eccepisce il decorso del termine prescrizionale in data antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata. 3. 3. Il motivo è fondato. 3.1. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01). 3.2. Nella specie l'eccezione di prescrizione è fondata: - il reato è stato commesso in data 28 ottobre 2009; - tenuto conto della circostanza ad effetto speciale di cui all'art. 99, comma quarto, seconda parte cod. pen. e della entità della pena edittale massima prevista all'epoca del fatto, il termine ordinario di prescrizione del reato è pari ad anni dieci; - tra la pronuncia della sentenza di primo grado (16 ottobre 2012) e il successivo atto interruttivo, rappresentato dalla citazione in appello (del 22 febbraio 2023), sono trascorsi più di dieci anni; il reato si è prescritto il 28 ottobre 2019. 3.3. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato l'intervenuto decorso del termine prescrizionale. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. C
Sentenza Cassazione n. 20461/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris