CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 26192/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 2/10/2022 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. n. 198/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli riformava la decisione del locale Tribunale che, in data 26/5/2020, aveva riconosciuto il Bruno colpevole del delitto di tentato furto aggravato, e, riqualificato il fatto nel reato di danneggiamento aggravato, determinava il trattamento sanzionatorio nella misura di mesi sei di reclusione. 1 65, 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla riconosciuta recidiva qualificata e al conseguente giudizio di bilanciamento tra la stessa e le attenuanti generiche. Il difensore sostiene che la Corte di merito ha reso una motivazione solo apparente in ordine alla sussistenza della recidiva, senza uno specifico vaglio dei precedenti a carico del prevenuto e senza confrontarsi con le argomentazioni difensive. Aggiunge che l'analisi dei pregressi illeciti era ancor più necessaria al fine di valutare la specificità dell'aggravante a seguito dell'operata riqualificazione dell'originaria contestazione; 2.2 l'inosservanza degli artt. 129 e 597, comma 3, cod.proc.pen. con riferimento agli artt. 133 e 635 cod.pen. Assume il difensore che la Corte d'Appello, nell'operare la riqualificazione dell'originario addebito nella fattispecie di danneggiamento aggravato, ha fatto evidente riferimento al comma 2 n. 1 della disposizione ex art. 635 cod.pen., che richiama l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod.pen., senza considerare che la circostanza era stata esclusa in primo grado e la sua reviviscenza, in assenza di impugnazione della pubblica accusa, integra la violazione del divieto di reformatio in pejus. Inoltre, i giudici d'appello non hanno tenuto conto che, essendo stato il reato consumato il 9/1/2015, in epoca anteriore la novella di cui al D. lgs n. 7/2016, doveva trovare applicazione la disciplina previgente che prevedeva per la fattispecie non aggravata la punibilità a querela e la pena della reclusione fino ad un anno o della multa fino ad euro 309,00. La Corte territoriale ha espressamente affermato di aver determinato la pena in aderenza al minimo edittale, palesando l'applicazione nella specie del più grave trattamento sanzionatorio conseguente alla citata novella. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 secondo motivo, di carattere assorbente, è fondato nei termini e per le ragioni di seguito precisate. Invero, la Corte territoriale ha operato la riqualificazione del contestato delitto di tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625, nn. 2 e 7, cod.pen. nel delitto di danneggiamento aggravato in quanto realizzato su cose esposte per consuetudine alla pubblica fede (pag. 2), senza considerare che detta circostanza era stata espressamente esclusa dal primo giudice (pag. 4), il quale aveva ritenuto esclusivamente la sussistenza dell'aggravante relativa alla violenza sulle cose, così incorrendo nella denunziata violazione del divieto di reformatio in pejus. Non può, infatti, dubitarsi che, in difetto di impugnazione della pubblica accusa, la reviviscenza di una circostanza aggravante esclusa in primo grado e (all'epoca) suscettibile di incidere sul regime di procedibilità e sul carico sanzionatorio, integri una violazione dell'art. 597, comma 3, cod.proc.pen. Questa Corte ha condivisibilmente affermato che, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, il giudice di secondo grado non può ritenere una circostanza aggravante in precedenza esclusa, atteso che tale facoltà non rientra nel potere d'ufficio della corte di appello, previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., di attribuire al fatto una diversa e più grave definizione giuridica (Sez. 2, n. 23785 del 17/07/2020, Rv. 279485 - 01;Sez. 5, n. 31996 del 27/03/2019, Rv. 277249 - 01). 2. Nel delineato contesto, attesa l'intervenuta esclusione della circostanza di cui all'art. 625, co 1 n. 7, cod.pen., il fatto deve essere ricondotto alla fattispecie di danneggiamento semplice, degradato a mero illecito civile a seguito dell'intervento novellatore di cui al d.lgs n. 7/2016. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Così deciso in Roma il 26 Maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]