CassazionedecretoSezione 6Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 32310/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6246-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; -intimato - avverso il decreto n. 695/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 18/01/2022; Sez. VI–RG 6246/2022 camera di consiglio8.9.2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Bologna del 18 gennaio 2022. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], potesse essere riconosciuto lo statusdi rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria. 2. — Il ricorso per cassazione si fonda su di un solo motiv o . Il Ministero dell’interno non ha svolto difese all’interno della nota che pure ha depositato. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il ricorrente denuncia l’insufficienza della motivazione e la violazione di legge con riferimento agli artt. 5, comma 6, e 19 d.lgs. n. 286/1998, oltre che l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Sostiene che verrebbe a trovarsi in una situazione di estrema vulnerabilità e di compromissione del diritto alla vita privata ove fosse costretto al rimpatrio. Lamenta che il Tribunale abbia escluso la vulnerabilità di esso richiedente solo in ragione di una ritenuta insufficienza dei redditi percepiti e deduce non siano stati presi in considerazioneelementi quali il lungo tempo da lui trascorso in Italia e i documenti lavorativi, in realtà idonei a comprovare la percezione di un reddito solo leggermente inferiore a quello previsto per l’assegno sociale nell’anno 2021. 2. ― Il motivo appare fondato. Sez. VI–RG 6246/2022 camera di consiglio8.9.2022 Il Tribunale, dopo aver dato atto che le modifiche che avevano interessato l’art. 19 d.lgs. n. 286/1998 erano da considerarsi direttamente applicabili al procedimento trattato avanti ad esso, ha rimarcato il rilievo che assumeva, ai fini della protezione complementare,la prova di una integrazione effettiva dello straniero nel tessuto sociale del paese di accoglienza. Haevidenziato, al riguardo, che i redditi percepiti dall’istantenon risultavano adeguati e ha aggiunto che il ricorrente, che manteneva legami con i propri parenti nel paese di origine, non aveva familiari in Italia . Da tale quadro il Tribunale ha desunto«l’insussistenza […] di una situazione riconducibile alla esigenza di tutela della vita privata», osservando, inoltre, che « nessun elemento potrebbe ricondursi ad una ‘vita familiare’in Italia , laddove, secondo la Corte EDU, il diritto alla vita privata viene in evidenza qualora la persona sia stabilmente insediata sul territorio nazionale». Ciò posto, il Tribunale ha fatto applicazione del principio per cui le norme del d.l. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni., dalla l. n. 173 del 2020, relative al divieto di respingimento del richiedente asilo quando esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, si applicano retroattivamente ― ex art. 15 dello stesso decreto legge ― ai procedimenti che, alla data di sua entrata in vigore, fossero pendenti davanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, non a quelli pendenti, alla stessa data, davanti al giudice di rinvio o alla Corte di cassazione(Cass. Sez. U. 9 settembre 2021, n. 24413). Questo spiega il rilievo conferito dal Giudice del merito alla fattispecie di cui al comma Sez. VI–RG 6246/2022 camera di consiglio8.9.2022 1.1 dell’art. 19 d .lgs. n. 286/1998 ― nel testo modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 1, del cit. d.l. n. 130/2020) ―, il quale contempla l’ipotesi in cui si ravvisino, con riferimento allo straniero, «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare». Questa Corte ha avuto modo di precisare, di recente, che la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020 attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa(Cass. 8 giugno 2022, n. 18455). Ora, nel mentre l’esistenza di legami familiari nel paese di origine andava meglio definita, non potendo rilevare, al riguardo, i vincoli di sangue che più non abbiano centralità nel sistema di vita del richiedente, il dato dell’inserimento socialedello stesso in Italia doveva certamente valutarsitenendo conto dell’attività lavorativa da lui prestata: e ciò in considerazione del fatto che il lavoro non rappresenta solo una indispensabile fonte di sostentamento, ma anche il veicolo di una crescita relazionale nel paese di accoglienza. Il relativo apprezzamento non poteva tuttavia esaurirsi sul fronte della quantificazione del corrispettivo annuo percepito dall’interessato: infatti, una tale Sez. VI–RG 6246/2022 camera di consiglio8.9.2022 operazione conferisce valore condizionante a dati economici che possono assumere un diverso significato in ragione dei contesti localistici e delle esigenze individuali dello straniero; essa, inoltre, può non fornireun quadro sufficientemente rappresentativo dello sviluppo dei rapporti sociali che il lavoro favorisce. L’occupazionedel ricorrente, quale fattore di integrazione,andava valutata avendo riguardo a ulteriori fattori: la sua stabilit à (la quale , in linea di principio, non può essere negata in ragione del mero succedersi di contratti a tempo determinato), l’eventuale suo graduale incremento nel tempo(Cass. 15 marzo 2022, n. 8373) e il complesso dell e attività svolte all’interno del sistema di accoglienza(Cass. 11 marzo 2022, n. 7938). 3. ― Il decreto impugnato va in conseguenza cassato. La causa è rinviata al Tribunale d Bologna, in diversa composizione. Lo stesso Tribunale provvederà a regolare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Bologna, che giudiche