CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 40791/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta da! Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ud)to il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cy ha concluso chiedendo 32- gitfo il difensore i '9 "t•e i 4. .:4Ln.(14,19 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata del 22.02.2021, la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato, limitatamente alla durata delle pene accessorie, la pronuncia emessa all'esito del giudizio abbreviato in data 11.10.2018 dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale della medesima città, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta pluriaggravato ascrittogli - di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1) e n. 2) e 219, comma 2, n. 1), I. fall. - e lo condannava alla pena principale di anni tre di reclusione. Specificamente, in qualità di legale rappresentante della '[OSCURATO:SOCIETA].' - dichiarata fallita in data 6.10.2015 - al Raimondi è contestato di avere sottratto e distrutto i libri e le altre scritture contabili della società (la cui ultima dichiarazione presentata risale all'anno 2004) al fine di non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti degli affari della medesima, nonché di essersi sottratto sistematicamente e volontariamente agli obblighi tributari determinando un debito erariale a carico della società pari a euro 43.387.460,00, accertato in sede tempestiva, e di euro 6.000,00, accertato in sede tardiva, a fronte di un attivo rinvenuto inesistente, e di aver distratto beni facenti parte del patrimonio sociale, segnatamente un'autovettura Mercedes classe A 189, targata [OSCURATO:TARGA]; con l'aggravante di aver commesso più fatt tra quelli di cui all'art. 216 I. fall. e di aver provocato un danno patrimoniale di rilevante gravità. 2.Avverso la predetta sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite i propri difensori di fiducia, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Santis, prospettando sette motivi di ricorso. 2.1.Con il primo motivo, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., si deduce violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 1) e 223, comma 2 n. 2) I. fall. e agli artt. 516, 517, 521, 522 del codice di rito per avere, la Corte d'appello, condannato il ricorrente per un reato contestato per la prima volta con la pronuncia di secondo grado. Conseguentemente, si deduce la nullità della sentenza di primo grado per motivazione totalmente omessa quanto al ritenuto (in appello) reato di bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose; operazioni queste comunque non individuate nella sentenza di secondo grado che genericamente fa riferimento al mancato assolvimento degli obblighi tributari senza specificare neppure chi e per quale motivo non vi avrebbe adempiuto, imputandolo al ricorrente in virtù della sola posizione rivestita all'interno della società. il curatore, invero, ha sì indicato una situazione debitoria fiscale certamente rilevante, ma non l'operazione o le operazioni dolose poste in essere e dalle quali sia scaturito il debito erariale; e la sentenza, a sua volta, nulla dice in ordine alle circostanze dell'inadempimento, ben potendo essere dipeso dall'assenza di adeguate risorse di cassa, o, comunque, causato da altri, né si è accertato se VIVA non versata era stata, a monte, incassata. Si lamenta, altresì, come già rilevato con i disattesi motivi di appello, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla necessità di individuare i singoli beni oggetto di distrazione, non essendo sufficiente, anche in tal caso, l'indicazione del debito della società. 2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge in riferimento all'art. 216, comma 1, I. fall. e vizio di omessa o meramente apparente motivazione in ordine all'individuazione del soggetto autore della distrazione dell'aul:omobile Mercedes, oggetto della terza contestazione. Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato proprio, ma ciò non significa che ogni distrazione riscontrata è necessariamente commessa dal fallito; si contesta, quindi, che la Corte territoriale abbia fondato il proprio convincimento su un meccanismo presuntivo del tutto incompatibile con il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, in quanto, senza individuare ulteriori prove, ovvero indizi gravi, precisi e concordanti, ha ravvisato la responsabilità penale del ricorrente facendo leva solamente sul mancato ritrovamento da parte del curatore dei bene mobile registrato di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. alla data della dichiarazione di fallimento - avvenuta trascorsi 10 anni dalla data di immatricolazione del veicolo, nel 2005 - e sul fatto che il ricorrente - non rintracciato dal curatore in sede fallimentare - neppure a seguito degli avvisi ricevuti nel processo penale avrebbe fornito indicazioni in ordine alla sorte delle scritture contabili, laadove un tale comportamento è pienamente legittimo essendo riconducibile al diritto al silenzio proprio dell'imputato. 2.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge in riferimento all'art. 216, comma 1, n. 2, I. fai!. e vizio di omessa motivazione in ordine all'individuazione del ricorrente quale autore della distruzione della contabilità poiché, anche in relazione a tale contestazione, in palese violazione dei canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, la Corte di Appello addiviene a una condanna mediante un meccanismo presuntivo e ritiene accertata la distruzione delle scritture per il solo fatto che esse sarebbero esistite secondo quanto documenta la sentenza impugnata, nonché la riconducibilità della condotta al Raimondi quale conseguenza del mancato reperimento dello stesso da parte del curatore, laddove è accertato documentalmente solo che l'imputato all'epoca del fallimento si era trasferito al nord e che per questo non fu rintracciato, non goà perché si rese irreperibile. 2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge in riferimento all'art. 219, comma 1, I. fall., e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermata sussistenza dell'aggravante ad effetto speciale del danno patrimoniale di particolare gravità. Si eccepisce, anzitutto, che per ravvisare la sussistenza di un danno patrimoniale di rilevante entità è necessario che siano ingenti gli importi distratti e non l'esposizione debitoria e che, in tema di reati fallimentari, non è applicabile la circostanza aggravante a effetto speciale in questione in relazione alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 223 I. fall. in ragione del fatto che, diversamente, si avrebbe un'applicazione in malam partem del criterio analogico, operazione vietata in materia penale. La sussistenza dell'aggravante in parola è quindi da valutare solo in relazione alla contestazione della distrazione della vetusta Mercedes, bene che, se distratto, di per sé, non può aver cagionato un danno di rilevante entità. 2.5. Col quinto motivo si deduce la violazione dell'art. 219 ultimo comma lamentando il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità nonché l'omessa/manifesta illogicità della motivazione al riguardo. 2.6.Col sesto motivo si deduce la violazione dell'art. 219, comma 2, n. 1, per non essersi esclusa l'aggravante della commissione di più fatti di bancarotta aggravante che va eliminata una volta che viene meno la bancarotta per mera esposizione debitoria e documentale. 27. Con il settimo, e ultimo, motivo, si deduce violazione di legge in ordine all'art. 62-bis cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione in riferimento al diniego delle attenuanti generiche, per avere, la Corte di Appello - a pag. 5 della pronuncia impugnata - definito l'atteggiamento del ricorrente quale «condotta assolutamente non collaborativa», stigmatizzando l'utilizzo del diritto al silenzio, forma di autodifesa adottata dall'imputato.3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente alla imputazione del reato di bancarotta impropria da operazioni dolose, che merita l'ulteriore vaglio della Corte di Appello in considerazione di quanto di seguito si indicherà; esso deve, invece, essere rigettato nel resto. 1.1. Il primo motivo, nella parte in cui contesta che là Corte territoriale abbia "integrato" il capo di imputazione e contestato, in diritto, per la prima volta la sussistenza dei reato di cui all'art. 223, comma 2, n. 2,1. fati. ed assume che, pertanto, alla luce della disciplina di cui agli artt. 516 - 522 cod. proc. pen., tale definizione giuridica renderebbe nulla, per la difesa, la pronuncia impugnata poiché avrebbe sottratto all'imputato la possibilità di difendersi dal reato per il quale è stato condannato per tutta la fase dei due gradi di merito, è, da un lato, aspecifico, non considerando, esso, gli esatti termini di quanto verificatosi nel caso di specie, e, daii'altro, manifestamente infondato, non confrontandosi con la disciplina che si attaglia al caso di specie e con la stessa giurisprudenza di questa Corte. In realtà, la Corte di appello, a fronte di una pronuncia di condanna di primo grado per tutte le ipotesi contestate - ivi compresa quindi, quella afferentee operazioni dolose causative di un debito erariale accertato in sede fallimentare per oitre 43 milioni di euro, oggetto di contestazione come si evince dalla descrizione in fatto della complessiva vicenda delittuosa ascritta - ma carente in punto di motivazione riguardo a quest'ultima, si è limitata ad integrare, come le è consentito, l'iter argomentativo della sentenza di primo grado (avendo con l'atto di appello la difesa tra l'altro contestato la sussistenza dell'aggravante dei più fatti di bancarotta evidenziando che la mera esposizione debitoria fosse cosa diversa dalla distrazione).Sul punto va invero ribadito che la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (cfr. tra tante, Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Rv. 271735; conf. Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Rv. 276831 - 01). Il giudice di appello che, investito di pieni poteri cognitivi e decisori, procede ad integrare la motivazione mancante della sentenza di primo grado, come, per altro verso, affermato da questa Corte, non viola, peraltro, neppure il principio del doppio grado dì giurisdizione dì cui agli artt. 6 CEDU, 2 del Protocollo addizionale n. 7 CEDU e 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, che può considerarsi soddisfatto con la previsione del ricorso per cassazione, in quanto le modalità di esplicazione del diritto ai riesame delle decisioni di condanna possono essere limitate alla proposizione delle questioni di diritto (Sez. 6, n. 30059 del 05/06/2014 dep. 09/07/2014, P.G. in proc. Bertucca e altri, Rv. 262397; nello stesso senso, si vedano le risalenti ma ancor valide affermazioni contenute in Sez. 6, n. 4409 del 10/03/1987, Rv. 175619). Legittima deve dunque ritenersi l'integrazione della motivazione della sentenza di primo grado operata dal giudice dì appello nel caso di specie. Ciò che piuttosto non soddisfa è il contenuto di quell'integrazione: la corte territoriale, a fronte di una motivazione dell tutto carente in primo grado che faceva solo un cenno alla forte esposizione debitoria ovvero al debito erariale per oltre 43 milioni di euro che aveva indotto l'insorgenza della procedura fallimentare - si limita a poche righe , dando, quasi, per scontato che vi siano state delle operazioni dolose causative del fallimento, senza soffermarsi adeguatamente sulla loro natura, sulle caratteristiche che le contraddistinsero, sul contesto in cui intervennero, sulla entità della loro eventuale protrazione nel tempox e sulla incidenza che ebbero sul fallimento, né1/2(1a e specifico conto della loro riconducibilità all'imputato, quale amministratore della società poi fallita. Il giudice del rinvio dovrà quindi procedere a un nuovo esame della fattispecie, alla luce dei parametri fattuali evincibili dagli atti e di quelli in diritto affermati da questa Corte in materia di bancarotta impropria per operazioni dolose, primo tra tutti il principio secondo cui:'-'terna di bancarotta fraudolenta, le operazioni dolose di cui ail'art 223, comrna secondo, n. 2, I. fati., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in quaisiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Rv. 261684, in applicazione del principio, questa Corte ha ritenuto corretta la qualificazione di operazione dolosa data nelia sentenza impugnata al protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, che, aumentando ingiustificatamente ì'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rendeva prevedibiie il conseguente dissesto delila società; Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, Rv. 273337 - 01); fermo restando che l'assenza di risorse di cassa - pure indicata dalia difesa come circostanza da verificare quale eventuale giustificazione del mancato pagamento del debito erariale - ovviamente non può assurgere a fattore giustificativo dell'inadempimento ove risulti cne questo sia piuttosto da attribuire ad una volontaria e sistematica condotta inadempiente e non a contingenti evenienze di cassa deficitarie (trattandosi peraltro di fattispecie di reato a dolo generico). 1.2.Alcun rilievo può, invece, essere mosso rispetto alla conferma della sussistenza della bancarotta patrimoniale distrattiva - per là quale necessita la esatta indicazione del bene distratto - risultando questo esattamente individuato nel veicolo Mercedes di proprietà della società, non rinvenuto; ed è, unicamente, ad esso che si fa, in definitiva, riferimento quale oggetto della condotta di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per il quale pure è intervenuta condanna; condotta di reato che è stata giustamente attribuita al ricorrente quale amministratore della società e gestore effettivo della stessa. 2.I1 secondo motivo, cha contesta l'affermazione di responsabilità in relazione alla ritenuta distrazione del veicolo Mercedes, immatricolata nel 2005, perché intervenuta sulla base di meccanismo presuntivo, è inifondato. Ed invero, l'impostazione seguita dalla corte territoriale è conforme all'indirizzo consolidato di questa Corte secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o deilloccuitamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei peni suddetti (Sez. 5, n. 17228 dei 17/01/2020, Rv.279204 - 01; Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Rv. 267710 - 01); trattandosi di una condotta, come ulteriormente precisato da questa Corte, post- fallimentare intrinsecamente e concretamente pericolosa e non già di una iniziativa assunta nel corso della gestione sociale di cui si debba sindacare "ex post" la pericolosità (Sez. 5, n. 669 del 04/10/2021 Ud. (dep. 12/01/2022 ) Rv. 282643). Ai riguardo, è stato altresì precisato che li giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204), ma nel caso di specie il Raimoncii non ha affatto fornito alla curatela informazioni utili al riguardo. Quanto alla mancanza di giustificazioni da parte dell'imputato, va osservato che in ogni caso egli era tenuto, nella qualità rivestita, a fornire, quanto prima, al curatore, in sede fallimentare, tutte le delucidazioni e controdeduzioni del caso per consentire allo stesso di assolvere aile incombenze proprie della sua carica; e da tale omissione, come detto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, certamente da condividere, sono desumibili elementi di valutazione ai fini della prova del reato di bancarotta patrimoniale; elementi di valutazione che rimangono tali di là deiia giustificazione indicata dalla difesa kn sede penale, che ha genericamente sottolineato la vetustà del bene e il tempo trascorso dal suo acquisto (circa dieci anni). Né potrebbe costituire una valida giustificazione il fatto che il ricorrente non avrebbe ricevuto l'avviso di convocazione dei curatore (circostanza che nell'ottica difensiva avrebbe impedito l'interiocuzione sulla sorte del bene), essendosi egli all'epoca trasferito al nord; ed infatti incombe sul fallito, ovvero sull'amministratore in caso di società, l'obbligo di verità, penalmente sanzionato e gravante sui failito, ex art. 87 legge fall., unitamente alla sua responsabilità in ordine alla conservazione della garanzia patrimoniale (cfr. Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385 - 01: Sez. 5, Sentenza n. 7569 del 21/04/1999, Rv. 213636) e alla sua stessa responsabiiità penale in caso di mancata consegna del bene indebitamente sottratto alla garanzia dei creditori, alla massa fallimentare; trattasi quindi di obblighi che discenoono dalla legge e sussistono in capo al fallito, o all'amministratore, a prescindere dalla convocazione del curatore; la previsione di cui all'art. 87 I. f., che fa riferimento all'invito del curatore, non può, ovviamente, essere interpretata nel senso che alla stregua di essa l'obbligo di dire la verità in ordine alla sorte dei beni sussista solo nel caso in cui vi sia l'interlocuzione col curatore in sede di redazione dell'inventario, discendendo piuttosto tale obbligo dal sistema civil-fallimentare-perale che impone innanzitutto al debitore di conservare ia garanzia patrimoniale ex art. 2740 cod. civ.(obbligo la cui violazione può assumere rilievo penale in caso di dichiarazione di fallimento in virtù della disciplina penai-fallimentare); né il ricorrente, d'altronde, ha prospettato di non essere venuto a conoscenza del fallimento, la cui dicniarazione, ex art. 17 I. f., deve essere notificata ai predetti soggetti (fallito o amministratore). E solo, infine, li caso di aggiungere che ai diritto al silenzio dell'imputato in sede di giudizio penale non corrisponde un analogo diritto nell'ambito della procedura fallimentare, ciò in quanto il fallito - e neli caso di società l'amministratore di questa - ha l'obbligo giuridico di fornire dimostrazione della destinazione dei peni acquisiti al suo patrimonio; la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sui fallito, o in caso di società sull'amministratore, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato; e ciò, come pure ha già avuto modo di affermare questa Corte, non interferisce col diritto al silenzio garantito ai: imputato in sede processual-penale (Sez. 5, n. 2732 del 16/12/2021 Ud. (dep. 24/01/2022) Rv. 282652 - 01); sicdnè anche l'ulteriore censura della difesa sui punto - che ha giustamente colto una violazione del diritto di difesa nel desumersi, da parte della sentenza impugnata, dal silenzio serbato in sede penale dall'imputato la conferma della distrazione - , ricondotta nei giusti termini teste indicati l'errata affermazione della Corte di appello, rimane priva di preclo a fronte della complessiva ricostruzione svolta. 3.Anche per quanto riguarda la sottrazione delle scritture contabili - la cui esistenza presso la sede sociaie risulta accertata e non contestata - valgono le medesime considerazioni svolte in ordine agli obblighi relativi al patrimonio gravanti sull'ammintratore della società fallita a prescindere dalla convocazione da parte del curatore; ed invero anche l'obbligo di deposito delle scritture contabili discende dalla legge, innanzitutto dalla stessa disposizione di cui all'art.216 comma n. 2 l. f. che sanziona penalmente la sottrazione dei libri e delle altre scritture contabili, ed ha peraltro contenuto più ampio rispetto all'ordine di deposito, entro tre giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, di cui all'art. 16 l.f., contenuto nella sentenza dichiarativa di fallimento. Sicché anche in tal caso non rileva che il ricorrente non sia stato raggiunto daiia convocazione del curatore e che non abbia inteso rendersi irreperibile, non risultando peraltro, come gia detto, che lo stesso non abbia avuto contezza deiVintervenuto railimento neWirnmediatezza della sua dichiarazione o successivamente nel corso deiia procedura fallimentare; laddove è il complessivo contesto in cui si inserisce la mancata consegna delle scritture contabili che ha evidentemente indotto i giudici di merito a ravvisare la sussistenza del reato contestato di bancarotta fraudolenta documentale, a prescindere dalla irreperibilita o meno del ricorrente. Quanto alla valorizzazione, da parte della Corte di appello, del silenzio serbato dal Raimondi anche nei procedimento penaie inon possono pertanto che valere le stesse osservazioni svolte ai paragrafo che precede, alla stregua delle quali si è, in buona sostanza, già messo in evidenza che gli elementi indiziari fondanti la responsabilità penale sono desumibili innanzitutto dal comportamento assunto dai predetto in sede fallimentare, e pre-fallimentare, complessivamente foriero di ingenti danni per i creditori, che si é evidentemente, una volta dichiarato ii fallimento, cercato di non fare emergere; laddove ii silenzio mantenuto in sede penale, frutto di una legittima scelta difensiva deil'imputato, in quanto taie non sinciacaoile e non vaiorizzabiie ai fini della condanna, si risolve comunque Imi un aspetto che, nella sua neutralità, non consente di superare il consistente quadro probatorio delineatosi a prescindere da esso, né tanto meno di aggiungere alcunchè neppure in termini di ragionevole dubbio; e in tali ristretti termini va quindi ricondotta ed intesa l'annotazione resa dalla Corte di appello riguardo ai silenzio mantenuto dall'imputato in ambito penale. 4. Con riguardo poi all'ulteriore rilievo reiativo all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219 comma 1 I. f. alle ipotesi di cui aWart. 223 I. f., che rimane ovviamente assorbito, essendo sa sua sorte strettamente collegata all'esito del giudizio sulla oancarotea impropria per la quale vi è annullamento, è solo il caso di rammentare. che (»desta Corte ha già pio volte affermato che la circostanza aggravante dei oanno patrimoniaie ai rilevante gravità di cui all'art. 219, comma primo, i. faii, è applicabile alle ipotesi di bancarotta pieviste dall'art. 223, comma primo I. fall, e a quelle pur sempre di bancarotta fraudolenta, impropria, di cui al comma secondo di tale articolo, considerato il rinvio operato in entrambi i casi dai rispettivi commi dell'art. 223 I. tal!. alle pene stabilite nell'art. 216 I. fall.. La diversa struttura del reato di bancarotta cd. "impropria" e di quelli di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 223 L. Fall., rispetto alla fattispecie "propria" contemplata dal precedente art. 216, non può condurre ad una preclusione verso l'applicazione dell'aggravante di cui si discute; e ciò in quanto il citato art. 223, che contiene, al comma 1, un rinvio formale a tutti i reati di bancarotta propria puniti dall'art. 216 della legge, e, ai comma 2, sia pure solo quoad poenam, anche al primo comma del medesimo articolo 216, rende compatibile l'applicazione dell'aggravante in parola in virtù dell'ulteriore raccordo normativo che Si crea con la statuizione deil'art. 219, comma i i. f., che a sua volta rinvia aie pene stabilite dail'art. 216 i.f. (ex rnultis, Sez. 5, n. 38978 del 16/07/2013, Fregnan, Rv. 25776201; Sez. 5, n. 10791 del 25/01/2012 Rv. 252009 - 01; principio riafferrnato da Sez. 5, Sentenza n. 4400 dei 06/10/2017, dep. 30/01/2018, Rv. 272255 - 01, che nei dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa ail'applicapilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma primo, legge fail. con riferimento alle ipotesi di bancarotta " impropria" previste dail'art. 223, comma primo, della stessa legge, ha in motivazione chiarito che ritenendo, invece, napplicabilità dell'aggravante citata alia bancarotta impropria si determinerebbe l'irragionevole risultato di sottoporre solo l'imprenditore individuale ad un trattamento sanzionatorio astrattamente più afflittivo, a fronte ai fatti del tutto analoghi commessi nell'ambito della gestione societaria; irragionevolezza che parimenti si creerebbe secondo questo Collegio nel caso in cui si escludesse l'apolicazione di tale aggravante con riferimento alle altre ipotesi di bn,.:arotta ff7nAdoientu disciplinate oal comma secondo deil'art. 223, cne aarimenti anira) parte dei medesimo unitario sistema (iene fattispecie di bancarotta oisciplinate dalle norme incilcate rispetto ai quale non può che essere unitaria e di tipo sisi:ennatico l'interpretazione; né potendosi confondere il piano della astratta configarabilità con quello della verifica in concreto del danno rispetto a ciaseJna ipc.resi criminose. cfr, Se z. 5, ìai 17.2.2020, n. 13802/20, . Ce.sui:ro, non niassin-.3:3, nonche Sez. r 42 c5 del 24'02/2021, Rv. 281578 - 01 cne ria di recente affermato ci-:e La circostanza aggravante del danno patrimoniale ii rllev9re gravita è applicabile, con interpretazione estensiva e sisternica, anc.ìe a atti ai bancarotta impropria, considerato il rinvio operato l i dalla suddetta norma a tutte le fattispecie di bancarotta "propria" ed il richiamo integrale dell'art. 223, comma 2, legge fall. elle pene previste dall'art. 216 legge fa Ciò posto, quante, ioi alla valutazione del danno, n relazione alla bancarotta di cui all'art. 223 comma 2 n. 2 I. f., essa non può che essere effettuata tenendo conto dell'entità delle cperazioni dolose che hanno determinato il fallimento; essendo pacifico che il faiiirnento è evento del reato (tra tante, Sez. 5, n. 40998 dei 20/05/20i4, Rv. 262189 — 01), il danne cagionato da quest'ultimo coincide con quello ier:vante dai failimento (Sez. 5, n. 405 del 09/10/1984 lid. ,deo. i4e/01/198:5) ikv, 167404 -- 01, V mass n 157795). S. Anche i inoti\li afferenti mancato riconoscimento deli'attenuante del danno di particolare tenuità e delle circostanze attenuanti generiche rimangono assorbiti. 6.Rirnane invece sin d'ora privo di pregio il motivo cne lamenta la mancata esclusione deli'aggravante delia commissione di più fatti di bancarotta a fronte della ravvisata configurazione di più ipotesi di bancarotta propria (documentale e patrimoniale)4 escludendo la bancarotta impropria, rimangono comunque Quella documentale e patrimoniaie; ierrno restando che in caso di esclusione della bancarotta impropria si dovrà procedere alla rideterminazione della pena (venendo in tal caso meno anche l'aggravante dei danno di rilevante gravità), rivaiw-.antio se oei ancne ia concessione delle attenuanti generiche e cieiCattenuante nel oenno 01iiee entità. 7. Daiie ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annuiiata limit.etarnente aa mputaz!ooe dei reato di bancarotta impropria da operaaioni aolose„ con rinvia ree: nuovo esame sul punto ad altra sezione delia Corte r» Appello di Naooli, e che i ricorso deve invece essere rigettato nel resto Annelia la :mpudnata iimitatareente aa