CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2023
Cassazione n. 50204/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contesta la configurabilità della resistenza ( sotto il versante della realizzazione della condotta contestata dopo l'avvenuto compimento dell'atto d'ufficio da parte dei soggetti qualificati) senza confrontarsi con le argomentazioni in fatto e diritto messe in luce dalla sentenza gravata ( pag 2, capoversi IV e V) mentre la doglianza mossa da entrambi i ricorrenti in relazione al mancato riconoscimento delle generiche appare smentita e superata dalle motivazioni adottate sul punto dalla sentenza impugnata, adeguate e logiche, tali da rendere non censurabile in questa sede la relativa valutazione di merito rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023