CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 10353/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 26 settembre - 25 novembre 2019 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere dal 13 luglio 2010 al 31 luglio 2010, prima, e dal 13 agosto 2010 al 15 dicembre 2014, poi, in relazione all'accusa di partecipazione ad associazione mafiosa: le condanne emesse nei suoi confronti dai giudici di merito sono state annullate senza rinvio dalla Corte di legittimità (Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, dep. 30/12/2016, ric. P.G., Pesce ed altri). 2.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza, tramite Difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], che si affida ad un unico, complessivo, motivo con il quale denuncia promiscuamente violazione di legge (art. 314 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, che sarebbe illogica e contraddittoria nella parte in cui ha ritenuto che il ricorrente abbia dato causa con colpa grave all'applicazione e alla protrazione della misura cautelare. Premette il ricorrente di essere stato arrestato e condannato nei gradi di merito per il solo fatto di essersi sottoposto 1'11 agosto 2009 ad un rito di affiliazione alla 'ndrangheta ma che la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la condanna, con la formula "per non avere commesso il fatto", ritenendo che alla pur avvenuta adesione non sia corrisposto "alcun sintomo di attivazione concreta, al più valutabile come sintomo di pericolosità soggettiva". Avrebbero errato i Giudici della riparazione nel considerare gravemente colposa la condotta dell'imputato sia nella fase della privazione della libertà che in quella del mantenimento della misura (per più di quattro anni) per difetto del necessario nesso di causalità, in quanto «la piattaforma probatoria su cui è stata fondata la misura, prima, e le sentenze di condanna nei giudizi di merito, poi, è sempre stata la stessa: l'essersi il prevenuto sottoposto ad un rito di affiliazione, nella più totale assenza di ulteriori elementi sintomatici di una condotta partecipativa. Condotta ritenuta sufficiente ad integrare la fattispecie tipica dai giudici del merito e invece inoffensiva dai giudici di legittimità. E' pertanto evidente che nel caso di specie l'applicazione e il mantenimento della misura restrittiva è stato determinato da una erronea interpretazione della legge penale da parte dei giudici di merito e non da una falsa apparenza creata dal prevenuto. Quest'ultimo non ha infatti creato la falsa apparenza di una situazione di fatto che, se fosse reale, sarebbe sussumibile nell'ambito di applicazione della norma di cui all'art. 416-bis c.p., ma si è limitato a porre in essere una condotta, chiara nei suoi termini fattuali, ma erroneamente ritenuta integrare un illecito penale.L'errore che ha dato causa alla misura cautelare non è pertanto ravvisabile nella fase di lettura del fatto storico, ma in quella successiva della interpretazione della norma giuridica. Ne consegue che mentre la lettura del dato storico fattuale può essere determinata da una equivoca rappresentazione della realtà da parte dell'imputato, a quest'ultimo non può mai essere attribuita una erronea interpretazione della norma giuridica. In tale ultima evenienza, infatti, la condotta del prevenuto non costituisce la causa diretta della illegittima restrizione, ma semmai un suo semplice antecedente storico. E' come se una persona, trovata in possesso di una pistola giocattolo, venisse tratta in arresto non perché questa sia stata erroneamente ritenuta vera ma perché un giudice, erroneamente interpretando la legge, abbia attribuito rilevanza penale alla detenzione di un'arma giocattolo e poi si ritenesse a lui imputabile l'errore per il solo fatto di avere posto in essere una concotta penalmente irrilevante (la detenzione dell'arma giocattolo), ma erroneamente ritenuta integrare l'illecito da parte del giudice" (così, testualmente, alle pp. 3-4 del ricorso). Si chiede quindi l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore generale della S.C. nella requisitoria scritta ai sensi dell'art.611 cod. proc. pen. del 24 gennaio 2021 ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 2. E' preliminarmente necessario richiamare i principi informatori della disciplina dell'istituto ex art. 314 cod. proc. pen. come enucleati dalla Corte di legittimità: trattandosi di principi consolidati, appare superfluo il richiamo puntuale delle numerose pronunzie delle Sezioni semplici, essendo preferibile affidarsi - prevalentemente, anche se non esclusivamente - a passaggi motivazionali della S.C. nella qualificata composizione a Sezioni Unite. 2.1. Ebbene, l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione è esclusa, secondo l'espresso disposto dell'art. 314 cod. proc. pen., qualora l'istante «vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave», con condotte al riguardo apprezzabili poste in essere sia anteriormente che successivamente all'insorgere dello stato detentivo e, quindi, alla privazione della libertà (cfr. Cass., Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). 2.2. L'indennizzo in questione si risolve «nell'attribuzione di una somma di denaro a riparazione di un pregiudizio lecitamente (perché secondo legge) arrecato, in contrapposizione al risarcimento del danno sempre riferibile ad un fattore causale illecito» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636; Id., Sez. U, n. 1 del 13/01/1995, Castellani, Rv. 201035). 2.3. Quanto alle valenze definitorie delle espressioni "dolo" e "colpa grave", è stato chiarito (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636) 'che «dolosa deve giudicarsi non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali (indipendentemente dal fatto di con fliggere o meno con una prescrizione di legge), difficile da ipotizzare in fattispecie del genere, ma anche la condotta consapevole e volontaria che, valutata con il parametro dellid quod plerumque accidit, secondo le regole di esperienza comunemente accettate, sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo», sicché l'essenza del dolo sta, appunto, «nella volontarietà e consapevolezza della condotta con riferimento all'evento voluto, non nella valutazione dei relativi esiti, circa i quali non rileva il giudizio del singolo, ma quello del giudice del procedimento ripara tono». Il concetto e la conseguente area applicativa della colpa, invece, vanno ricavati dall'art. 43 cod. pen., secondo cui, come noto, «è colposo il comportamento cosciente e volontario, al quale, senza volerne e senza rappresentarsene gli effetti (anche se adottando l'ordinaria diligenza essi si sarebbero potuti prevedere), consegue un effetto idoneo a trarre in errore l'organo giudiziario»: in tal caso, la condotta del soggetto, connotata da profili di colpa volta per volta rinvenibili (negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti etc.) «pone in essere una situazione tale da dare una non voluta ma prevedibile [...] ragione di intervento dell'autorità giudiziaria con l'adozione del provvedimento cautelare, ovvero omessa revoca della privazione della libertà» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). E in tale ultimo caso la colpa deve essere "grave", come esige la norma, «connotata, cioè, da macroscopica, evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza, ecc., tale da superare ogni canone di comune buon senso» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). 2.4. Posto, poi, che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" o abbiano "concorso a dar[e] causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà, sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà, si rileva che ad escludere il diritto in questione è pur sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione in base a dati di fatto certi, cioè elementi "accertati o non negati" (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636; in conformità, tra le Sezioni semplici, v. Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867), con esclusione, dunque, di dati meramente congetturali. 2.5. Si è anche precisato che la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, ed autonomo, rispetto a quello del giudice della cognizione penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" [...] Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro [...] spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; cfr., tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114). Il giudice della riparazione deve seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale e costituiscono compito del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave. In particolare, «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v. Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808). Della decisione sulla ingiusta detenzione il giudice del merito ha l'obbligo di dare adeguata ed esaustiva motivazione, strutturata secondo le corrette regole della logica: infatti, il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è censurabile in cassazione. 2.6. In ordine alla colpa ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, essa, come noto, può essere di due tipi: a) colpa extraprocessuale (ad esempio, frequentazioni ambigue, connivenza non punibile, comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come contiguità criminale); b) o colpa processuale (come, ad esempio, auto-incolpazione o silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), categoria quest'ultima che non viene in rilievo nel caso di specie. 2.7. Passando ad approfondire, dunque, la prima delle due categorie, è opportuno richiamare le puntualizzazioni della S.C. in tema di colpa extraprocessuale causativa della custodia cautelare ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, colpa che può essere integrata, oltre che da comportamenti extraprocessuali quali, a mero titolo di esempio, frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397) o ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv. 238782) o comportamenti deontologicamente scorretti (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, Tavelli, Rv. 268685), purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere quanto meno in relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, cit.; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, cit.; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, cit.; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, cit.; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, cit.), anche da connivenza passiva. 2.7.1. E con specifico riferimento alla connivenza si è precisato (dopo una progressiva elaborazione giurisprudenziale, le cui tappe essenziali possono, schematicamente, dirsi rappresentate dalle pronunzie rese, in ordine cronologico, da: Sez. 4, n. 42039 del 08/11/2006, Cambareri, Rv. 235397; Sez. 4, n. 2659 del 03/12/2008 dep. 2009, Vottari, Rv. 242538; Sez. 4, n. 17/11/2011, dep. 2012, Cantarella, Rv. 252725) che può costituire colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, la connivenza, ove ricorra almeno uno dei seguenti indici: «a) nell'ipotesi in cui l'atteggiamento di connivenza sia indice del venire meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; b) nel caso in cui si concreti non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione di un reato, ma nel tollerare la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; c) nell'ipotesi in cui la connivenza passiva risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intenda perseguire questo effetto; in tal caso è necessaria la prova positiva che il connivente fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente [...nel] giudizio di riparazione [...] la condotta connivente idonea ad inibire la riparazione, per essere qualificata gravemente colposa, deve essere ancorata alla preventiva conoscenza delle attività criminose che si stanno per compiere in presenza del connivente [...] la valutazione del giudice di merito sull'esistenza delle caratteristiche che deve assumere la connivenza, per la rilevanza ai fini della riparazione, si sottrae al vaglio di legittimità ove sia stato dato congruo conto, in modo non illogico, delle ragioni poste a fondamento della descritta efficacia della condotta passiva» (così Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139). 2.7.2. Profilo di colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, affine alla connivenza passiva, di cui si è detto, seppure da essa concettualmente distinto, può essere costituito anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, essendo consapevole dell'attività criminale altrui, abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come una sua contiguità (Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237; in termini: Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218; v. anche, più recentemente, Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436, cit.; Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 258485; Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013, dep. 2014, Maviglia, Rv. 258425). 3. Tanto premesso in linea generale, il ricorso è infondato. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha ritenuto - circostanza non contestata dalla Difesa - che il ricorrente abbia partecipato ad un rito di affiliazione mafiosa, come risultante da una conversazione intercettata in cui due affiliati alla ‘ndrangheta affermano che nei giorni successivi vi sarebbero state altre affiliazioni, tra cui quella del nipote di [OSCURATO:PERSONA], cioè l'odierno ricorrente, che poi è stato pedinato dalla polizia giudiziaria, che ha documentato la cerimonia, ha ascoltato i partecipanti e, al termine del rito, ha identificato [OSCURATO:PERSONA] in compagnia, appunto, dello zio. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] contesta, nei termini che si sono riferiti (sub n. 2 del "ritenuto in fatto"), la significatività della partecipazione al rito di affiliazione. 3.3. Si tratta di un comportamento extraprocessuale stimato rilevante - quantomeno - come frequentazione ambigua con soggetti coinvolti in traffici illeciti o comunque come condotta idonea da essere interpretato come indizio di complicità nel reato associativo (cfr. i precedenti richiamati sub nn. 2.7., 2.7.1. e 2.7.2 del "considerato in diritto"). Il riferito ragionamento difensivo, secondo cui l'errore sarebbe addebitabile al Giudice e non all'imputato, incluso il paragone con la pistola-giocattolo, è privo di ogni pregio: l'imputato, infatti, non ha partecipato ad un rito di affiliazione ioci causa o in un set cinematografico ma, secondo le informazioni che forniscono i giudici di merito, per averle tratte da quanto percepito direttamente dalla polizia giudiziaria, ad un vero rito mafioso con veri 'ndranghetisti. Per incidens, le Sezioni Unite hanno recentemente risolto un contrasto interpretativo, affermando che «In tema di associazioni di tipo mafioso, l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipa tiva, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione. (In motivazione, relativa a fattispecie inerente a misura cautelare personale, la Corte ha incluso, tra gli indici valutabili dal giudice, la qualità dell'adesione ed il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali, con riferimento, tra l'altro, ai poteri di chi propone l'affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, la tipologia del reciproco impegno preso e la misura della disponibilità pretesa od offerta)» (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, RV. 281889-02). Il ragionamento non può non valere, naturalmente mutatis mutandis, anche nel caso della valutazione da operarsi circa la sussistenza ed il grado della colpa concausativa della custodia cautelare risultata ex post erroneamente disposta. Infine, è solo embrionalmente accennato ma non compiutamente sviluppato (p. 2 del ricorso) l'aspetto della eventuale colpa nel protrarsi della carcerazione. 4. Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pa