CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2022
Cassazione n. 48303/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della [OSCURATO:PERSONA] GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 23 giugno 2022 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava in cinque anni di reclusione la pena inflitta in primo grado a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di associazione per delinquere e per una lunga serie di reati-fine. 2. Ha proposto ricorso personalmente [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l'annullamento della sentenza per motivazione contraddittoria.3. Il ricorso presentato è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. peri., in relazione a quanto previsto dall'art. 613, comma 1, del codice di rito, come modificato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso la facoltà per la parte di presentare ricorso personalmente. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Il ricorso in esame è sottoscritto dall'imputato personalmente ed in calce vi è la semplice attestazione dell'autenticità della firma del ricorrente da parte del difensore ("V. P A il difensore di primo e secondo grado"), senza alcuna clausola da cui possa desumersi la volontà del difensore di fare propri i motivi di impugnazione articolati da Giannico, in presenza della quale soltanto il ricorso potrebbe essere ritenuto ammissibile, come statuito dalla costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 21828 del 12/01/2017, Ferrario, Rv. 270048; Sez. 3, n. 13234 del 02/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266575; Sez. 3, n. 34779 del 22/06/2011, T., Rv. 251246; Sez. 4, n. 41636 del 03/11/2010, Bengu, Rv. 248449; Sez. 6, n. 32563 del 04/06/2010, Egiziano, Rv. 248347). 4. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci