CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 31975/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1649/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in NOVARA C.SO F. CAVALLOTTI, 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 711/2021 depositata il17/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di Appello di Torino che aveva respinto il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Verbania. Quest’ultimo aveva revocato il decreto ingiuntivo, da lui richiesto per ottenere dalla [OSCURATO:SOCIETA] il corrispettivo di una serie di prestazioni professionali, nel periodo compreso fra il 1999 ed il 2009, aventi ad oggetto pratiche edilizie, urbanistiche ed amministrative nonché progettazione impiantistica di un immobile adibito a centro commerciale; che la Corte d’appello, valutando l’istruttoria svoltasi nel grado precedente, aveva concluso come risultasse comprovato che tra le parti era intervenuto un accordo (successivo alle prestazioni del professionista) che stabiliva il compenso globale ed omnicomprensivo per le prestazioni d’opera intellettuale svolte; che si è costituita con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., per resistere al ricorso avversario; Considerato: che il ricorso è affidato a due formali motivi, illustrati da successiva memoria ex art. 380 bis c.p.c.; che, col primo, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 345 c.p.c. e 2697 c.c., giacché la Corte d’Appello di Torino avrebbe erroneamente ritenuto provato un accordo fra le parti sulla somma di € 310.000, a fronte di un’opera di notevoli dimensioni e complicanze tecniche ed urbanistiche, oggetto di ben sei varianti, tanto più che l’estinzione dell’obbligazione non era stata eccepita ex adversoin sede di opposizione al provvedimento monitorio; che l’avversaria pretesa di pagamento a saldo era stata fermamente contestata, diversamente dalle affermazioni della sentenza impugnata; che, col secondo, si invoca la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 115, 116 e 246 c.p.c. e 2697 c.c., per aver i secondi giudici ritenuto capaci di deporre i testi Dho e [OSCURATO:PERSONA], senza curarsi dell’inattendibilità e reticenza segnalate dal ricorrente; che i due motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente per le analoghe violazioni denunciate, sono inammissibili; che la Corte d’Appello, in esito ad un approfondito riesame dell’istruzione probatoria svolta avanti il Tribunale e di una meticolosa replica ad ogni profilo di doglianza dell’odierno ricorrente, è pervenuta alla conclusione che “l’accordo sul quantum vi fu (e che era esaustivo di qualsivoglia prestazione eseguita dall’ing. Ferri su incarico della [OSCURATO:SOCIETA], il che esaurisce ed assorbe, ex se, i motivi d’appello (nel senso della sua infondatezza) ma anche che una parte delle prestazioni di cui l’ing. Ferri chiedeva il pagamento alla [OSCURATO:SOCIETA] (proprio la progettazione impiantistica) l’incarico di eseguirle era derivato “da diverso committente” (e non dalla [OSCURATO:SOCIETA].)” ; che l'esame dei documenti esibiti e lavalutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ognisingolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016); che in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli(Sez. U, n. 20867 del 30 settembre 2020); che la memoria depositata in prossimità dell’udienza non ha apportato elementi idonei a modificare il quadro testé esposto; che, in particolare, la richiesta di riunione ad altro fascicolo per motivi di connessione non può trovare accoglimento in sede di legittimità; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, come liquidate in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000 (ottomila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello