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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 06114/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, sollecitando una alternativa rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative del trattamento sanzionatorio e del mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva reiterata, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti complessivamente sorretto, nella sentenza impugnata, da una adeguata ed affatto illogica motivazione (pag. 3), che ha preso in esame e puntualmente disatteso le deduzioni difensive al riguardo formulate; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08/11/2021.

Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, sollecitando una alternativa rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative del trattamento sanzionatorio e del mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva reiterata, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti complessivamente sorretto, nella sentenza impugnata, da una adeguata ed affatto illogica motivazione (pag. 3), che ha preso in esame e puntualmente disatteso le deduzioni difensive al riguardo formulate; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 06114/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris