CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 02023/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Firenze, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa il 9 gennaio 2020 dal Tribunale di Pistoia che ha, per quel che qui rileva, ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di tentata rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, nonché di tentato furto di tre autovetture e del furto di quanto contenuto all'interno di un'altra. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - vizio di motivazione per travisamento della prova poiché la corte ha omesso di valutare che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha descritto l'autore della rapina come un soggetto alto 1,70 m. mentre l'imputato è alto m. 1,85.; La predetta inoltre ha riferito che il soggetto uscito dall'autovettura le aveva posato una mano sulla spalla ma non le aveva fatto male né l'aveva minacciata. Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto non si confronta con l'articolata ed esaustiva motivazione della corte che ha fornito adeguata risposta a tutte le doglianze formulate e si limita a reiterare le censure già formulate con l'atto di appello. Ed infatti la corte di appello a pagina 11 ha riportato letteralmente la deposizione dibattimentale della persona offesa da cui emerge l'atteggiamento intimidatorio dell'imputato, da lei individuato fotograficamente e poi indicato in udienza, che le aveva procurato una forte paura, atteggiamento all'evidenza finalizzato a garantirsi l'impunità dal reato di furto che stava consumando all'interno dell'autoveicolo in cui si era introdotto previa effrazione e che integra pertanto il più grave reato di rapina impropria. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] l RSELLINO [OSCURATO:PERSONA] nte e [OSCURATO:PERSONA] DEPOSiTATA IN (7.