CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15371/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 del TRIBUNALE di MILANOi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano, sezione direttissime, in data 28.11.2024, in applicazione della pena su richk sta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha condannat3 [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2, mesi dieci di reclusione ed euro 13.20C di multa per il reato di cui all'art. 73, commi 1-bis e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 2. L'imputato ricorre avverso la sentenza del Tribunale lamentando vioi azione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 cod.proc pen., in combinato disposto con gli artt. 444 cod.proc.pen. e 27 Cost.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. p .oc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, al 'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della r usura di sicurezza. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obb igo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particola e natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argon ientative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l' mputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Ci implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti e mergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consiste lte nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta da Ila legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Cass., Sez. U., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA]; Id., Sez. U., 10372 del 27 dicembre 1995, Serafino). 4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di cc ipa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13. 06. 2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle sr ese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecunia ria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamE nto delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore de la Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il