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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 47090/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dei difensori dell'indagato Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza in data 16 maggio 2022, rigettava l' appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l' ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Torino in forza della quale era stata disattesa l' istanza difensiva diretta alla revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere adottata con ordinanza in data 28/04/2021 nei confronti del predetto gravemente indiziato in relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis (capo 1) e varie ipotesi ex art. 512 bis c.p. (capi 2,3,6 e 7) .2.

Contro detta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori di fiducia, deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli art. 274 e 275 c.p.p.

Rileva che il tribunale per il riesame, nell' ordinanza impugnata, con motivazione meramente assertiva ed illogica, omettendo di esaminare le specifiche censure formulate, non aveva tenuto in debita considerazione la risalenza dei fatti (otto/dieci anni addietro), lo smantellamento dell' associazione (c.d. locale di Volpiano) e la circostanza che l'intervenuto sequestro delle aziende escludeva il rischio di reiterazione criminosa posto che l'unica condotta contestata riguardava lo svolgimento dell'attività imprenditoriale.

Osserva che il tribunale aveva trascurato tutti gli elementi addotti quanto alla carenza di attualità delle esigenze cautelari specie in relazione a quanto chiarito dall' indagato in sede di interrogatorio circa la irrilevanza da un punto di vista penale dei rapporti intercorsi in passato con alcuni esponenti della articolazione criminosa oggetto di incolpazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato in ragione della infondatezza, talvolta manifesta, delle censure proposte dalla difesa dell'indagato.

2. Occorre premettere che secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760).

Osserva questa Corte che, in realtà, il ricorso indica elementi e reitera questioni già sottoposte ai giudici del merito e che hanno avuto nell'ordinanza impugnata una risposta adeguata, logica, non contraddittoria oltre che conforme ai principi di diritto che regolano la materia.Il Tribunale di Torino ha evidenziato l'assenza di effettivi elementi nuovi idonei a superare la presunzione cautelare operante nel caso in esame, attraverso un percorso logico- argomentativo che risulta immune da vizi rilevabili in questa sede.

In particolare ha evidenziato come le dichiarazioni rese in interrogatorio dal Violi non potevano ritenersi incidenti sul complessivo quadro cautelare ma al limite sulla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, non contestati, tuttavia, in sede cautelare dalla difesa precisando come non erano emerse circostanze tali da consentire di ravvisare l'esistenza di una concreta forma di distacco o resipiscenza dello stesso, e che non fosse superata, con riferimento alle esigenze cautelari, la presunzione relativa.

In particolare, il Tribunale ha valutato come elementi subvalente l'incensuratezza, e non rilevanti la risalenza nel tempo dei fatti e le operazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] relative alla "locale", non potendosi ravvisare con certezza un definitivo smantellamento dell'organizzazione criminale di riferimento, evidenziando, inoltre, il concreto rischio di commissione da parte del ricorrente di ulteriori attività imprenditoriali illecite con altri soggetti affiliati, evidenziando che il Violi, legato ad un contesto 'ndranghetistico anche in forza delle sue parentele, aveva continuato sino al 2020 a ricorrere a "prestanome" Il ricorso non appare confrontarsi appieno con gli elementi posti a fondamento della decisione e con le argomentazioni formulate dal Tribunale la quale, in ordine alla irrilevanza del tempo trascorso dai fatti si è conformata al condivisibile principio di diritto per cui il c.d.

"tempo silente" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari. (Sez. 2 - , Sentenza n. 12807 del 19/02/2020 Cc. (dep. 23/04/2020 ) Rv. 278999 - 01 Alla luce dei dati sopra evidenziati la motivazione del provvedimento impugnato quanto alla adeguatezza della misura cautelare applicata risulta, dunque, non solo congrua e logica ma anche pienamente rispettosa dei principi di diritto che regolano la materia.

A fronte di una motivazione, come detto, perfettamente congrua il ricorso che in questa sede ci occupa si è sostanzialmente limitato a manifestare un' "opinione" opposta a quella del Tribunale circa la possibilità di revoca della misura ovvero concessione degli arresti domiciliari senza addurre elementi che non siano stati esaminati e compiutamente valutati dai giudici del merito nell'ambito dei poteri discrezionali che agli stessi competono.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.3.1.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui il ricorrente si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo

94. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 co-l-ter disp-att. cod. proc. p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dei difensori dell'indagato Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza in data 16 maggio 2022, rigettava l' appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l' ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Torino in forza della quale era stata disattesa l' istanza difensiva diretta alla revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere adottata con ordinanza in data 28/04/2021 nei confronti del predetto gravemente indiziato in relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis (capo 1) e varie ipotesi ex art. 512 bis c.p. (capi 2,3,6 e 7) .2. Contro detta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori di fiducia, deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli art. 274 e 275 c.p.p. Rileva che il tribunale per il riesame, nell' ordinanza impugnata, con motivazione meramente assertiva ed illogica, omettendo di esaminare le specifiche censure formulate, non aveva tenuto in debita considerazione la risalenza dei fatti (otto/dieci anni addietro), lo smantellamento dell' associazione (c.d. locale di Volpiano) e la circostanza che l'intervenuto sequestro delle aziende escludeva il rischio di reiterazione criminosa posto che l'unica condotta contestata riguardava lo svolgimento dell'attività imprenditoriale. Osserva che il tribunale aveva trascurato tutti gli elementi addotti quanto alla carenza di attualità delle esigenze cautelari specie in relazione a quanto chiarito dall' indagato in sede di interrogatorio circa la irrilevanza da un punto di vista penale dei rapporti intercorsi in passato con alcuni esponenti della articolazione criminosa oggetto di incolpazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato in ragione della infondatezza, talvolta manifesta, delle censure proposte dalla difesa dell'indagato. 2. Occorre premettere che secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760). Osserva questa Corte che, in realtà, il ricorso indica elementi e reitera questioni già sottoposte ai giudici del merito e che hanno avuto nell'ordinanza impugnata una risposta adeguata, logica, non contraddittoria oltre che conforme ai principi di diritto che regolano la materia.Il Tribunale di Torino ha evidenziato l'assenza di effettivi elementi nuovi idonei a superare la presunzione cautelare operante nel caso in esame, attraverso un percorso logico- argomentativo che risulta immune da vizi rilevabili in questa sede. In particolare ha evidenziato come le dichiarazioni rese in interrogatorio dal Violi non potevano ritenersi incidenti sul complessivo quadro cautelare ma al limite sulla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, non contestati, tuttavia, in sede cautelare dalla difesa precisando come non erano emerse circostanze tali da consentire di ravvisare l'esistenza di una concreta forma di distacco o resipiscenza dello stesso, e che non fosse superata, con riferimento alle esigenze cautelari, la presunzione relativa. In particolare, il Tribunale ha valutato come elementi subvalente l'incensuratezza, e non rilevanti la risalenza nel tempo dei fatti e le operazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] relative alla "locale", non potendosi ravvisare con certezza un definitivo smantellamento dell'organizzazione criminale di riferimento, evidenziando, inoltre, il concreto rischio di commissione da parte del ricorrente di ulteriori attività imprenditoriali illecite con altri soggetti affiliati, evidenziando che il Violi, legato ad un contesto 'ndranghetistico anche in forza delle sue parentele, aveva continuato sino al 2020 a ricorrere a "prestanome" Il ricorso non appare confrontarsi appieno con gli elementi posti a fondamento della decisione e con le argomentazioni formulate dal Tribunale la quale, in ordine alla irrilevanza del tempo trascorso dai fatti si è conformata al condivisibile principio di diritto per cui il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari. (Sez. 2 - , Sentenza n. 12807 del 19/02/2020 Cc. (dep. 23/04/2020 ) Rv. 278999 - 01 Alla luce dei dati sopra evidenziati la motivazione del provvedimento impugnato quanto alla adeguatezza della misura cautelare applicata risulta, dunque, non solo congrua e logica ma anche pienamente rispettosa dei principi di diritto che regolano la materia. A fronte di una motivazione, come detto, perfettamente congrua il ricorso che in questa sede ci occupa si è sostanzialmente limitato a manifestare un' "opinione" opposta a quella del Tribunale circa la possibilità di revoca della misura ovvero concessione degli arresti domiciliari senza addurre elementi che non siano stati esaminati e compiutamente valutati dai giudici del merito nell'ambito dei poteri discrezionali che agli stessi competono. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.3.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui il ricorrente si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 co-l-ter disp-att. cod. proc. p
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