Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2023

Cassazione n. 18951/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12103/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’ ANTONINO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 17941/2019 depositata il23/09/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma (d’ora in avanti GdP) ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA], produttrice agricola, per la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma ancora dovuta di € 108,96 per aiuto alla produzione olearia per la campagna 2003-2004, essendole stato corrisposto l’importo di € 812,92, anziché il maggior importo richiesto di € 921,88.

L’[OSCURATO:PERSONA] aveva infatti disposto il recupero delle somme erogate per le campagne olearie 1998/1999 e 1999/2000, a seguito della decisione della Commissione europea in data 29 aprile 2005, pubblicata sulla G.U.C.E. del 3 maggio 2005, n.

L112, con la quale era stato rideterminato il quantitativo nazionale massimo garantito, effettivamente ammissibile all'aiuto comunitario per ciascun produttore per le predette campagne olearie.

Il gravame di Arnone è stato rigettato dal Tribunale di Roma con sentenza del 23 settembre 2019, avverso la quale è proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, resistiti dall’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso e ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 348 c.p.c. e 59 disp. att. c.p.c., per non avere il Tribunale comunicato alla parte appellante Arnone, non presente all’udienza del 10 luglio 2019, il rinvio della causa all’udienza del 12 settembre 2019 per precisazione delle conclusioni e per avere erroneamente affermato che il rinvio era stato disposto su richiesta delle parti, sebbene l’appellante non fosse presente in udienza, essendo presente solo l’[OSCURATO:PERSONA].

Il motivo è infondato alla luce del principio secondo cui la norma contenuta nell’art. 348, comma 1, c.p.c. (la quale dispone che, in caso di mancata costituzione o di mancata comparizione dell’appellante alla prima udienza, la causa sia rinviata ad altra udienza con la relativa comunicazione del rinvio all’appellante) è diretta unicamente a garantire l’interesse diquest’ultimo ad evitare che sia dichiarata l’improcedibilità del gravame senza che egli sia stato posto in grado di costituirsi e comparire alla udienza successiva a quella disertata, ma non attribuisce all’appellante il diritto di impedire, non comparendo, ladecisione del gravame nel merito o anche solo in rito.

Pertanto, qualora la causa, nonostante l’assenza dell’appellante, sia stata trattenutain decisione ed effettivamente decisa, anche se in senso sfavorevole a quest’ultimo, l’appellante medesimo non ha interesse a dolersi della mancata osservanza delle formalità prescritte dall’art. 348 cit., quando tale inosservanza non sia stata seguita dalla dichiarazione di improcedibilità del gravame (Cass. 3920/2001, 2973/1996, 1814/1995).

Il secondo motivo denuncia infondatamente la violazione dei RegolamentiCE n. 2955/1995 (art. 3, co. 1), n. 796/2004 (art. 73, co. 5.2) e n. 2419/2001 (art. 49, co. 5.2) e vizio motivazionale, per avere la sentenza impugnata rigettato l’eccezione (riproposta in appello) di prescrizione quadriennale del credito di [OSCURATO:PERSONA] per il recupero degli aiuti comunitari nel settore dell’agricoltura, negando rilevanza alla buona fede del produttore nella percezione dell’aiuto.

Il motivo è infondato.

Ed infatti, il Regolamento CEE n. 2988/1995 (art. 3, co. 3) consente a ciascuno Stato di applicare un termine più lungo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, è desumibile anche da disposizioni di diritto comune anteriori al menzionato Regolamento, purché prevedibili e proporzionate, e per l’ordinamento italiano ciò avviene con la disciplina dell’azione di ripetizione dell’indebito nel termine di dieci anni, ai sensi dell’art.2946 c.c., cui resta estraneo il disposto dell’art. 28 della legge n. 689 del 1981, che regolamenta esclusivamente la prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente connesse all’indebita percezione degli aiuti (cfr. Cass. 23058/2022, 24040/2019).

Il motivo è infondato anche nella parte in cui fa valere il termine di quattro anni in considerazione della buona fede del beneficiario, ai sensi dell’art. 73, co. 5.2, del Regolamento n. 796/2004, che è disposizione, tuttavia, applicabile ratione temporis solo “alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazioni dei premi a decorrere dal 1 gennaio 2005” (analoga considerazione vale per le disposizioni di cui al Regolamento CE n. 2419 del 2001, applicabili “alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazioni dei premi a decorrere dal 1° gennaio 2002”, ex art. 54, co. 2), riferendosi il recupero contestato, nella specie, alle campagne olearie 1998/1999 e 1999/2000.

Il terzo e quinto motivo, da esaminare congiuntamente, denunciano violazione di legge e motivazione apparente, per avere la sentenza impugnata affermato la doverosità e legittimità dell’azione di recupero da parte di [OSCURATO:PERSONA], in assenza di una preventiva e specifica comunicazione delle ragioni e degli importi del recupero effettuato, e in contrasto con l’ordinanza della Corte di cassazione n. 6387 del 2017, secondo la quale il recupero da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei contributi erogati in maniera indebita non può avvenire tramite la riduzione proporzionale «pro quota» di tutti gli aiuti corrisposti poiché, in tal modo, sarebbero messi sullo stesso piano i beneficiari la cui produzione è stata utilizzata per calcolare quella effettiva, venendo debitamente controllata e comunicata all’autorità europea al momento della fissazione dell'aiuto, ed i beneficiari che non sono stati sottoposti ad identico controllo.

Entrambi i motivi sono inammissibili laddove introducono in questa sede una astratta contestazione del criterio di calcolo degli importi recuperati da [OSCURATO:PERSONA], senza precisare se, quando e in che termini la questione sia stata proposta nel giudizio di merito, risolvendosi nella generica critica di apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito a proposito delle modalità di effettuazione delle ritenute a carico del produttore.

Sono infondati nella parte in cui denunciano astrattamente violazioni nel procedimento di recupero, erroneamente tratte dalle norme relative alla diversa fattispecie delle sanzioni amministrative per indebita percezione degli aiuti.

Il quarto motivo denuncia violazione di legge e motivazione apparente, per avere la sentenza impugnata statuito la inapplicabilità del Reg. n. 796/2004 ratione materiae ed escluso la violazione del legittimo affidamento del produttore incolpevole per il recupero delle somme erogate da [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente sostiene che non è a lei imputabile una «percezione indebita di aiuti comunitari», avendo percepito quanto le era dovuto, e che non era ipotizzabile un recupero nei suoi confronti, essendo il recupero determinato dalla necessità di [OSCURATO:PERSONA] di fare fronte a un ammanco determinato da un proprio errore nella erogazione dell’aiuto nei confronti della Unione Europea, pari alla differenza tra la somma preventivamente indicata (per difetto) da [OSCURATO:PERSONA] agli organismi comunitari in sede di determinazione della produzione effettiva e quella riconosciuta ai produttori a chiusura delle annate olivicole.

La doglianza in questione è inammissibile, essendo i Regolamenti n. 796/2004 e n. 2419/2001 (prevedenti la buona fede come causa impeditiva della restituzione dopo quattro anni dalla percezione degli aiuti) inapplicabili ratio ne temporis , come si è detto in risposta al secondo motivo, restando assorbita la questione della loro applicabilità ratione materiae.

In conclusione, il ricorso principale è rigettato; quello incidentale condizionato è assorbito.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 720,00, di cui € 200,00 per esborsi.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12103/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’ ANTONINO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 17941/2019 depositata il23/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma (d’ora in avanti GdP) ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA], produttrice agricola, per la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma ancora dovuta di € 108,96 per aiuto alla produzione olearia per la campagna 2003-2004, essendole stato corrisposto l’importo di € 812,92, anziché il maggior importo richiesto di € 921,88. L’[OSCURATO:PERSONA] aveva infatti disposto il recupero delle somme erogate per le campagne olearie 1998/1999 e 1999/2000, a seguito della decisione della Commissione europea in data 29 aprile 2005, pubblicata sulla G.U.C.E. del 3 maggio 2005, n. L112, con la quale era stato rideterminato il quantitativo nazionale massimo garantito, effettivamente ammissibile all'aiuto comunitario per ciascun produttore per le predette campagne olearie. Il gravame di Arnone è stato rigettato dal Tribunale di Roma con sentenza del 23 settembre 2019, avverso la quale è proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, resistiti dall’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso e ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 348 c.p.c. e 59 disp. att. c.p.c., per non avere il Tribunale comunicato alla parte appellante Arnone, non presente all’udienza del 10 luglio 2019, il rinvio della causa all’udienza del 12 settembre 2019 per precisazione delle conclusioni e per avere erroneamente affermato che il rinvio era stato disposto su richiesta delle parti, sebbene l’appellante non fosse presente in udienza, essendo presente solo l’[OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è infondato alla luce del principio secondo cui la norma contenuta nell’art. 348, comma 1, c.p.c. (la quale dispone che, in caso di mancata costituzione o di mancata comparizione dell’appellante alla prima udienza, la causa sia rinviata ad altra udienza con la relativa comunicazione del rinvio all’appellante) è diretta unicamente a garantire l’interesse diquest’ultimo ad evitare che sia dichiarata l’improcedibilità del gravame senza che egli sia stato posto in grado di costituirsi e comparire alla udienza successiva a quella disertata, ma non attribuisce all’appellante il diritto di impedire, non comparendo, ladecisione del gravame nel merito o anche solo in rito. Pertanto, qualora la causa, nonostante l’assenza dell’appellante, sia stata trattenutain decisione ed effettivamente decisa, anche se in senso sfavorevole a quest’ultimo, l’appellante medesimo non ha interesse a dolersi della mancata osservanza delle formalità prescritte dall’art. 348 cit., quando tale inosservanza non sia stata seguita dalla dichiarazione di improcedibilità del gravame (Cass. 3920/2001, 2973/1996, 1814/1995). Il secondo motivo denuncia infondatamente la violazione dei RegolamentiCE n. 2955/1995 (art. 3, co. 1), n. 796/2004 (art. 73, co. 5.2) e n. 2419/2001 (art. 49, co. 5.2) e vizio motivazionale, per avere la sentenza impugnata rigettato l’eccezione (riproposta in appello) di prescrizione quadriennale del credito di [OSCURATO:PERSONA] per il recupero degli aiuti comunitari nel settore dell’agricoltura, negando rilevanza alla buona fede del produttore nella percezione dell’aiuto. Il motivo è infondato. Ed infatti, il Regolamento CEE n. 2988/1995 (art. 3, co. 3) consente a ciascuno Stato di applicare un termine più lungo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, è desumibile anche da disposizioni di diritto comune anteriori al menzionato Regolamento, purché prevedibili e proporzionate, e per l’ordinamento italiano ciò avviene con la disciplina dell’azione di ripetizione dell’indebito nel termine di dieci anni, ai sensi dell’art.2946 c.c., cui resta estraneo il disposto dell’art. 28 della legge n. 689 del 1981, che regolamenta esclusivamente la prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente connesse all’indebita percezione degli aiuti (cfr. Cass. 23058/2022, 24040/2019). Il motivo è infondato anche nella parte in cui fa valere il termine di quattro anni in considerazione della buona fede del beneficiario, ai sensi dell’art. 73, co. 5.2, del Regolamento n. 796/2004, che è disposizione, tuttavia, applicabile ratione temporis solo “alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazioni dei premi a decorrere dal 1 gennaio 2005” (analoga considerazione vale per le disposizioni di cui al Regolamento CE n. 2419 del 2001, applicabili “alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazioni dei premi a decorrere dal 1° gennaio 2002”, ex art. 54, co. 2), riferendosi il recupero contestato, nella specie, alle campagne olearie 1998/1999 e 1999/2000. Il terzo e quinto motivo, da esaminare congiuntamente, denunciano violazione di legge e motivazione apparente, per avere la sentenza impugnata affermato la doverosità e legittimità dell’azione di recupero da parte di [OSCURATO:PERSONA], in assenza di una preventiva e specifica comunicazione delle ragioni e degli importi del recupero effettuato, e in contrasto con l’ordinanza della Corte di cassazione n. 6387 del 2017, secondo la quale il recupero da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei contributi erogati in maniera indebita non può avvenire tramite la riduzione proporzionale «pro quota» di tutti gli aiuti corrisposti poiché, in tal modo, sarebbero messi sullo stesso piano i beneficiari la cui produzione è stata utilizzata per calcolare quella effettiva, venendo debitamente controllata e comunicata all’autorità europea al momento della fissazione dell'aiuto, ed i beneficiari che non sono stati sottoposti ad identico controllo. Entrambi i motivi sono inammissibili laddove introducono in questa sede una astratta contestazione del criterio di calcolo degli importi recuperati da [OSCURATO:PERSONA], senza precisare se, quando e in che termini la questione sia stata proposta nel giudizio di merito, risolvendosi nella generica critica di apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito a proposito delle modalità di effettuazione delle ritenute a carico del produttore. Sono infondati nella parte in cui denunciano astrattamente violazioni nel procedimento di recupero, erroneamente tratte dalle norme relative alla diversa fattispecie delle sanzioni amministrative per indebita percezione degli aiuti. Il quarto motivo denuncia violazione di legge e motivazione apparente, per avere la sentenza impugnata statuito la inapplicabilità del Reg. n. 796/2004 ratione materiae ed escluso la violazione del legittimo affidamento del produttore incolpevole per il recupero delle somme erogate da [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente sostiene che non è a lei imputabile una «percezione indebita di aiuti comunitari», avendo percepito quanto le era dovuto, e che non era ipotizzabile un recupero nei suoi confronti, essendo il recupero determinato dalla necessità di [OSCURATO:PERSONA] di fare fronte a un ammanco determinato da un proprio errore nella erogazione dell’aiuto nei confronti della Unione Europea, pari alla differenza tra la somma preventivamente indicata (per difetto) da [OSCURATO:PERSONA] agli organismi comunitari in sede di determinazione della produzione effettiva e quella riconosciuta ai produttori a chiusura delle annate olivicole. La doglianza in questione è inammissibile, essendo i Regolamenti n. 796/2004 e n. 2419/2001 (prevedenti la buona fede come causa impeditiva della restituzione dopo quattro anni dalla percezione degli aiuti) inapplicabili ratio ne temporis , come si è detto in risposta al secondo motivo, restando assorbita la questione della loro applicabilità ratione materiae. In conclusione, il ricorso principale è rigettato; quello incidentale condizionato è assorbito. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 720,00, di cui € 200,00 per esborsi. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a
Sentenza Cassazione n. 18951/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris