CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03584/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE di APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 13 marz o 2025 la Corte d’appello di Ancona confermava la sentenza emessa il 20 giugno 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona con la quale gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati dichiarati colpevoli dei reati di rapina aggravata in concorso e lesioni personali aggravate in concorso e condannati alle pene di legge. 2. Avverso tale sentenza proponevano ri corso per cassazione, con distinti atti, entrambi gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, chiedendone l’annullamento. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell’aver agito in più persone riunite, prevista dall’art. 628, terzo comma, n. 1), cod. pen. Assumeva che, per la ricorrenza della suddetta aggravante, non era sufficiente la mera compresenza di almeno due persone sul luogo e al momento della realizzazione della violenza o della minaccia, ma era necessario il dato oggettivo, del contributo causale di entrambe, quantomeno sotto il profilo del rafforzamento del proposito criminoso da parte di uno dei complici, dato oggettivo del quale la vittima doveva essere consapevole. Deduceva che, nel caso di specie, la parte offesa Fioretti (al quale era stata sottratta una collana, e dunque da considerarsi la sola vittima della rapina, nonostante nell’occorso fosse presente anche la di lui moglie) non aveva percepito la presenza di [OSCURATO:PERSONA] se non successivamente alla commissione del reato, quando i due imputati si erano già dati alla fuga, ciò che emergeva dalla versione dei fatti fornita dal medesimo Fioretti nonché dalle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza allocato sul luogo della rapina. Assumeva, per altro verso, che l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito alcun contributo causale in relazione alla condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], neppure sotto il profilo del rafforzamento dell’effetto intimidatorio dell’azione violenta commessa da quest’ultimo, dovendosi considerare che nell’occorso, come emergeva dall’osservazione immagini tratte dal citato impianto di videosorveglianza, l’[OSCURATO:PERSONA] era rimasto in disparte, nascosto dietro un’impalcatura, tenendo in mano lo zaino e la camicia del [OSCURATO:PERSONA]. Rilevava, infine, che la Corte d’Appello, avendo ritenuto che il Fioretti, nell’occorso, fosse consapevole della compresenza di entrambi i coimputati, non aveva reso una motivazione in ordine agli elementi probatori utilizzati a sostegno di tale conclusione. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] amudiame articolava a propria volta un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell’aver agito in più persone riunite, prevista dall’art. 628, terzo comma, n. 1), cod. pen., rassegnando al riguardo le medesime argomentazioni offerte con il ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi, che devono essere trattati congiuntamente in quanto involgenti le medesime questioni, sono manifestamente infondati e, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili. Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, nel reato di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, in modo da potersi affermare che queste siano state poste in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza di uno dei complici all'esercizio della violenza o della minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento delle medesime (v., ex multis , Sez. 2, n. 40860 del 20/09/2022, Conton, Rv. 284041-01). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del richiamato principio di diritto, osservando congruamente che “nel caso di specie, la presenza dell’[OSCURATO:PERSONA] non resta affatto inosservata: egli compare qualche istante dopo l’inizio della violenza, nel momento di maggior concitazione, e non rimane in disparte, bensì si porta (con in mano la camicia e lo zaino dell’amico) immediatamente alle spalle del gruppo; ne consegue che la presenza di quest’ultimo, in quel momento, sia stata colta anche dal Fioretti, rivolto esattamente verso di lui. La circostanza che [OSCURATO:PERSONA], in quel momento, avesse le mani impegnate a sorreggere gli effetti personali del complice, non esclude in alcun modo il rafforzamento dell’efficacia intimidatoria della violenza posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA]: è chiaro infatti che il giovane sarebbe potuto intervenire in qualunque momento in aiuto del correo, e ciò, da un lato, costituiva per il [OSCURATO:PERSONA] una forte rassicurazione sul buon esito della rapina e, dall’altro, un deterrente contro le reazioni difensive” (v. pag. 8 della sentenza impugnata). Con le considerazioni qui richiamate la Corte di merito ha reso una motivazione che risulta immune dai vizi denunciati, avendo la stessa puntualmente richiamato le fonti di prova utilizzate (in particolare le dichiarazioni delle parti offese e le immagini tratte dal sistema di videosorveglianza allocato sul luogo della rapina) ed avendo tratto da esse conseguenze del tutto logiche in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante in questione. 2. Alla stregua di tali rilievi i ricors i devono, dunque, essere dichiarati inammissibili; i ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino, ciascuno, la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/11/2