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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 1985

Cassazione n. 00197/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/04/1985 avverso l'ordinanza del 10/03/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessata, a mezzo del difensore fiduciario, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con cui promiscuamente denuncia violazione di legge, in relazione all'art. 47 Ord. pen., e vizio di motivazione.

Secondo la ricorrente, il Tribunale, nel formulare il giudizio prognostico, non ha tenuto conto degli elementi favorevoli pur evidenziati nella richiesta.

In particolare, non ha attribuito alcuna rilevanza né al riconoscimento, in sede cognitiva, delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante della minima importanza del contributo concorsuale nella consumazione del reato né alla disponibilità a svolgere, in costanza di applicazione della invocata misura, l'attività lavorativa offertale dal comune Mazara del Vallo e a prestare assistenza a sua madre nonché al padre del suo attuale scompagno.

Non è stato adeguatamente valutato l'esito favorevole della relazione UEPE e della reazione comportamentale della [OSCURATO:PERSONA] dove è attualmente reclusa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità

1. Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (da ultimo Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174).

Quanto al giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (da ultimo Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993).

2. Il Tribunale, in sintonia coi richiamati principi e con idoneo percorso argomentativo, ha posto a fondamento della decisione, ritenendoli sintomatici dell'inidoneità della misura sia a contribuire alla risocializzazione della condannata sia a prevenire il pericolo che la stessa reiteri le condotte delittuose, non solo elementi riferiti al recente passato (il precedente penale del 2015 ed i carichi pendenti per fatti commessi tra il 2015 ed il 2017, la sottoposizione alla misura di prevenzione personale dell'avviso orale nel 2019, per di più seguita da una nuova denuncia per più reati), ma anche dati più attuali.

Al riguardo, sono stati ritenuti decisivi le negative informazioni di polizia (la frequentazione di pregiudicati inseriti in contesti di criminalità organizzata) ed risultati dell'osservazione della personalità, esposti nella relazione comportamentale elaborata dall'equipe della [OSCURATO:PERSONA], che, pur dando atto dell'adesione al tratamento, davano atto dell'ancora incerta presa di coscienza del passato deviante, anche a causa dei rapporti con il compagno coimputato nei reati oggetto del titolo in esecuzione.

A queste argomentazioni, la ricorrente oppone, peraltro nella sostanza sollecitando nuovi apprezzamenti di merito, l'omessa considerazione di elementi già ritenuti recessivi, senza considerare che il Tribunale di sorveglianza, anche in sede di concessione dell'affidamento in prova, deve tener conto della necessità di fronteggiare la pericolosità sociale del condannato.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 14 ott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/04/1985 avverso l'ordinanza del 10/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessata, a mezzo del difensore fiduciario, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con cui promiscuamente denuncia violazione di legge, in relazione all'art. 47 Ord. pen., e vizio di motivazione. Secondo la ricorrente, il Tribunale, nel formulare il giudizio prognostico, non ha tenuto conto degli elementi favorevoli pur evidenziati nella richiesta. In particolare, non ha attribuito alcuna rilevanza né al riconoscimento, in sede cognitiva, delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante della minima importanza del contributo concorsuale nella consumazione del reato né alla disponibilità a svolgere, in costanza di applicazione della invocata misura, l'attività lavorativa offertale dal comune Mazara del Vallo e a prestare assistenza a sua madre nonché al padre del suo attuale scompagno. Non è stato adeguatamente valutato l'esito favorevole della relazione UEPE e della reazione comportamentale della [OSCURATO:PERSONA] dove è attualmente reclusa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità 1. Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (da ultimo Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174). Quanto al giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (da ultimo Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993). 2. Il Tribunale, in sintonia coi richiamati principi e con idoneo percorso argomentativo, ha posto a fondamento della decisione, ritenendoli sintomatici dell'inidoneità della misura sia a contribuire alla risocializzazione della condannata sia a prevenire il pericolo che la stessa reiteri le condotte delittuose, non solo elementi riferiti al recente passato (il precedente penale del 2015 ed i carichi pendenti per fatti commessi tra il 2015 ed il 2017, la sottoposizione alla misura di prevenzione personale dell'avviso orale nel 2019, per di più seguita da una nuova denuncia per più reati), ma anche dati più attuali. Al riguardo, sono stati ritenuti decisivi le negative informazioni di polizia (la frequentazione di pregiudicati inseriti in contesti di criminalità organizzata) ed risultati dell'osservazione della personalità, esposti nella relazione comportamentale elaborata dall'equipe della [OSCURATO:PERSONA], che, pur dando atto dell'adesione al tratamento, davano atto dell'ancora incerta presa di coscienza del passato deviante, anche a causa dei rapporti con il compagno coimputato nei reati oggetto del titolo in esecuzione. A queste argomentazioni, la ricorrente oppone, peraltro nella sostanza sollecitando nuovi apprezzamenti di merito, l'omessa considerazione di elementi già ritenuti recessivi, senza considerare che il Tribunale di sorveglianza, anche in sede di concessione dell'affidamento in prova, deve tener conto della necessità di fronteggiare la pericolosità sociale del condannato. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 ott
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