Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 25060/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

- Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso N. 10119/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 8 , presso lo studio de ll ’ avv . [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difendecome da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro doVALUEs.p.a., quale mandataria e procurat ore speciale di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procurator e special e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 95, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difendecome da procura a margine del controricorso N. 10119/22R.G. -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA]s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] N. 191/237 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.a., [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15882 /2021 , depositata i l 12.10.2021; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica “cameralizzata” del 20.6.2023dal Consigliere r el atore dr.

S alvatore S aija ; lette le conclusioni scritte del P.G. d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) si aggiudicò un immobile sito in Roma, Via E.Q.

Majorana nn. 141/259, nell’ambito della procedura esecutiva N. 76287/1993 R.G.E., pendente in danno di [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tribunale di Roma; conseguentemente, ad aprile del 2016, l’[OSCURATO:PERSONA] ( IVG) , custode giudiziario dell’immobile, avvi ò la procedura di liberazione dello stesso, ma l’ufficiale giudiziario incaricato riscontrò la presenza di numerosi beni mobilial suo interno, sicché il custode relazionò al giudice dell’esecuzione al riguardo, con atto del 17.11.2016, chiedendo l’autorizzazione allo smaltimento; frattanto, il 16.12.2016, venne emesso il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. in favore della [OSCURATO:SOCIETA].

L’IVG N. 10119/22R.G. consegnò le chiavi dell’immobile alla [OSCURATO:SOCIETA] (per la parte di esso già spontaneamente rilasciata dalla debitrice esecutata ), che la accettò con riserva di farla sgomberare dai beni relitti, a spese della procedura; la neo- proprietaria, con istanza del 7.2.2017, chiese quindi al giudice dell’esecuzione immobiliaredi essere autorizzata allo smaltimento dei beni, producendo un preventivo di € 70.000,00; lo stesso giudice, con provvedimento del 1.3.2017, invitò dunque l’istante alla produzione di almeno due altri preventivi, ma – depositati gli stessi dalla [OSCURATO:SOCIETA] – non provvide e l’IVG abbandonò la procedura di rilascio (frattanto, nella procedura immobiliare, era stata disposta la distribuzione parziale del ricavato); conseguentemente, la [OSCURATO:SOCIETA] ritenne di intervenire nella procedura per rilascio dell’immobile trasferitole , nominando un proprio legale e affrontando le spese di liberazione, finalmente ultimandola in data 8.9.2017. [OSCURATO:PERSONA] avanzò quindi una nuova istanza in data 8.5.2018, chiedendo al giudice dell’esecuzione immobiliare la rifusione delle spese sostenute per lo sgombero; detta istanza venne rigettata con provvedimento del 13.6.2019, in quanto nessuna spesa era stata autorizzata; frattanto, con ordinanza del 26.7.2019, il giudice dell’esecuzione immobiliare dichiarò approvato il progetto di distribuzione, nonché la chiusura della procedura di espropriazione immobiliare .

Avverso entrambi detti ultim i provvedimenti la [OSCURATO:SOCIETA] propose distinte opposizioni ex art. 617 c.p.c.; rigettate le istanze cautelari ed urgenti, nei conseguenti giudizi di merito le cause vennero riunite.

Quindi, con sentenza del 12.10.2021, il Tribunale di Roma rigettò entrambe le opposizioni, osservando chela [OSCURATO:SOCIETA] non risultava essere stata autorizzata da alcuno allo smaltimento di alcunché; che la N. 10119/22R.G. procedura di rilascio era stata avviata dall’IVGai sensi degli artt. 605 ss. c.p.c. e che il titolo esecutivo azionato era il decreto di trasferimento emesso in favore della [OSCURATO:SOCIETA]; che le spese di liberazione avrebbero senz’altro dovuto gravare sulla procedura esecutiva, ma solo se autorizzate dal giudice, il che era da escludere nella specie; che in ogni caso la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva atteso il completamento dell’iter procedurale – ai fini di quanto previsto dall’art. 609 c.p.c. circa l’asporto dei beni mobili relitti -,preferendo riceversi l’immobile da parte dell’IVG ancora ingombro di quei beni mobili , seppur con riserva di ripetere le ulteriori spese per detto asporto; che nella sostanza la [OSCURATO:SOCIETA] aveva agito quale sostituto dell’ausiliario del giudice, sicché il relativo decreto di rigetto dell’istanza avrebbe dovuto impugnarsi secondo l’apposito procedimento; che, in ogni caso , opportunamente il giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’istanzacon provvedimento del 13.6.2019 , stante il carattere esorbitante dei preventivi presentatidall’aggiudicataria; che dunque la [OSCURATO:SOCIETA] erroneamente s’era opposta all’approvazione del progetto di distribuzione, non avendo nessun titolo per partecipare, tanto meno in prededuzione, alla fase distributiva.

Avverso detta sentenza, [OSCURATO:SOCIETA]. propone ora ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso doValue s.p.a. n.q.

Gli altri intimati non hanno svolto difese, mentre il P.G.ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.609 c.p.c., nonché degli artt. 2770, 1196 e 1490 c.c., in relazione all’art. 360, N. 10119/22R.G. comma 1, n. 3, c.p.c.

Rileva la ricorrente che, secondo il Tribunale, le spese di liberazione dell’immobile erano certamente a carico della procedura esecutiva, in forza del disposto dell’art. 609 c.p.c., ma che tuttavia, contraddittoriamente, ha ritenuto che nella specie dovessero restare a carico dell’aggiudicataria, in quanto essa aveva accettato laconsegna dell’immobile da parte dell’ausiliario/custode IVG, ed inoltre le spese non erano state autorizzate, in tal guisa però determinandosi la vendita di aliud pro alio; infatti, l’immobile acquistato, in quanto ricolmo di beni relitti, non era idoneo ad assolvere alla sua funzione, così determinandosi una significativa lesione del diritto di essa aggiudicataria. 1.2 –Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 170 d.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 15 d.lgs. n. 150/2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto che la liquidazione delle spese avrebbe dovuto essere richiesta dalla [OSCURATO:SOCIETA] con la procedura degli ausiliari del giudice, giacché essa società non si era affatto surrogata all’IVG, ma- intervenendo nella procedura di rilascio - aveva fatto valere un interesse proprio ed autonomo. 2.1 – I motivi possono esaminarsi congiuntamente, perché connessi.

Per quanto alcune argomentazioni con essi spese colgano talvolta nel segno,tanto non giustifica, però, la cassazione dell’impugnata sentenza, essendo sufficiente correggerne la motivazione, ai sensi dell’art. 384, ult. comma, c.p.c., in relazione alla decisione suentrambe le opposizioni agli atti esecutivi propostedalla [OSCURATO:SOCIETA].

N. 10119/22R.G. 2.2 –Prima di procedere al relativo esame, occorre però mettere in ordine i presupposti fattuali della vicenda, onde inquadrare correttamente gli sviluppi processuali dipanatisi nell’ambito dell’esecuzione immobiliare in parola.

Ciò a fronte, da un lato, della estrema laconicità dell’esposizione contenuta in ricorso - davvero ai limiti dell’inammissibilità, ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - e , dall’altro, della stessa incerta ricostruzione offerta dal Tribunale, come meglio si dirà tra breve. 2.3.1– Ebbene, è incontroverso che la [OSCURATO:SOCIETA]. si aggiudicò l’immobile in questione in seno all’esperimento di vendita tenutosi il 21.3.2016 ; che la separata procedura di rilascio venne avviata su istanza del custode giudiziario, [OSCURATO:PERSONA] e , nell’aprile del 2016; ed infine, che il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. in favore della [OSCURATO:SOCIETA] venne emesso dal giudice dell’esecuzione immobiliare in data 16.12.2016.

Così stando le cose, pur corretta essendol’affermazione del giudice del merito per cui la procedura di rilascio dell’immobile venne avviata dal custode giudiziario nell’egida delle disposizioni di cui agli artt. 605 ss. c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis , è invece palesemente erronea l’ulteriore affermazione per cui tanto sia avvenuto azionando quale titolo il decreto di trasferimentoemesso in favore della [OSCURATO:SOCIETA], e ciò per almeno due ragioni: a)anzitutto, perché la procedura di rilascio venne avviata nell’aprile del 2016, allorquando quel decreto di trasferimento in favore della [OSCURATO:SOCIETA] non era stato ancora emanatodal giudice dell’esecuzione immobiliare; b)inoltre, perché il custode giudiziario, sia nella legislazione all’epoca vigente, sia nell’attualità, non è legittimato a porre in esecuzione il decreto di N. 10119/22R.G. trasferimento, per ottenere il rilascio dell’immobile, ciò spettando esclusivamente al beneficiario di quelprovvedimento, cioè al l’aggiudicatario- neoproprietario, in forza della previsione dell’art. 586 c.p.c.(arg. ex Cass. n. 2488/2002). 2.3.2 – Da tanto consegue che l’esecuzione per rilascio in parola venne avviata dall’IVG sulla base di altro e diverso titolo esecutivo, che –al lume del disposto dell’art. 560, commi 3 e 4, c.p.c. , all’epoca vigent i – non può che consistere in un ordine di liberazione, evidentemente emesso dal giudice dell’esecuzione dopo l’aggiudicazione in favore della [OSCURATO:SOCIETA] (la circostanza viene assunta in modo pressoché “scontato” dal P.G., nella propria requisitoria scritta, ma non emerge, di per sé, dagli atti legittimamente consultabili da questa Corte, benché la si possa desumere con certezza dai dati comunque noti).

Il che è del tutto coerente con le citat e disposizion i , che – nel testo vigente ratione temporis, ossia, prima della novella apportata dal d.l. n. 59/2016, conv. in legge n. 119/2016, entrata in vigore il 3.7.2016 – prevedeva no appunto che “

3. Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso,o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvedeall'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.

4. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di N. 10119/22R.G. trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano”.

Per effetto della citata novella, invece,i commi 3 e 4 dell’art. 560 c.p.c. sono stati così modificati(le disposizioni in parola sono state oggetto di “tormentati” successivi interventi legislativi, ma dette modifiche qui non rilevano): “3.

Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell'articolo 617, la liberazione dell'immobile pignorato senzaoneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene diautorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovveroquando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. (…).

4. Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare,senza l'osservanza delle formalit à di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamentealla pronuncia del decreto ditrasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi nonlo esentano.

Per l 'attuazione dell'ordine il giudice pu ò avvalersi della forza pubblica e nominareausiliari ai sensi dell'articolo 68 ” .

In sostanza, a seguito della citata novella del 2016, l’ordine di liberazione ha cessato di consistere in un titolo esecutivo, catalogabile nell’ambito dell’art.474 c.p.c. e tale da giustificare l’avvio di autonoma e parallela procedura esecutiva per rilascio, per divenire un più snello provvedimento da attuare in ambito endoesecutivo, ossia sotto la direzione e il controllodello stesso giudice dell’esecuzione immobiliare che lo ha emesso, e principalmente per il tramite N. 10119/22R.G. del custode giudiziario, suo ausiliario, e se del caso con l’assistenza della forza pubblica(sul tema, in generale, si veda per tutte Cass. n. 9877/2022).

Il che vale a dire, correlativamente, che mentre -a far data dal 3.7.2016, ma anche nell’attualità - l’intero procedimento per la liberazione si svolge nell’ambito della stessa esecuzione immobiliarequale suo subprocedimento, non altrettanto può dirsi per il periodo precedentealla citata novella del 2016, giacché l’esecuzione per rilascio ex artt. 605 ss. c.p.c. in forza dell’ordine di liberazione costituiva una diversa e autonoma procedura esecutiva e si svolgeva (in senso lato) dinanzi al giudice titolare del relativo fascicolo , evidentemente diverso da quello chiamato a governare l’esecuzione immobiliareda cui detto ordine ex art. 560 c.p.c. promanava (in tali espressi sensi, vedasi già Cass. n. 7656/2015, punto 5.2 delle ragioni della decisione; e tanto benché, ovviamente, nulla escludesse che il giudice - per sona fisica, fosse il medesimo in entrambe le procedure:ciò che, in ogni caso, nella specie non emerge dagli attied è comunque irrilevante ). 2.3.3 – Sotto altro correlativo pro filo, per proseguire nella ricostruzione corretta della vicenda, non risultaneppure del tutto esatta l’affermazione del Tribunale secondo cui, poiché il custode giudiziario era stato incaricato di ottenere coattivamente la liberazione dell’immobile, “le spese per il rilascio erano senza alcun dubbio a carico della procedura esecutiva”, purché autorizzatedal giudice dell’esecuzione (così la sentenza, p. 4).

Ciò –avuto ancora riguardo alla normativa applicabile ratione temporis – può anche legittimamente sostenersi, ma solo con la indispensabile precisazione per cui le spese del rilascio, affrontate nell’ambito dell’esecuzione in forma N. 10119/22R.G. specifica avviata dal custode giudiziario, avrebbero dovuto dapprima essere liquidate dal giudice titolare del relativo fascicolo (e cioè dal giudice della procedura esecutiva per rilascio, ontologicamente diversa e distinta dalla espropriazione immobiliare), ai sensi dell’art. 611 c.p.c. [ il decreto così emesso, comprensivo non soltanto delle spese vive, ma anche dei compensi ed onorari del legale del procedente, è “ riconducibile all'ambito dell'art. 642 cod. proc. civ., (ed) è impugnabile nelle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo”: così, Cass. n. 15341/2011]; quindi, solo all’esito , il giudice dell’esecuzione immobiliare avrebbe potuto quantifica re le spese da rimborsare (o comunque, da riconoscere) al proprio ausiliariocon riguardo al rilascio, anche per effetto dell’approvazione del rendiconto, ex art. 593 c.p.c., non già in virtù di una mera e ordinaria interlocuzione col custode, benché finalizzata alla relativa liquidazione. 2.3.4 – Del tutto insostenibile, poi, si rivela l’ ulteriore affermazione del Tribunale di Roma per cui la [OSCURATO:SOCIETA], subentrando nella procedura di rilascio già avviata dall’IVG,ma da questo abbandonata, abbia in definitiva agito quale suo sostituto, tanto che il decreto del 13.6.2019, di rigetto dell’istanza di liquidazione delle spese di liberazione,avrebbe dovuto semmai impugnarsi ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002.

A prescindere da ogni altra considerazione riguardo alle modalità e alla stessa ritualità della descritta “surrogazione”(ossia del subentro della [OSCURATO:SOCIETA] all’IVG in seno alla distinta esecuzione forzata per rilascio, a seguito dell’“abbandono” della procedura da parte dell’ausiliario, non è chiaro – in assenza di specificazione nel ricorso, sul punto –se in forza del decreto di trasferimento N. 10119/22R.G. frattanto ottenuto, oppure se invocando, in proprio favore, la perdurante efficacia esecutiva dell’ordine di liberazione), non esiste infatti alcuna norma giuridica che consenta a chicchessia di legittimamente e spontaneamente sostituirsi ad un ausiliario del giudiceper lo svolgimento di compiti da questi demandatigli, se non a ltro difetta ndo la necessaria nomina e le preliminari verifiche e valutazioni circa l’idoneità del soggetto allo svolgimento delle correlative mansioni, anche sotto il profilo del rapporto fiduciario.

Da questo punto di vista, quindi, l’opposizione agli atti proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] avverso il citato decreto del 13.6.2019 è da considerare del tutto rituale , perché si tratta di ricorso al tipico strumento previsto dall’ordinamento per la reazione avverso provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione che si assumono non conformi a legge (sul punto, si veda, per tutte, Cass. n. 14282/2022). 2.4– Facendo governo di quanto precede, discende dunque che entrambe le opposizioniproposte dalla [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe ro dovuto disattendersi non già per le ragioni evidenziate dal Tribunale capitolino (ossia, per mancare qualsiasi autorizzazione da parte del giudice dell’esecuzione immobiliare al sostenimento delle spese in discorso, sì da doversi escludere la possibilità di un loro soddisfacimento in ambito distributivo), ma perben altri e assorbenti motivi.

Infatti, il provvedimento di diniego di riconoscimento delle spese per cui è causa venne reso a non iudice, nel senso cioè che esso venne richiesto al (e adottato dal) giudice non titolare della pertinente procedura esecutiva, ossia quella ex artt. 605 ss. c.p.c. ; ogni conseguente attività resa in proposito N. 10119/22R.G. (richiesta di preventivie loro valutazione, rigetto dell’istanza, ecc.), costituisce dunque un fuor d’opera, perché il giudice dell’esecuzione immobiliare era privo di poteri funzionali per provvedere al riguardo ed avrebbe dovuto senz’altro dichiarare inammissibile una simile istanza, per come proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] , senza necessità di alcuna ulteriore indagine. 2.5 - Né può ritenersi – come invece sostenut o dal P.G. – che la procedura per rilascio avviata dall’IVG dovesse considerarsi conclusa con la consegna dell’immobile effettuata alla Proteoda parte del custode, nello stato di fatto in cui esso immobile si trovava (ossia, non ancora del tutto sgombro dei beni mobili ivi relitti dall’esecutata), se è vero che detta procedura, per effetto del subentro della stessa [OSCURATO:SOCIETA], continuò sotto la direzione del medesimo ufficiale giudiziario, che vergò il verbale della relativa chiusura solo in data 8.9.2017, senza che nessuno – da quanto risulta dagli atti – si sia doluto di una simile prosecuzione.

Al riguardo, alla conclusione che l'originaria autonoma procedura avviata dall’IVG, iniziata prima della richiamata novella del 2016, fosse proseguita fino a tale momento ben può giungersi in base all'estensionealla procedura esecutiva per rilascio, anch’essa in forma specifica,del principio sul punto statuitoin tema di esecuzione per obblighi di fare dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 23182/2014, Rv. 633236–01,ribadita dalla recentissima Cass. n. 12466/2023, Rv. 667582-01)circa la valenza definitivaa tal fine da attribuire al solo verbale che dia conto dell’esaurimento delle relative operazioni, ovvero all’udienza davanti al relativo giudice, ove espressamente da questi prevista.

In proposito - ancora per estendere alla N. 10119/22R.G. procedura di esecuzione per rilascio(per l’analogia morfologica e funzionale tra le due tipologie diesecuzioni in forma specifica, già ravvisata da Cass. n. 13530/2023)la conclusione dell'autonomia, rispetto alla procedura esecutiva cui pure si riferisce, di ogni provvedimento del suo giudice sulle relative spese, ma solo in quanto giudice dotato di autonomo e speciale potere di cognizione - può giovare il richiamo alla recente presa di posizione sul punto di questa Corte (oltrela già citata Cass. n. 15341/2011, basti qui un rinvio alla diffusa trattazione dell’appena citata Cass. n. 12466/2023, punto 4.3.1 delle ragioni della decisione). 2.6 - In definitiva , la [OSCURATO:SOCIETA] - al fine di ottenere il recupero degli esborsi asseritamente sostenuti per la completa liberazione dell’immobile acquistato (a seguito della descritta “surrogazione” nel procedimento di rilascio e a prescindere –lo si ripete – da ogni altra considerazione sul punto) – errò nel rivolgersi al g iudice dell’esecuzione immobiliare, perché tanto avrebbe eventualmente potuto effettuarsi solo se la stessa [OSCURATO:SOCIETA] avesse ottenuto la liquidazione delle spese da parte del giudice naturale, ex art. 611 c.p.c. , nell’ambito della procedura di rilascio che essa stessa aveva proseguito; ciò al fine di poter spiegare interventoex art. 499 c.p.c. nell’esecuzione immobiliare, onde essere utilmente collocata nel progetto di distribuzione.

Il che non è all’evidenza avvenuto, con ogni conseguenza che ne deriva circa l’insussistenza del diritto della [OSCURATO:SOCIETA] di partecipare alla distribuzione.

Pertanto, la sentenza impugnata deve intendersi così corretta, ex art. 384, ult. comma, c.p.c.,giacché il dispositivo adottato dal Tribunale è conforme a diritto,essendosi comunque pronunciato il rigetto di entrambe le opposizioni: N. 10119/22R.G. come già anticipato, deve infatti escludersi che la [OSCURATO:SOCIETA] potesse pretendere dal giudice dell’esecuzione immobiliare la liquidazione delle spese asseritamente sostenute per la liberazione, nell’ambito dell’altra procedura esecutiva, e che essa potesse conseguentemente essere utilmente collocata nel progetto di distribuzione, in assenza di intervento ex art. 499 c.p.c., debitamente supportato dal relativo titolo. 3.1 –In definitiva, il ricorso è rigettato , con correzione della motivazione .

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della controricorrente; nulla va disposto in relazione alle altre parti intimate, che non hanno svolto difese.

In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P. Q. M. la Corte rigetta il ricorso, con correzione della motivazione, e condanna la ricorrentealla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in € 7.600,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura pari al 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso N. 10119/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 8 , presso lo studio de ll ’ avv . [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difendecome da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro doVALUEs.p.a., quale mandataria e procurat ore speciale di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procurator e special e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 95, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difendecome da procura a margine del controricorso N. 10119/22R.G. -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA]s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] N. 191/237 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.a., [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15882 /2021 , depositata i l 12.10.2021; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica “cameralizzata” del 20.6.2023dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija ; lette le conclusioni scritte del P.G. d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) si aggiudicò un immobile sito in Roma, Via E.Q. Majorana nn. 141/259, nell’ambito della procedura esecutiva N. 76287/1993 R.G.E., pendente in danno di [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tribunale di Roma; conseguentemente, ad aprile del 2016, l’[OSCURATO:PERSONA] ( IVG) , custode giudiziario dell’immobile, avvi ò la procedura di liberazione dello stesso, ma l’ufficiale giudiziario incaricato riscontrò la presenza di numerosi beni mobilial suo interno, sicché il custode relazionò al giudice dell’esecuzione al riguardo, con atto del 17.11.2016, chiedendo l’autorizzazione allo smaltimento; frattanto, il 16.12.2016, venne emesso il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. L’IVG N. 10119/22R.G. consegnò le chiavi dell’immobile alla [OSCURATO:SOCIETA] (per la parte di esso già spontaneamente rilasciata dalla debitrice esecutata ), che la accettò con riserva di farla sgomberare dai beni relitti, a spese della procedura; la neo- proprietaria, con istanza del 7.2.2017, chiese quindi al giudice dell’esecuzione immobiliaredi essere autorizzata allo smaltimento dei beni, producendo un preventivo di € 70.000,00; lo stesso giudice, con provvedimento del 1.3.2017, invitò dunque l’istante alla produzione di almeno due altri preventivi, ma – depositati gli stessi dalla [OSCURATO:SOCIETA] – non provvide e l’IVG abbandonò la procedura di rilascio (frattanto, nella procedura immobiliare, era stata disposta la distribuzione parziale del ricavato); conseguentemente, la [OSCURATO:SOCIETA] ritenne di intervenire nella procedura per rilascio dell’immobile trasferitole , nominando un proprio legale e affrontando le spese di liberazione, finalmente ultimandola in data 8.9.2017. [OSCURATO:PERSONA] avanzò quindi una nuova istanza in data 8.5.2018, chiedendo al giudice dell’esecuzione immobiliare la rifusione delle spese sostenute per lo sgombero; detta istanza venne rigettata con provvedimento del 13.6.2019, in quanto nessuna spesa era stata autorizzata; frattanto, con ordinanza del 26.7.2019, il giudice dell’esecuzione immobiliare dichiarò approvato il progetto di distribuzione, nonché la chiusura della procedura di espropriazione immobiliare . Avverso entrambi detti ultim i provvedimenti la [OSCURATO:SOCIETA] propose distinte opposizioni ex art. 617 c.p.c.; rigettate le istanze cautelari ed urgenti, nei conseguenti giudizi di merito le cause vennero riunite. Quindi, con sentenza del 12.10.2021, il Tribunale di Roma rigettò entrambe le opposizioni, osservando chela [OSCURATO:SOCIETA] non risultava essere stata autorizzata da alcuno allo smaltimento di alcunché; che la N. 10119/22R.G. procedura di rilascio era stata avviata dall’IVGai sensi degli artt. 605 ss. c.p.c. e che il titolo esecutivo azionato era il decreto di trasferimento emesso in favore della [OSCURATO:SOCIETA]; che le spese di liberazione avrebbero senz’altro dovuto gravare sulla procedura esecutiva, ma solo se autorizzate dal giudice, il che era da escludere nella specie; che in ogni caso la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva atteso il completamento dell’iter procedurale – ai fini di quanto previsto dall’art. 609 c.p.c. circa l’asporto dei beni mobili relitti -,preferendo riceversi l’immobile da parte dell’IVG ancora ingombro di quei beni mobili , seppur con riserva di ripetere le ulteriori spese per detto asporto; che nella sostanza la [OSCURATO:SOCIETA] aveva agito quale sostituto dell’ausiliario del giudice, sicché il relativo decreto di rigetto dell’istanza avrebbe dovuto impugnarsi secondo l’apposito procedimento; che, in ogni caso , opportunamente il giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’istanzacon provvedimento del 13.6.2019 , stante il carattere esorbitante dei preventivi presentatidall’aggiudicataria; che dunque la [OSCURATO:SOCIETA] erroneamente s’era opposta all’approvazione del progetto di distribuzione, non avendo nessun titolo per partecipare, tanto meno in prededuzione, alla fase distributiva. Avverso detta sentenza, [OSCURATO:SOCIETA]. propone ora ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso doValue s.p.a. n.q. Gli altri intimati non hanno svolto difese, mentre il P.G.ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.609 c.p.c., nonché degli artt. 2770, 1196 e 1490 c.c., in relazione all’art. 360, N. 10119/22R.G. comma 1, n. 3, c.p.c. Rileva la ricorrente che, secondo il Tribunale, le spese di liberazione dell’immobile erano certamente a carico della procedura esecutiva, in forza del disposto dell’art. 609 c.p.c., ma che tuttavia, contraddittoriamente, ha ritenuto che nella specie dovessero restare a carico dell’aggiudicataria, in quanto essa aveva accettato laconsegna dell’immobile da parte dell’ausiliario/custode IVG, ed inoltre le spese non erano state autorizzate, in tal guisa però determinandosi la vendita di aliud pro alio; infatti, l’immobile acquistato, in quanto ricolmo di beni relitti, non era idoneo ad assolvere alla sua funzione, così determinandosi una significativa lesione del diritto di essa aggiudicataria. 1.2 –Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 170 d.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 15 d.lgs. n. 150/2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto che la liquidazione delle spese avrebbe dovuto essere richiesta dalla [OSCURATO:SOCIETA] con la procedura degli ausiliari del giudice, giacché essa società non si era affatto surrogata all’IVG, ma- intervenendo nella procedura di rilascio - aveva fatto valere un interesse proprio ed autonomo. 2.1 – I motivi possono esaminarsi congiuntamente, perché connessi. Per quanto alcune argomentazioni con essi spese colgano talvolta nel segno,tanto non giustifica, però, la cassazione dell’impugnata sentenza, essendo sufficiente correggerne la motivazione, ai sensi dell’art. 384, ult. comma, c.p.c., in relazione alla decisione suentrambe le opposizioni agli atti esecutivi propostedalla [OSCURATO:SOCIETA]. N. 10119/22R.G. 2.2 –Prima di procedere al relativo esame, occorre però mettere in ordine i presupposti fattuali della vicenda, onde inquadrare correttamente gli sviluppi processuali dipanatisi nell’ambito dell’esecuzione immobiliare in parola. Ciò a fronte, da un lato, della estrema laconicità dell’esposizione contenuta in ricorso - davvero ai limiti dell’inammissibilità, ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - e , dall’altro, della stessa incerta ricostruzione offerta dal Tribunale, come meglio si dirà tra breve. 2.3.1– Ebbene, è incontroverso che la [OSCURATO:SOCIETA]. si aggiudicò l’immobile in questione in seno all’esperimento di vendita tenutosi il 21.3.2016 ; che la separata procedura di rilascio venne avviata su istanza del custode giudiziario, [OSCURATO:PERSONA] e , nell’aprile del 2016; ed infine, che il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. in favore della [OSCURATO:SOCIETA] venne emesso dal giudice dell’esecuzione immobiliare in data 16.12.2016. Così stando le cose, pur corretta essendol’affermazione del giudice del merito per cui la procedura di rilascio dell’immobile venne avviata dal custode giudiziario nell’egida delle disposizioni di cui agli artt. 605 ss. c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis , è invece palesemente erronea l’ulteriore affermazione per cui tanto sia avvenuto azionando quale titolo il decreto di trasferimentoemesso in favore della [OSCURATO:SOCIETA], e ciò per almeno due ragioni: a)anzitutto, perché la procedura di rilascio venne avviata nell’aprile del 2016, allorquando quel decreto di trasferimento in favore della [OSCURATO:SOCIETA] non era stato ancora emanatodal giudice dell’esecuzione immobiliare; b)inoltre, perché il custode giudiziario, sia nella legislazione all’epoca vigente, sia nell’attualità, non è legittimato a porre in esecuzione il decreto di N. 10119/22R.G. trasferimento, per ottenere il rilascio dell’immobile, ciò spettando esclusivamente al beneficiario di quelprovvedimento, cioè al l’aggiudicatario- neoproprietario, in forza della previsione dell’art. 586 c.p.c.(arg. ex Cass. n. 2488/2002). 2.3.2 – Da tanto consegue che l’esecuzione per rilascio in parola venne avviata dall’IVG sulla base di altro e diverso titolo esecutivo, che –al lume del disposto dell’art. 560, commi 3 e 4, c.p.c. , all’epoca vigent i – non può che consistere in un ordine di liberazione, evidentemente emesso dal giudice dell’esecuzione dopo l’aggiudicazione in favore della [OSCURATO:SOCIETA] (la circostanza viene assunta in modo pressoché “scontato” dal P.G., nella propria requisitoria scritta, ma non emerge, di per sé, dagli atti legittimamente consultabili da questa Corte, benché la si possa desumere con certezza dai dati comunque noti). Il che è del tutto coerente con le citat e disposizion i , che – nel testo vigente ratione temporis, ossia, prima della novella apportata dal d.l. n. 59/2016, conv. in legge n. 119/2016, entrata in vigore il 3.7.2016 – prevedeva no appunto che “ 3. Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso,o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvedeall'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. 4. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di N. 10119/22R.G. trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano”. Per effetto della citata novella, invece,i commi 3 e 4 dell’art. 560 c.p.c. sono stati così modificati(le disposizioni in parola sono state oggetto di “tormentati” successivi interventi legislativi, ma dette modifiche qui non rilevano): “3. Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell'articolo 617, la liberazione dell'immobile pignorato senzaoneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene diautorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovveroquando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. (…). 4. Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare,senza l'osservanza delle formalit à di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamentealla pronuncia del decreto ditrasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi nonlo esentano. Per l 'attuazione dell'ordine il giudice pu ò avvalersi della forza pubblica e nominareausiliari ai sensi dell'articolo 68 ” . In sostanza, a seguito della citata novella del 2016, l’ordine di liberazione ha cessato di consistere in un titolo esecutivo, catalogabile nell’ambito dell’art.474 c.p.c. e tale da giustificare l’avvio di autonoma e parallela procedura esecutiva per rilascio, per divenire un più snello provvedimento da attuare in ambito endoesecutivo, ossia sotto la direzione e il controllodello stesso giudice dell’esecuzione immobiliare che lo ha emesso, e principalmente per il tramite N. 10119/22R.G. del custode giudiziario, suo ausiliario, e se del caso con l’assistenza della forza pubblica(sul tema, in generale, si veda per tutte Cass. n. 9877/2022). Il che vale a dire, correlativamente, che mentre -a far data dal 3.7.2016, ma anche nell’attualità - l’intero procedimento per la liberazione si svolge nell’ambito della stessa esecuzione immobiliarequale suo subprocedimento, non altrettanto può dirsi per il periodo precedentealla citata novella del 2016, giacché l’esecuzione per rilascio ex artt. 605 ss. c.p.c. in forza dell’ordine di liberazione costituiva una diversa e autonoma procedura esecutiva e si svolgeva (in senso lato) dinanzi al giudice titolare del relativo fascicolo , evidentemente diverso da quello chiamato a governare l’esecuzione immobiliareda cui detto ordine ex art. 560 c.p.c. promanava (in tali espressi sensi, vedasi già Cass. n. 7656/2015, punto 5.2 delle ragioni della decisione; e tanto benché, ovviamente, nulla escludesse che il giudice - per sona fisica, fosse il medesimo in entrambe le procedure:ciò che, in ogni caso, nella specie non emerge dagli attied è comunque irrilevante ). 2.3.3 – Sotto altro correlativo pro filo, per proseguire nella ricostruzione corretta della vicenda, non risultaneppure del tutto esatta l’affermazione del Tribunale secondo cui, poiché il custode giudiziario era stato incaricato di ottenere coattivamente la liberazione dell’immobile, “le spese per il rilascio erano senza alcun dubbio a carico della procedura esecutiva”, purché autorizzatedal giudice dell’esecuzione (così la sentenza, p. 4). Ciò –avuto ancora riguardo alla normativa applicabile ratione temporis – può anche legittimamente sostenersi, ma solo con la indispensabile precisazione per cui le spese del rilascio, affrontate nell’ambito dell’esecuzione in forma N. 10119/22R.G. specifica avviata dal custode giudiziario, avrebbero dovuto dapprima essere liquidate dal giudice titolare del relativo fascicolo (e cioè dal giudice della procedura esecutiva per rilascio, ontologicamente diversa e distinta dalla espropriazione immobiliare), ai sensi dell’art. 611 c.p.c. [ il decreto così emesso, comprensivo non soltanto delle spese vive, ma anche dei compensi ed onorari del legale del procedente, è “ riconducibile all'ambito dell'art. 642 cod. proc. civ., (ed) è impugnabile nelle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo”: così, Cass. n. 15341/2011]; quindi, solo all’esito , il giudice dell’esecuzione immobiliare avrebbe potuto quantifica re le spese da rimborsare (o comunque, da riconoscere) al proprio ausiliariocon riguardo al rilascio, anche per effetto dell’approvazione del rendiconto, ex art. 593 c.p.c., non già in virtù di una mera e ordinaria interlocuzione col custode, benché finalizzata alla relativa liquidazione. 2.3.4 – Del tutto insostenibile, poi, si rivela l’ ulteriore affermazione del Tribunale di Roma per cui la [OSCURATO:SOCIETA], subentrando nella procedura di rilascio già avviata dall’IVG,ma da questo abbandonata, abbia in definitiva agito quale suo sostituto, tanto che il decreto del 13.6.2019, di rigetto dell’istanza di liquidazione delle spese di liberazione,avrebbe dovuto semmai impugnarsi ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002. A prescindere da ogni altra considerazione riguardo alle modalità e alla stessa ritualità della descritta “surrogazione”(ossia del subentro della [OSCURATO:SOCIETA] all’IVG in seno alla distinta esecuzione forzata per rilascio, a seguito dell’“abbandono” della procedura da parte dell’ausiliario, non è chiaro – in assenza di specificazione nel ricorso, sul punto –se in forza del decreto di trasferimento N. 10119/22R.G. frattanto ottenuto, oppure se invocando, in proprio favore, la perdurante efficacia esecutiva dell’ordine di liberazione), non esiste infatti alcuna norma giuridica che consenta a chicchessia di legittimamente e spontaneamente sostituirsi ad un ausiliario del giudiceper lo svolgimento di compiti da questi demandatigli, se non a ltro difetta ndo la necessaria nomina e le preliminari verifiche e valutazioni circa l’idoneità del soggetto allo svolgimento delle correlative mansioni, anche sotto il profilo del rapporto fiduciario. Da questo punto di vista, quindi, l’opposizione agli atti proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] avverso il citato decreto del 13.6.2019 è da considerare del tutto rituale , perché si tratta di ricorso al tipico strumento previsto dall’ordinamento per la reazione avverso provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione che si assumono non conformi a legge (sul punto, si veda, per tutte, Cass. n. 14282/2022). 2.4– Facendo governo di quanto precede, discende dunque che entrambe le opposizioniproposte dalla [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe ro dovuto disattendersi non già per le ragioni evidenziate dal Tribunale capitolino (ossia, per mancare qualsiasi autorizzazione da parte del giudice dell’esecuzione immobiliare al sostenimento delle spese in discorso, sì da doversi escludere la possibilità di un loro soddisfacimento in ambito distributivo), ma perben altri e assorbenti motivi. Infatti, il provvedimento di diniego di riconoscimento delle spese per cui è causa venne reso a non iudice, nel senso cioè che esso venne richiesto al (e adottato dal) giudice non titolare della pertinente procedura esecutiva, ossia quella ex artt. 605 ss. c.p.c. ; ogni conseguente attività resa in proposito N. 10119/22R.G. (richiesta di preventivie loro valutazione, rigetto dell’istanza, ecc.), costituisce dunque un fuor d’opera, perché il giudice dell’esecuzione immobiliare era privo di poteri funzionali per provvedere al riguardo ed avrebbe dovuto senz’altro dichiarare inammissibile una simile istanza, per come proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] , senza necessità di alcuna ulteriore indagine. 2.5 - Né può ritenersi – come invece sostenut o dal P.G. – che la procedura per rilascio avviata dall’IVG dovesse considerarsi conclusa con la consegna dell’immobile effettuata alla Proteoda parte del custode, nello stato di fatto in cui esso immobile si trovava (ossia, non ancora del tutto sgombro dei beni mobili ivi relitti dall’esecutata), se è vero che detta procedura, per effetto del subentro della stessa [OSCURATO:SOCIETA], continuò sotto la direzione del medesimo ufficiale giudiziario, che vergò il verbale della relativa chiusura solo in data 8.9.2017, senza che nessuno – da quanto risulta dagli atti – si sia doluto di una simile prosecuzione. Al riguardo, alla conclusione che l'originaria autonoma procedura avviata dall’IVG, iniziata prima della richiamata novella del 2016, fosse proseguita fino a tale momento ben può giungersi in base all'estensionealla procedura esecutiva per rilascio, anch’essa in forma specifica,del principio sul punto statuitoin tema di esecuzione per obblighi di fare dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 23182/2014, Rv. 633236–01,ribadita dalla recentissima Cass. n. 12466/2023, Rv. 667582-01)circa la valenza definitivaa tal fine da attribuire al solo verbale che dia conto dell’esaurimento delle relative operazioni, ovvero all’udienza davanti al relativo giudice, ove espressamente da questi prevista. In proposito - ancora per estendere alla N. 10119/22R.G. procedura di esecuzione per rilascio(per l’analogia morfologica e funzionale tra le due tipologie diesecuzioni in forma specifica, già ravvisata da Cass. n. 13530/2023)la conclusione dell'autonomia, rispetto alla procedura esecutiva cui pure si riferisce, di ogni provvedimento del suo giudice sulle relative spese, ma solo in quanto giudice dotato di autonomo e speciale potere di cognizione - può giovare il richiamo alla recente presa di posizione sul punto di questa Corte (oltrela già citata Cass. n. 15341/2011, basti qui un rinvio alla diffusa trattazione dell’appena citata Cass. n. 12466/2023, punto 4.3.1 delle ragioni della decisione). 2.6 - In definitiva , la [OSCURATO:SOCIETA] - al fine di ottenere il recupero degli esborsi asseritamente sostenuti per la completa liberazione dell’immobile acquistato (a seguito della descritta “surrogazione” nel procedimento di rilascio e a prescindere –lo si ripete – da ogni altra considerazione sul punto) – errò nel rivolgersi al g iudice dell’esecuzione immobiliare, perché tanto avrebbe eventualmente potuto effettuarsi solo se la stessa [OSCURATO:SOCIETA] avesse ottenuto la liquidazione delle spese da parte del giudice naturale, ex art. 611 c.p.c. , nell’ambito della procedura di rilascio che essa stessa aveva proseguito; ciò al fine di poter spiegare interventoex art. 499 c.p.c. nell’esecuzione immobiliare, onde essere utilmente collocata nel progetto di distribuzione. Il che non è all’evidenza avvenuto, con ogni conseguenza che ne deriva circa l’insussistenza del diritto della [OSCURATO:SOCIETA] di partecipare alla distribuzione. Pertanto, la sentenza impugnata deve intendersi così corretta, ex art. 384, ult. comma, c.p.c.,giacché il dispositivo adottato dal Tribunale è conforme a diritto,essendosi comunque pronunciato il rigetto di entrambe le opposizioni: N. 10119/22R.G. come già anticipato, deve infatti escludersi che la [OSCURATO:SOCIETA] potesse pretendere dal giudice dell’esecuzione immobiliare la liquidazione delle spese asseritamente sostenute per la liberazione, nell’ambito dell’altra procedura esecutiva, e che essa potesse conseguentemente essere utilmente collocata nel progetto di distribuzione, in assenza di intervento ex art. 499 c.p.c., debitamente supportato dal relativo titolo. 3.1 –In definitiva, il ricorso è rigettato , con correzione della motivazione . Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della controricorrente; nulla va disposto in relazione alle altre parti intimate, che non hanno svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte rigetta il ricorso, con correzione della motivazione, e condanna la ricorrentealla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in € 7.600,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura pari al 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,
Sentenza Cassazione n. 25060/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris