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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2010

ECLI:EU:C:2010:242
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62009CO0113_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] dell’ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 15 gennaio 2009, causa T‑199/08 R, [OSCURATO:PERSONA] / Commissione, con cui quest’ultimo ha respinto, per insussistenza dell’urgenza, la domanda della richiedente volta ad ottenere l’esonero dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria come condizione per evitare la riscossione immediata dell’importo dell’ammenda inflitta con decisione della Commissione 11 marzo 2008, C (2008) 926 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE, in materia di servizi di traslochi internazionali – Erronea valutazione dei presupposti dell’urgenza – Probabilità del verificarsi di un danno grave e irreparabile per la richiedente – Necessità o meno di prendere in considerazione le risorse finanziarie di cui dispone il gruppo cui appartiene tale parte – Violazione dell’obbligo di motivazione e dei principi di parità di trattamento e di parità delle armi.

[OSCURATO:PERSONA]

1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] SA è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62009CO0113_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] dell’ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 15 gennaio 2009, causa T‑199/08 R, [OSCURATO:PERSONA] / Commissione, con cui quest’ultimo ha respinto, per insussistenza dell’urgenza, la domanda della richiedente volta ad ottenere l’esonero dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria come condizione per evitare la riscossione immediata dell’importo dell’ammenda inflitta con decisione della Commissione 11 marzo 2008, C (2008) 926 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE, in materia di servizi di traslochi internazionali – Erronea valutazione dei presupposti dell’urgenza – Probabilità del verificarsi di un danno grave e irreparabile per la richiedente – Necessità o meno di prendere in considerazione le risorse finanziarie di cui dispone il gruppo cui appartiene tale parte – Violazione dell’obbligo di motivazione e dei principi di parità di trattamento e di parità delle armi. [OSCURATO:PERSONA] 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] SA è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2010 — Fons Iuris — Fons Iuris