CassazionesentenzaSezione UDecisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 05978/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13691-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la prima anche in proprio e tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] anche titolare dell'impresa individuale Elettromeccanica del Piceno di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] titolare della impresa individuale [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di soci della società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 114/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 39/2022 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022 n. 13691 sez. SU - ud. 10-01-2023 -2- [OSCURATO:PERSONA] Gli odierni ricorrenti agirono in giudizio (unitamente ad altri) avanti al TRAP presso la Corte di Appello di Roma per sentir condannare il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti al risarcimento dei danni da ciascuno di essi subiti a seguito dell'esondazione del fiume Tronto (avvenuta nell'aprile 1992), in relazione a fatti integranti il reato di inondazione colposa. Il Ministero resistette eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo il rigetto della pretesa. Il TRAP respinse la domanda ritenendo che dovesse applicarsi, ex art. 2947, 3° co. c.c., il termine di prescrizione decennale e che tale termine fosse iniziato a decorrere a far data dal rinvio a giudizio dell'ing. Mattiolo (che, per conto del Ministero convenuto, aveva curato il progetto e la direzione dei lavori delle opere di sistemazione idraulica del Tronto), risalente al 21.12.2000, e che, in difetto di costituzione di p.c. da parte dei ricorrenti e di tempestivi atti interruttivi, la pretesa fosse già prescritta al momento in cui erano state inviate al Ministero le lettere di messa in mora del 22 e 23.4.2015 e del 7.5.2015. Il TSAP ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando che il termine prescrizionale decennale, decorrente dalla data del rinvio a giudizio dell'ing. Mattiolo o, comunque, da quella della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva condannato il predetto Mattiolo, era già abbondantemente trascorso al momento in cui i ricorrenti avevano inviato le lettere di messa in mora; ha aggiunto che erano state le stesse parti appellanti, nel ricorso introduttivo, a individuare la decorrenza della prescrizione dalla data di rinvio a giudizio del Mattiolo, in tal modo «attestandosi indiscutibilmente la consapevolezza soggettiva degli appellanti [...] in ordine alla possibile responsabilità dell'ente pubblico, all'epoca indicata, rispetto alle cause che avevano determinato l'esondazione del fiume Tronto»; e ciò senza che tale elemento potesse ritenersi irrilevante per il fatto che l'affermazione era stata compiuta nel quadro di un pregresso orientamento giurisprudenziale che considerava quindicennale il termine di prescrizione. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso per cassazione affidato a un unico articolato motivo; il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo, i ricorrenti denunciamo «violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. nonché degli artt. 2697 co. 2 c.c., 2729 co. 1 c.c. e 2730 co. 1 c.c. ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.; nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 229 cpc ai sensi dell'art. 360 n. 4 cpc». Premesso che il TSAP ha fatto recettizio riferimento a due precedenti decisioni adottate in caso analoghi (ossia alle sentenze nn. 113 e 114 del 2021), i ricorrenti assumono che la pronuncia impugnata «applica erroneamente l'art. 2935 C.C. [...] nonché le norme sulla presunzione semplice (2729 co. 1 c.c.), sulla confessione (artt. 2730 co. 1 c.c. e 229 c.p.c.) e sull'onere della prova gravante sul convenuto che eccepisca l'estinzione del diritto avversario (art. 2697 co. 2 c.c.). Più precisamente, contestano che il rinvio a giudizio del Mattiolo avesse messo gli alluvionati in condizione di chiedere un risarcimento, rilevando che lo stesso «non determinò, per la popolazione comune, alcuna conoscenza o conoscibilità della responsabilità della P.A. per l'esondazione, tale da giustificare il decorso della prescrizione»; altrettanto doveva dirsi per la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Ascoli, poi annullata dalla Corte di Appello «per l'ancora incerta rapportabilità causale dell'evento dannoso»; evidenziano che «il rinvio a giudizio dell'imputato costituiva una mera ipotesi accusatoria mentre l'indagine sulle cause di esondazione si concluse nel 2008 allorquando la C.A. di Perugia, nel giudizio penale di rinvio, accertò l'eziologia dell'evento in base ad un supplemento di perizia»; sostengono che il dies a quo della prescrizione andava collocato negli anni 2008/2009, epoca in cui si conclusero gli accertamenti peritali ed il processo penale, ed in cui intervenne la prima condanna civile sulla base della CTU dell'ing. Boccale»; contestano, altresì, al TSAP di avere rimarcato la circostanza che fossero stati proprio gli istanti, con il ricorso in primo grado, ad individuare il dies a quo della prescrizione nella data di rinvio a giudizio del Mattiolo, senza tuttavia considerare che ciò era avvenuto prima del revirement giurisprudenziale che aveva ridoto da quindici a dieci anni il termine della prescrizione e che i ricorrenti «non avevano inteso ammettere una conoscenza (o conoscibilità) delle cause di esondazione anticipata rispetto al relativo accertamento tecnico-scientifico ma avevano solo inteso far valere il pregresso orientamento del TRAP in quanto apparentemente in grado di ottenere il rigetto dell'eccezione di prescrizione». 2. Va premesso che, in relazione alla medesima vicenda dell'esondazione del fiume Tronto, queste Sezioni Unite hanno cassato due pronunce del TSAP che avevano individuato il dies a quo della prescrizione nella stessa data dell'evento alluvionale; si è affermato che «il termine di prescrizione del diritto al risarcimento preteso, nei confronti del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti, dai soggetti danneggiati dall'esondazione di un fiume decorre dal giorno in cui gli stessi hanno avuto la conoscenza (o la conoscibilità) tecnico-scientifica dell'incidenza causale delle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche. Incorre, pertanto, in un errore di sussunzione (e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.) il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita, da parte del danneggiato, in base alla mera percezione - inidonea a rendere concretamente esercitabile il diritto in mancanza di una specifica indagine tecnico-scientifica volta a identificare il rapporto causale - dell'episodio di natura meteorologica determinante l'esondazione» (Cass., S.U. n. 2146/2021); si è poi ribadito (Cass., S.U. n. 4115/2022) che «incorre, pertanto, in un errore di sussunzione (e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.) il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ometta del tutto l'indicazione dei fatti sintomatici da cui i danneggiati avrebbero potuto immediatamente percepire, con la normale diligenza, i difetti delle opere idrauliche e il nesso di causalità con i danni subiti». La sentenza qui impugnata, dato atto della pronuncia n. 2146/2021 delle Sezioni Unite, ha affrontato il tema del decorso della prescrizione con riferimento al diverso dies a quo individuato dal TRAP (ossia la data del rinvio a giudizio del Mattiolo, avvenuto a distanza di oltre otto anni dall'esondazione) e ha dichiarato di prestare adesione ad un nuovo orientamento emerso in seno al TSAP (con sentenze nn. 113 e 114 del 2021) successivamente all'anzidetta pronuncia delle Sezioni Unite; orientamento che ha individuato la decorrenza della prescrizione nel rinvio a giudizio del Mattiolo o, al più tardi nella sentenza di condanna pronunciata nei confronti del medesimo dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2003. 3. Tanto premesso e rilevato che, in questa sede, deve verificarsi la tenuta di tale più recente orientamento alla luce delle censure svolte dagli odierni ricorrenti, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile, in continuità con le pronunce gemelle emesse da queste Sezioni Unite il 7.6.2022 (nn. 22838, 22839 e 22840/2022). Considerato che, a norma dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, va ribadito il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il dies a quo dal quale la prescrizione comincia a decorrere va individuato nel momento in cui il danneggiato abbia avuto - o avrebbe potuto avere, usando l'ordinaria diligenza - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato al comportamento del terzo (cfr., ex multis, Cass., S.U. n. 576/2008; Cass.n. 27337/2008; Cass. n. 12699/2010; Cass. n. 1263/2012; Cass. n. 11097/2020). Va richiamato, inoltre, il principio secondo cui «l'accertamento della decorrenza della prescrizione costituisce indagine di fatto demandata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata e congrua motivazione e non inficiata da errori logici o di diritto» (Cass. n. 9014/2018; conforme a Cass. n. 17157/2002 nonché a Cass. n. 1710/1968 e a Cass. n. 2839/1966); ciò comporta che, in difetto di vizi logici o di diritto (ricorrenti, come detto, in termini di vizio di sussunzione, nelle ipotesi esaminate da Cass., S.U. n. 2146/2021 e da Cass., S.U. n. 4115/2022) o in difetto di vizi della motivazione, nei limiti in cui gli stessi sono tuttora rilevanti in relazione al nuovo testo dell'art. 360, n. 5 c.p.c. (ai sensi di Cass., S.U. n. 8053/2014 e successive conformi), non è sindacabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito che abbia individuato elementi fattuali idonei a costituire plausibile ragione di riferibilità del pregiudizio subito dal danneggiato alla condotta di un terzo, sì da consentire l'esercizio della pretesa risarcitoria e, con esso, il decorso del termine di prescrizione (ex art. 2935 c.c.). Più precisamente e con specifico riferimento all'ipotesi oggetto di causa, deve ritenersi che non sia sindacabile l'accertamento di merito che ha individuato nel fatto del rinvio a giudizio dell'ing. Mattiolo o, comunque, nella sua condanna penale pronunciata in primo grado un elemento sintomatico della conoscibilità da parte degli odierni ricorrenti - secondo canoni di ordinaria diligenza - della rapportabilità causale dei danni alle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche riferibili ad un dipendente del Ministero, sì da consentire ai danneggiati di attivarsi contro il Mattiolo e/o il Ministero per conseguire il risarcimento dei danni. Né è sindacabile la valenza ulteriormente sintomatica (e non confessoria o presuntiva come dedotto dai ricorrenti) che il TSAP ha inteso riconoscere alla circostanza che, nell'atto introduttivo del giudizio, i ricorrenti avessero essi stessi individuato la decorrenza della prescrizione nella data del rinvio a giudizio del Mattiolo; trattasi, invero, di circostanza che il TSAP poteva valutare come indizio della possibilità di riferire, già a quel momento, le cause dell'esondazione alla responsabilità dell'ente pubblico, con apprezzamento di merito che sfugge, come tale, al sindacato di legittimità. Va rilevato, infine, che - a ben vedere - i ricorrenti non hanno evidenziato specifici errori di diritto nella ricognizione astratta delle norme richiamate nella rubrica del motivo o nella sussunzione dei fatti all'interno di tali norme, ma hanno sostanzialmente opposto una diversa lettura di merito della vicenda che valesse a posticipare agli anni 2008/2009 la decorrenza del termine prescrizionale; e ciò in ragione di un'assunta maggiore certezza circa il nesso causale che sarebbe stata acquisita solo in quegli anni, ma senza adeguatamente contestare che già nel 2000 o nel 2003 sussistessero - sulla base del rinvio a giudizio o, comunque, della sentenza penale di condanna - elementi idonei a rendere concretamente rapportabili le cause dell'esondazione alla condotta colposa dell'ing. Mattiolo e a individuare, pertanto, la responsabilità del Ministero. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite. 5. Sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rico