CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19313/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avvocatura generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Marcolini– controricorrente –avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. [OSCURATO:PERSONA], n. 943/2022,depositata il 02/08/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28851/2022Numero sezionale 4770/2026Numero di raccolta generale 19313/20261. L’Agenzia delle Entrate assumeva che [OSCURATO:PERSONA] – il qualeData pubblicazione 11/06/2026esercitava in Italia la professione di ingegnere edile ed era pure dipendentestatale in qualità di insegnante in un istituto tecnico, almeno dal 2005 – avessetrasferito fittiziamente la sua residenza, secondo la nozione di cui all’art. 2t.u.i.r., dall’Italia in [OSCURATO:PERSONA], Stato c.d. a fiscalità privilegiata o black list; perl’effetto, facendo seguito al processo verbale di constatazione (p.v.c.) del 5ottobre 2016, in data 15 dicembre 2016, avvalendosi dell’art. 12, comma 2, d.l.n. 78 del 2009 quanto al termine c.d. raddoppiato per l’accertamento, glinotificata avviso di accertamento n. THD01P101851-2016, con il quale, perl’anno 2007, recuperava a tassazione, ai fini Irpef ed addizionali, il redditopresuntivo determinato in ragione delle attività detenute all’estero. Con ilmedesimo atto irrogava le sanzioni amministrative conseguenti.2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla C.t.p. di Ferrara,la quale accoglieva il ricorso in ragione della decadenza dell’Ufficio dal potereaccertativo per scadenza del termine. In particolare, la C.t.p. riteneva che, perl’anno 2007, l’Ufficio non potesse avvalersi del termine nella misura raddoppiata,stante l’inapplicabilità retroattiva dell’art. 12, comma 2-bis, d.l. n. 78 del 2009al quale riconosceva natura sostanziale; per l’effetto, riteneva assorbita ogniulteriore questione.L’Amministrazione appellava la detta sentenza, ma la C.t.r. rigettava ilgravame e confermava la sentenza di primo grado. In particolare, la C.t.r.ribadiva l’inapplicabilità del termine raddoppiato ed aggiungeva che la pretesatributaria era infondata anche nel merito in quanto il contribuente aveva provatoche la sua residenza era nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] ove erano radicati i suoiinteressi3. Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione neiconfronti del contribuente che si difende con controricorso, illustrato dasuccessiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento perNumero registro generale 28851/2022Numero sezionale 4770/2026Numero di raccolta generale 19313/2026violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546 delData pubblicazione 11/06/20261992.Assume che la motivazione resa dalla C.t.r. si riferisce ad altro contenziosotra le stesse parti e che la stessa non ha alcuna attinenza con le questioni oggettodi giudizio, rendendo così impossibile conoscere sia il decisum che la ratiodecidendi del provvedimento adottato.2. Il motivo è fondato.2.1. L’intestazione della sentenza di secondo grado contiene gli esattiriferimenti alla sentenza impugnata (sentenza della C.t.p. n. 181/2018) edall’avviso di accertamento oggetto del giudizio (avviso n. THD01P101851-2016,anno 2007). La sentenza, tuttavia, sia nella parte dedicata allo svolgimento delprocesso che in quella relativa ai motivi della decisione, si riferisce ad altrocontenzioso. In particolare, nella parte dedicata allo svolgimento del processo laC.t.r. menziona una sentenza di primo grado diversa da quella impugnata – siacon riferimento ai suoi estremi, che in relazione al suo contenuto che individuain relazione all’anno di imposta 2010 e a statuizioni sull’Irap – e un appello delcontribuente, mai proposto atteso che quest’ultimo era risultato totalmentevittorioso; nella parte relativa ai motivi della decisione richiama, nuovamente,un appello principale del contribuente e un appello incidentale dell’Ufficio che,invece, aveva proposto l’unico gravame in via principale.La circostanza è confermata anche dal controricorrente il quale haevidenziato che la C.t.r. ha copiato la motivazione di una sua sentenza emessatra le stesse parti che, però, aveva ad oggetto le sanzioni.per gli anni di imposta dal 2005 al 20102.2. Questa Corte ha già chiarito che il provvedimento giurisdizionale,avente contenuto decisorio, emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma conmotivazione e dispositivo relativi a diversa causa è affetto da radicale nullità,che può essere dedotta mediante gli ordinari mezzi di impugnazione (tra cui, incaso di sentenza d'appello, il ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma,num. 4, c.p.c. (Cass. n. 9965/2024); rimedio, per l’appunto, ritualmenteesercitato nel caso in esame.Numero registro generale 28851/2022Numero sezionale 4770/2026Numero di raccolta generale 19313/2026Data pubblicazione 11/06/2026Infatti, si in presenza di una motivazione, e conseguentemente di undispositivo, relativi, all’evidenza, a diversa causa, ancorché tra le stesse parti ein ragione della medesima vicenda; ciò, tuttavia, rende impossibile ricostruire ildecisum e la ratio decidendi, giacché la decisione manca del tutto, conconseguente nullità della sentenza (cfr. Cass. n. 40883/2021 e Cass. n.9965/2024).Diversamente da quanto sostenuto in controricorso, a fronte di una sentenzachiaramente riferibile ad altro contenzioso, ancorché relativo alla medesimavicenda, nessun rilievo può assumere la circostanza che le ragioni espresse dallaC.t.r. potrebbero riferirsi anche all’anno di imposta oggetto di giudizio, vertendosulle medesime questioni.3. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenzaimpugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, la quale provvederà a nuovoesame e anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversacomposizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, il 4 giugno 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]