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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29701/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 2739/26 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Catanzaro, che, con riferimento all'esclusione dell'art.131-bis cod. pen., ha fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sia in punto di sussistenza della recidiva che dell'abitualità del comportamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Di P.Q.MDi Fabio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 2739/26 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Catanzaro, che, con riferimento all'esclusione dell'art.131-bis cod. pen., ha fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sia in punto di sussistenza della recidiva che dell'abitualità del comportamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Di P.Q.MDi Fabio 2
Sentenza Cassazione n. 29701/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris