Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1215/2025
ECLI:EU:C:2025:766
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0540
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
9 ottobre 2025 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – [OSCURATO:PERSONA] (UE) n. 1215/2012 – Ambito di applicazione – Articolo 25 – Clausola attributiva di competenza – Controparti di un contratto stabilite in uno stesso Stato terzo – Attribuzione ai giudici di uno Stato membro della competenza a conoscere delle controversie derivanti da tale contratto – Elemento di estraneità – Conseguenze del recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord dall’Unione europea».
Nella causa C‑540/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di commercio di Vienna, Austria), con decisione del 1
o
agosto 2024, pervenuta in cancelleria l’8 agosto 2024, nel procedimento
Cabris lnvestments Ldt
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da F. Biltgen (relatore), presidente di sezione, T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, I. Ziemele, A. Kumin e S. Gervasoni, giudici,
avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per la [OSCURATO:PERSONA] LLP, da B. Knötzl e B. Ortner, Rechtsanwälte;
–
per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da S. Noë e J. Vondung, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE, degli articoli 25 e da 68 a 70 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
GU 2012, L 351, pag. 1
; in prosieguo: il «regolamento [OSCURATO:PERSONA] I
bis
»), nonché degli articoli 17, 18, 55, 56 e 66 della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
GU 1972, L 299, pag. 32
), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione (in prosieguo: la «convenzione di [OSCURATO:PERSONA]»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Cabris lnvestments Ltd e la [OSCURATO:PERSONA] LLP, entrambe società di diritto inglese, in merito ad una domanda di pagamento di una somma in esecuzione di un’obbligazione contrattuale proposta dalla prima società contro la seconda dinanzi a un giudice austriaco.
Contesto normativo
Trattato UE
3
L’articolo 50, paragrafo 3, TUE dispone quanto segue:
«I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato membro interessato, decida all’unanimità di prorogare tale termine».
Accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica
4
L’articolo 126 dell’accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (
GU 2020, L 29, pag. 7
; in prosieguo: l’«accordo di recesso»), adottato il 17 ottobre 2019 ed entrato in vigore il 1
o
febbraio 2020, approvato a nome dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica (CEEA) mediante la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020 (
GU 2020, L 29, pag. 1
), prevede quanto segue:
«È previsto un periodo di transizione o esecuzione che decorre dalla data di entrata in vigore del presente accordo e termina il 31 dicembre 2020».
Convenzione di [OSCURATO:PERSONA]
5
L’articolo 17 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] così dispone:
«Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest’ultimo Stato contraente. (...)».
6
L’articolo 18 di tale convenzione è così formulato:
«Al di fuori dei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni della presente convenzione, il giudice di uno Stato contraente davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene solo per eccepire l’incompetenza o se esiste un’altra giurisdizione esclusivamente competente ai sensi dell’articolo 16».
7
L’articolo 55 di detta convenzione prevede quanto segue:
Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 54, secondo comma, e dall’articolo 56, la presente Convenzione sostituisce nei rapporti fra gli Stati che ne sono parti le convenzioni concluse tra due o più di detti Stati, e cioè:
(...)
–
la convenzione tra il [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica d’Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 14 luglio 1961, e il relativo protocollo firmato a Londra il 6 marzo 1970 [in prosieguo: la «Convenzione anglo-austriaca»],
(...)».
8
L’articolo 56 della medesima Convenzione così dispone:
«Il trattato e le convenzioni elencate all’articolo 55 continueranno a produrre i loro effetti nelle materie alle quali la presente convenzione non è applicabile.
Essi continueranno a produrre i loro effetti per quanto attiene alle decisioni rese ed agli atti autentici ricevuti prima dell’entrata in vigore della presente convenzione».
9
L’art. 66 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] così dispone:
La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata».
[OSCURATO:PERSONA] I
10
Il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
GU 2001, L 12, pag. 1
; in prosieguo: il «regolamento [OSCURATO:PERSONA] I») è entrato in vigore il 1
o
marzo 2002 e ha sostituito, tra gli Stati membri, la convenzione di [OSCURATO:PERSONA]. Esso stesso è stato abrogato e sostituito, con efficacia a partire dal 10 gennaio 2015, dal regolamento [OSCURATO:PERSONA] I
bis
.
11
L’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I era così formulato:
«Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. (...)».
[OSCURATO:PERSONA] I bis
12
I considerando 3, 13, 14, 15, 19 e 21 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I
bis
enunciano quanto segue:
«(3)
(...) l’Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno.
(...)
(13)
Occorre un collegamento tra i procedimenti cui si applica il presente regolamento e il territorio degli Stati membri. Di conseguenza, quando il convenuto è domiciliato in uno Stato membro dovrebbero applicarsi in linea di principio le norme comuni in materia di competenza giurisdizionale.
(14)
Il convenuto non domiciliato nel territorio di uno Stato membro dovrebbe in generale essere soggetto alle norme nazionali in materia di competenza giurisdizionale applicabili nel territorio dello Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita.
Al fine di provvedere alla protezione dei consumatori e dei lavoratori dipendenti nonché di salvaguardare la competenza giurisdizionale delle autorità giurisdizionali degli Stati membri in circostanze in cui esse hanno competenza esclusiva e di rispettare l’autonomia delle parti, dovrebbe essere possibile applicare talune norme riguardanti la competenza giurisdizionale nel presente regolamento indipendentemente dal domicilio del convenuto.
(15)
È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. (...)
(...)
(19)
Fatti salvi i criteri di competenza esclusiva previsti dal presente regolamento, dovrebbe essere rispettata l’autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente per i contratti non rientranti nella categoria dei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro in cui tale autonomia è limitata.
(...)
(21)
Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due diversi Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. (...)».
13
L’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento così recita:
«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».
14
L’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento dispone quanto segue:
«Se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro è disciplinata dalla legge di tale Stato, salva l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’articolo 21, paragrafo 2, e degli articoli 24 e 25».
15
L’articolo 25, paragrafo 1, del medesimo regolamento, contenuto nel capo II, sezione 7, di quest’ultimo, intitolata «Proroga di competenza», prevede quanto segue:
«Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti (...)».
16
Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I
bis
:
«Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, qualora sia adita l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro al quale un accordo di cui all’articolo 25 conferisce competenza esclusiva, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sospende il procedimento fino a quando l’autorità giurisdizionale adita sulla base dell’accordo dichiara di non essere competente ai sensi dell’accordo».
17
Il capo VII di tale regolamento, intitolato «Relazione con altri atti normativi», comprende, in particolare, gli articoli da 68 a 70. L’articolo 68 di tale regolamento è così formulato:
«1. Il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della [convenzione di [OSCURATO:PERSONA]] salvo per quanto riguarda i territori degli Stati membri che rientrano nell’ambito di applicazione territoriale di tale convenzione e che sono esclusi dal presente regolamento ai sensi dell’articolo 355 [TFUE].
2. Nella misura in cui il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della [convenzione di [OSCURATO:PERSONA]], ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento».
18
L’articolo 69 di detto regolamento dispone quanto segue:
«Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 70 e 71, il presente regolamento sostituisce tra gli Stati membri le convenzioni relative alle stesse materie soggette al presente regolamento. In particolare, sono sostituite le convenzioni figuranti nell’elenco stilato dalla [OSCURATO:PERSONA] [europea] ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 76, paragrafo 2».
19
L’articolo 70, paragrafo 1, del medesimo regolamento così recita:
«Le convenzioni di cui all’articolo 69 continuano a produrre i loro effetti nelle materie alle quali non si applica il presente regolamento».
20
In forza dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I
bis
, la [OSCURATO:PERSONA] redige un elenco delle convenzioni di cui all’articolo 69 di tale regolamento sulla base delle notifiche effettuate dagli Stati membri conformemente all’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), di quest’ultimo. Ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 4, di detto regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] pubblica gli elenchi e le eventuali successive modifiche effettuate agli stessi nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
21
[OSCURATO:PERSONA] ha redatto e pubblicato, a seguito dalle notifiche previste all’articolo 76 del medesimo regolamento, tre elenchi (
GU 2015, C 4, pag. 2
), il terzo dei quali (in prosieguo: l’«elenco 3») è così formulato:
«Le convenzioni di cui all’articolo 69 sono le seguenti:
–
in l’Austria:
(...)
–
[convenzione anglo-austriaca],
(...)
–
nel [OSCURATO:PERSONA]:
(...)
–
[convenzione anglo-austriaca],
(...)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
22
Il 6 maggio 2020 la Cabris lnvestments e la [OSCURATO:PERSONA], società stabilite nel [OSCURATO:PERSONA], hanno concluso un contratto di consulenza, cui era allegata una lettera di accompagnamento, in cui figurava una clausola attributiva della competenza (in prosieguo: la «clausola attributiva di competenza di cui trattasi»), redatta nei seguenti termini:
«Il presente contratto e i rapporti tra le parti sono sottoposti al diritto austriaco e sono interpretati in conformità ad esso. L’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di commercio di Vienna) ha la competenza esclusiva a conoscere delle controversie derivanti dal presente contratto o che ad esso si riferiscono, o concernenti la sua esecuzione o validità».
23
Il 30 giugno 2023 la Cabris lnvestments ha adito l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di commercio di Vienna), giudice del rinvio, con un ricorso diretto ad ottenere la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a versarle la somma di EUR 360000, maggiorata degli interessi di mora, in esecuzione di un’obbligazione contrattuale di pagamento derivante da tale contratto e connessa all’esercizio della funzione di direttore finanziario.
24
Dalla decisione di rinvio risulta che, oltre alla clausola attributiva di competenza controversa, non esiste alcun collegamento apparente tra le parti del procedimento principale e la Repubblica d’Austria.
25
[OSCURATO:PERSONA] ha contestato la competenza internazionale del giudice del rinvio sostenendo che, poiché il regolamento [OSCURATO:PERSONA] I
bis
non è più applicabile ai rapporti giuridici che coinvolgono il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord dal termine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso, fissato al 31 dicembre 2020, (in prosieguo: il «periodo di transizione»), l’articolo 25 di tale regolamento, come interpretato dalla Corte nella sua sentenza dell’8 febbraio 2024, Inkreal (
C‑566/22
,
EU:C:2024:123
), non è applicabile ai fatti del procedimento principale. Pertanto, la clausola attributiva di competenza controversa sarebbe inoperante e il giudice del rinvio non avrebbe, pertanto, la competenza internazionale per conoscere della controversia sottopostagli.
26
In primo luogo, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla questione se l’articolo 25 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I
bis
e i principi stabiliti dalla Corte nella sentenza dell’8 febbraio 2024, Inkreal (
C‑566/22
,
EU:C:2024:123
), restino applicabili nel caso di un accordo attributivo di competenza concluso nel corso del periodo di transizione tra due controparti domiciliate nel [OSCURATO:PERSONA] e che designa un giudice di uno Stato membro a conoscere della loro controversia, qualora tale giudice sia stato adito dopo il recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord dall’Unione europea, nonché la fine del periodo transitorio e il rapporto contrattuale sotteso alla controversia non presenti alcun collegamento con tale Stato membro. Il giudice del rinvio tende a dedurre dai considerando 13 e 14 di tale regolamento, dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE e dalla sentenza summenzionata che un siffatto collegamento è richiesto.
27
Nel caso in cui la Corte fosse incline a concludere che l’articolo 25 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I
bis
non si applica in una situazione del genere, il giudice del rinvio si interroga, in secondo luogo, sull’applicabilità della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, dei suoi articoli 17 e 18, o, altrimenti, della convenzione anglo-austriaca. Secondo tale giudice, la risposta a tale questione dipende da se gli articoli 68 e 69 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I
bis
abbiano definitivamente abrogato queste due convenzioni. Detto giudice ritiene che i principi di diritto internazionale pubblico che disciplinano l’estinzione dei trattati e la circostanza che tali diversi strumenti giuridici disciplinano materie vicine depongano a favore dell’interpretazione secondo la quale l’applicabilità di dette convenzioni, per quanto riguarda rapporti giuridici che coinvolgano il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, è esclusa.
28
In terzo luogo, il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 50, paragrafo 3, TUE e l’articolo 82, paragrafo 1, lettera b), punto i), della parte 4 delle [OSCURATO:PERSONA] and Judgments (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019 [regolamenti del 2019 relativi alla competenza giurisdizionale in materia civile e alle decisioni giudiziarie (modifica) (Brexit)], del 4 marzo 2019 ([OSCURATO:PERSONA] 2019, n. 479), escludano, in generale, l’applicabilità della convenzione di [OSCURATO:PERSONA].
29
Alla luce di quanto precede, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di commercio di Vienna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 25 del [regolamento [OSCURATO:PERSONA] I
bis
] debba essere interpretato nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di detta disposizione una clausola attributiva di competenza giurisdizionale nella quale le parti di un contratto, domiciliate nel [OSCURATO:PERSONA] e pertanto in uno Stato (attualmente) terzo, convengono che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro dell’Unione siano competenti per le controversie derivanti da tale contratto, sebbene il contratto sottostante non presenti alcun ulteriore collegamento con lo Stato membro prescelto come foro competente. Se dunque trovino applicazione i principi di cui alla sentenza della Corte [dell’8 febbraio 2024, Inkreal (
C‑566/22
,
EU:C:2024:123
)] anche nel caso in cui la data di stipula di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale tra due parti contraenti domiciliate nel [OSCURATO:PERSONA] sia anteriore alla fine del periodo transitorio della “Brexit”, il 31 dicembre 2020, ma il ricorso sia stato presentato soltanto dopo l’entrata in vigore della “Brexit”, tenendo conto del fatto che il rapporto contrattuale tra tali soggetti appartenenti a uno Stato (attualmente) terzo non presenta più alcun collegamento con lo Stato membro dell’Unione europea prescelto (v., tuttavia, considerando 13 e 14 [di tale regolamento]) e, inoltre, che l’articolo 50, paragrafo 3, TUE (...) esclude in via generale l’applicabilità dei trattati dell’Unione al [OSCURATO:PERSONA] a seguito della “Brexit”.
Qualora la Corte di giustizia dell’Unione europea neghi l’applicazione dell’articolo 25 del [regolamento [OSCURATO:PERSONA] I
bis
] nell’ipotesi dello Stato terzo di cui trattasi, sorgono le seguenti ulteriori questioni:
2)
Se l’articolo 68 del [regolamento [OSCURATO:PERSONA] I
bis
] debba essere interpretato nel senso che esso ha definitivamente abrogato la [convenzione di [OSCURATO:PERSONA]], anche in un procedimento concernente il [OSCURATO:PERSONA] (tenuto conto della “Brexit”), cosicché attualmente uno Stato membro dell’Unione europea non può più ricorrere a tale convenzione.
3)
Se l’articolo 69 del [regolamento [OSCURATO:PERSONA] I
bis
], nella versione dell’[elenco 3], e l’articolo 55, tredicesimo trattino, della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] debbano essere interpretati nel senso che essi hanno abrogato definitivamente, anche nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (tenuto conto della “Brexit”), la [convenzione anglo-austriaca] con la conseguenza che il ricorso a detto trattato internazionale non è più possibile (...) nei procedimenti concernenti il [OSCURATO:PERSONA] (tenuto conto della “Brexit”), anche in considerazione del fatto che, a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, del [regolamento [OSCURATO:PERSONA] I
bis
], le convenzioni di cui all’articolo 69 dello stesso regolamento continuano a produrre i loro effetti nelle materie alle quali non si applica [tale] regolamento. Se dunque, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, [dello stesso regolamento], con riguardo al [OSCURATO:PERSONA], un trattato (...) concluso con la Repubblica d’Austria, già in passato dichiarato “sostituito” dal diritto primario, possa essere dichiarato nuovamente applicabile tra tali Stati con effetti retroattivi a seguito della “Brexit” (...).
In caso affermativo, se tale “reviviscenza” possa valere anche nell’ambito di applicazione dell’articolo 56 – di analogo contenuto – della convenzione di [OSCURATO:PERSONA].
4)
Se l’articolo 50, paragrafo 3, TUE debba essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione o alla “reviviscenza” degli articoli 17 e 18 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] anche nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (tenuto conto della “Brexit”), qualora in un procedimento avviato in Austria si contrappongano due parti, domiciliate nel [OSCURATO:PERSONA], le quali abbiano scelto, in virtù del contratto concluso il 6 maggio 2020, la competenza esclusiva dell’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di commercio di Vienna, Austria). Se, a tal riguardo, la disposizione dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE prevalga sull’articolo 66 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui detta convenzione “è conclusa per una durata illimitata”.
5)
[a)] Qualora la Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi delle summenzionate questioni dalla seconda alla quarta, riconosca il primato dell’applicazione della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] – anche nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] –, si pone la seguente questione: se il primato dell’applicazione, in linea di principio, della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] osti a una normativa del [OSCURATO:PERSONA] in base alla quale il ricorso alla convenzione di [OSCURATO:PERSONA] è espressamente escluso anche per gli accordi attributivi di competenza giurisdizionale conclusi prima dell’entrata in vigore della “Brexit” (v. la normativa britannica vigente fino al 29 febbraio 2024 e evidentemente ancora applicabile nella presente fattispecie – in ragione della presentazione del ricorso in data 30 giugno 2023 – ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 1, lettera b, punto i), della parte 4 delle [OSCURATO:PERSONA] and Judgments (amendment) (EU Exit) Regulations 2019 [regolamenti del 2019 relativi alla competenza giurisdizionale in materia civile e alle decisioni giudiziarie (modifica) (Brexit)]»).
b) In caso negativo: se un’autorità giurisdizionale austriaca, nell’esaminare l’efficacia di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale stipulata il 6 maggio 2020 (ossia prima della “Brexit”) tra due società britanniche con la quale è stato scelto un foro austriaco, sia nondimeno tenuta a disapplicare la convenzione di [OSCURATO:PERSONA] – come previsto dalla normativa del [OSCURATO:PERSONA] – in forza dell’articolo 82, paragrafo 1, lettera b), punto i), delle suddette “Regulations”, in conformità, in particolare, al primato di applicazione del diritto primario, circostanza che osterebbe, in linea di massima, ad un’effettiva esecuzione nel [OSCURATO:PERSONA]. (L’ultima questione presuppone, ai sensi della terza questione, l’abrogazione della [convenzione anglo-austriaca])».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
30
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I
bis
debba essere interpretato nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione una situazione in cui le due controparti di un contratto domiciliate nel territorio del [OSCURATO:PERSONA] convengono, con una clausola attributiva di competenza giurisdizionale stipulata durante il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso, che un organo giurisdizionale di uno Stato membro sia competente a conoscere delle controversie derivanti da tale contratto, quando tale organo giurisdizionale è investito di una controversia tra tali controparti dopo la fine di tale periodo.
31
In via preliminare, occorre ricordare che, poiché una clausola attributiva di competenza costituisce, di per se stessa, espressione di una facoltà di scelta del giudice competente i cui effetti si verificano solo nel momento viene proposta una domanda giudiziale, dando inizio all’azione, una siffatta clausola deve essere valutata alla data in cui è proposta la domanda giudiziale (v., in tal senso, sentenze del 13 novembre 1979, Sanicentral,
25/79
,
EU:C:1979:255
, punto
6
, e del 24 novembre 2022, Tilman,
C‑358/21
,
EU:C:2022:923
, punto
30
).
32
Pertanto, al fine di rispondere alla questione sollevata, occorre stabilire se una controversia tra le due controparti di un contratto che hanno il loro domicilio in uno stesso Stato terzo, come il [OSCURATO:PERSONA] dal 1
o
febbraio 2020, e che hanno designato un giudice di uno Stato membro per conoscere della stessa, rientri nell’ambito di applicazione del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I
bis
e del suo articolo 25, paragrafo 1.
33
Secondo una giurisprudenza costante, quando si interpreta una disposizione del diritto dell’Unione occorre tenere conto non soltanto della formulazione di quest’ultima, ma anche del suo contesto e degli obiettivi che persegue l’atto di cui fa parte (v. sentenze del 17 novembre 1983, Merck,
292/82
,
EU:C:1983:335
, punto
12
, e dell’8 febbraio 2024, Inkreal,
C‑566/22
,
EU:C:2024:123
, punto
15
e giurisprudenza citata).
34
In primo luogo, per quanto riguarda il tenore letterale, conformemente alla prima frase dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I
bis
, qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro.
35
Dalla formulazione stessa di tale disposizione risulta quindi che la regola da essa enunciata si applica indipendentemente dal domicilio delle parti. Più in particolare, l’applicazione di tale norma non è subordinata ad alcuna condizione relativa al luogo del domicilio delle parti, o di una di esse, nel territorio di uno Stato membro.
36
In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto in cui è inserito l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I
bis
, occorre, anzitutto, sottolineare che tale disposizione di distingue da quella che l’ha preceduta, ossia l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I, che, dal canto suo, esigeva, per l’applicazione della regola di competenza fondata su una clausola attributiva di competenza giurisdizionale, che almeno una delle parti di tale convenzione avesse il proprio domicilio in uno Stato membro.
37
Inoltre, occorre ricordare che il regime di competenza istituito dal regolamento [OSCURATO:PERSONA] I
bis
è interno all’Unione, e persegue obiettivi propri quali il buon funzionamento del mercato interno e la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, come risulta dal considerando 3 di tale regolamento (v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 2025, BSH Hausgeräte,
C‑339/22
,
EU:T:2025:108
, punto
55
). Il considerando 13 di detto regolamento enuncia, inoltre, che «[o]ccorre un collegamento tra i procedimenti cui si applica il presente regolamento e il territorio degli Stati membri» e che «[d]i conseguenza, quando il convenuto è domiciliato in uno Stato membro dovrebbero applicarsi in linea di principio le norme comuni in materia di competenza giurisdizionale». Il considerando 14 del medesimo regolamento prevede tuttavia che, «[a]l fine di (...) rispettare l’autonomia delle parti, dovrebbe essere possibile applicare talune norme riguardanti la competenza giurisdizionale nel presente regolamento indipendentemente dal domicilio del convenuto».
38
A tal fine, a differenza della norma sancita all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I
bis
, letto alla luce del suo considerando 13, secondo cui la competenza è determinata dal principio generale del foro del convenuto quando quest’ultimo è domiciliato in uno Stato membro, l’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, letto alla luce del suo considerando 14, prevede che, se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro è disciplinata dalla legge di tale Stato, salva l’applicazione di talune disposizioni di detto regolamento, tra le quali figura l’articolo 25 di quest’ultimo.
39
Pertanto, dal combinato disposto dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I
bis
e dell’articolo 25, paragrafo 1, di quest’ultimo risulta che una situazione in cui il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, ma le parti contrattuali abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle loro controversie contrattuali, è disciplinata dalla norma di competenza derivante da un accordo attributivo di competenza, enunciata a tale articolo 25, paragrafo 1, e non dalle norme sulla competenza della legge di ciascuno Stato membro di cui a detto articolo 6, paragrafo 1. Essa conferma quindi l’interpretazione letterale derivante dal punto 35 della presente sentenza, secondo la quale tale articolo 25, paragrafo 1, è applicabile anche quando tutte le parti della controversia sono domiciliate in uno Stato terzo.
40
Per giunta, secondo la giurisprudenza della Corte, per rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I
bis
è necessario che la situazione di cui trattasi presenti un elemento di estraneità. Tale elemento di estraneità può risultare sia fatto che luogo in cui è situato il domicilio del convenuto si trova nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro del giudice adito sia da altri fattori connessi, in particolare, al merito della controversia, che possono trovarsi anche in uno Stato terzo. Una situazione del genere è, infatti, tale da sollevare questioni relative alla determinazione della competenza degli organi giurisdizionali nell’ordinamento internazionale [v., in tal senso, sentenze del 1o marzo 2005, Owusu,
C‑281/02
,
EU:C:2005:120
, punto
26
; dell’8 settembre 2022, IRnova,
C‑399/21
,
EU:C:2022:648
, punto
28
; del 29 luglio 2024, FTI Touristik (Elemento di estraneità),
C‑774/22
,
EU:C:2024:646
, punti
26
,
28
e
29
, e del 25 febbraio 2025, BSH Hausgeräte,
C‑339/22
,
EU:C:2025:108
, punti
59
e
60
].
41
Inoltre, la Corte ha già avuto modo di precisare che una situazione in cui le parti di un contratto stabilite in uno stesso Stato membro convengono che i giudici di un altro Stato membro siano competenti a conoscere delle controversie derivanti da tale contratto, anche se quest’ultimo non presenta alcun altro collegamento con tale altro Stato membro, presenta un elemento di estraneità. Infatti, in tali circostanze, l’esistenza di una clausola attributiva di competenza a favore dei giudici di uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabilite le parti contraenti dimostra, di per sé, il carattere internazionale della situazione di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza dell’8 febbraio 2024, Inkreal,
C‑566/22
,
EU:T:2024:123
, punti
25
e
39
).
42
Si deve considerare, per analogia con la soluzione adottata dalla Corte nella sua giurisprudenza menzionata ai punti 40 e 41 della presente sentenza, che l’esistenza di una clausola attributiva di competenza a favore dei giudici di uno Stato membro, mentre le parti contraenti hanno il loro domicilio in uno Stato terzo, solleva una questione relativa alla determinazione della competenza giurisdizionale nell’ordinamento internazionale e che una tale situazione presenta, pertanto, l’elemento di estraneità richiesto ai sensi di tale giurisprudenza.
43
In terzo luogo, una siffatta interpretazione è corroborata dagli obiettivi perseguiti dall’articolo 25 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I
bis
, vale a dire rispettare l’autonomia delle parti e rafforzare l’efficacia degli accordi di scelta esclusiva del foro, di cui ai considerando 15, 19 e 22 di tale regolamento (v., in tal senso, sentenza dell’8 febbraio 2024, Inkreal,
C‑566/22
,
EU:C:2024:123
, punto
26
).
44
Essa è altresì conforme alla finalità del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I
bis
, che mira ad unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale mediante norme sulla competenza che presentano un alto grado di prevedibilità e persegue quindi un obiettivo di certezza del diritto. Infatti, la possibilità per le parti di un contratto stabilite in uno stesso Stato terzo di convenire la competenza dei giudici di uno Stato membro contribuisce a garantire che l’attore conosca il giudice al quale può rivolgersi e il convenuto preveda quello dinanzi al quale può essere citato. In tale contesto, l’obiettivo di certezza del diritto richiede che il giudice nazionale adito possa pronunciarsi agevolmente sulla propria competenza, senza essere costretto a procedere all’esame della causa nel merito [v., per analogia, sentenza del 29 luglio 2024, FTI Touristik (Elemento di estraneità),
C‑774/22
,
EU:C:2024:646
, punto
33
e giurisprudenza citata].
45
L’applicazione delle norme armonizzate di cui all’articolo 25 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I
bis
contribuisce, inoltre, a evitare, nel territorio degli Stati membri, conflitti di competenza pregiudizievoli per la certezza del diritto che potrebbero avere luogo se la situazione di cui trattasi fosse disciplinata dalle norme nazionali di diritto internazionale privato degli Stati membri. Inoltre, l’applicazione di tali regole armonizzate riduce la possibilità di procedimenti paralleli ed evita che vengano emesse, in Stati membri diversi, decisioni tra loro incompatibili, come impone l’obiettivo di un funzionamento armonioso della giustizia, di cui al considerando 21 di tale regolamento (v., in tal senso, sentenza dell’8 febbraio 2024, Inkreal,
C‑566/22
,
EU:C:2024:123
, punto
30
).
46
Di conseguenza, una controversia come quella di cui trattasi nel procedimento principale, tra due parti contraenti domiciliate in uno Stato terzo che hanno designato un giudice di uno Stato membro per conoscere delle loro controversie contrattuali, rientra nell’ambito di applicazione del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I
bis
e del suo articolo 25, paragrafo 1.
47
La circostanza che l’accordo attributivo di competenza – con cui le due controparti di un contratto, domiciliate nel [OSCURATO:PERSONA], hanno designato un giudice di uno Stato membro, nel caso di specie il giudice del rinvio, per conoscere delle loro controversie – è stato concluso durante il periodo di transizione e che tale giudice è stato investito di una controversia dopo la fine di quest’ultimo, non può modificare la risposta da fornire alla presente questione.
48
Infatti, non solo l’accordo di recesso non disciplina una tale situazione, ma dagli sviluppi illustrati ai punti da 31 a 46 della presente sentenza risulta che, nonostante il domicilio delle parti di una controversia sia ubicato in uno Stato terzo, quale il [OSCURATO:PERSONA] dal 1
o
febbraio 2020, la controversia nel procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I
bis
e del suo articolo 25, paragrafo 1.
49
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I
bis
deve essere interpretato nel senso che rientra in tale disposizione la situazione in cui le due controparti di un contratto domiciliate nel [OSCURATO:PERSONA] convengono, con una clausola attributiva di competenza giurisdizionale stipulata durante il periodo transitorio, che un giudice di uno Stato membro sia competente a conoscere delle controversie derivanti da tale contratto, anche quando tale giudice sia stato investito di una controversia tra dette controparti dopo la fine di tale periodo.
Sulle questioni dalla seconda alla quinta
50
Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione nel senso che una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I
bis
e del suo articolo 25, paragrafo 1, non è più necessario rispondere alle questioni dalla seconda alla quinta.
Sulle spese
51
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,
dev’essere interpretato nel senso che:
rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione la situazione in cui le due controparti di un contratto domiciliate nel [OSCURATO:PERSONA] convengono, con una clausola attributiva di competenza giurisdizionale stipulata durante il periodo transitorio previsto dall’accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord dall’Unione Europea e dalla Comunità Europea dell’[OSCURATO:PERSONA], che un giudice di uno Stato membro sia competente a conoscere delle controversie derivanti da tale contratto, anche quando tale giudice sia stato investito di una controversia tra dette controparti dopo la fine di tale periodo.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il tedesco.