CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10038/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 29 marzo 2023, che ha confermato la pronunzia di condanna di primo grado emessa dal Tribunale di Nola per il reato di bancarotta semplice di cui alli art. 217 del R.D. 267/1942. -Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta una motivazione apparente in ordine al giudizio di penale responsabilità - è costituito da mere doglianze in punto di fatto nonché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici, argomenta sulla condotta dell'imputato ( pagg. 3 e 4 ); -quanto al richiamo all'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen.,la censura è generica per indeterminatezza perché priva dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7