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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02240/2022

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ente Rep.

ORDINANZA Cua,_ 2240 sul ricorso iscritto al n. 19142/2020 R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare dell'impresa individuale corrente sotto la ditta omonima, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Caserta, ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania il 29 novembre 2019 n. 8985/24/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 dicembre 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità predetta, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania il 29 novembre 2019 n. 8985/24/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA relative all'anno d'imposta 2012, in dipendenza della dichiarazione di costi incompatibili col proprio giro d'affari, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Caserta il 16 ottobre 2018 n. 4374/12/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che la destinazione ad autoconsumo degli immobili aziendali in Orta di Atella (CE) legittimasse l'accertamento dell'amministrazione finanziaria per la relativa fatturazione in misura inferiore ai valori di mercato.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA]: Con unico motivo, si denuncia, al contempo, violazione ed errata applicazione dell'art. 39, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per essere stata erroneamente ritenuta dal giudice di secondo grado la correttezza della valutazione degli immobili strumentali destinati a consumo personale sulla base dei parametri desunti dal prezzo pattuito per la vendita a terzi nell'anno 2011 di altri immobili similari del contribuente, senza tener conto della diversa classificazione catastale degli immobili comparati. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il motivo è inammissibile. 1.1 Secondo l'insegnamento di questa Corte, è inammissibile la mescolanza e sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma e vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione, o l'omesso esame di un fatto.

Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo ed il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod. proc. civ., così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle doglianze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 23 aprile 2013, n. 9793; Cass., Sez.

Un., 6 maggio 2015, n. 9100; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2018, n. 8915; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2018, n. 24493; Cass., Sez. 2^, 23 ottobre 2018, n. 26790; Cass., Sez. 2^, 8 marzo 2019, n. 6807; Cass., Sez. 5^, 3 luglio 2021, n. 18878). 1.2 Peraltro, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (tra le tante: Cass., Sez. 6"- 3, 4 aprile 2017, n. 8758; Cass., Sez. 5^, 13 luglio 2018, n. 18721; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2020, n. 26961; Cass., Sez. 5^, 13 luglio 2021, n. 19894). 1.3 Inoltre, l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testo riformulato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6A-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2", 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez.

Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5A, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5A, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431).

L'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1", 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6A-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5", 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458) né l'omessa disanima di questioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285). 1.4 Nella specie, a ben vedere, il ricorrente ha lamentato l'omesso esame della classificazione catastale dei locali in categoria C/6, oggetto dell'autoconsumo, di cui il giudice di appello aveva tenuto conto con un'equiparazione ai fini estimativi ai locali in categoria C/2, oggetto di precedente vendita a terzi, mirando in tal modo ad una sostanziale rivalutazione dei fatti accertati nel giudizio di merito.

2. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, si deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.4.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di C 5.600,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Rep. ORDINANZA Cua,_ 2240 sul ricorso iscritto al n. 19142/2020 R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare dell'impresa individuale corrente sotto la ditta omonima, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Caserta, ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania il 29 novembre 2019 n. 8985/24/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 dicembre 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità predetta, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania il 29 novembre 2019 n. 8985/24/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA relative all'anno d'imposta 2012, in dipendenza della dichiarazione di costi incompatibili col proprio giro d'affari, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Caserta il 16 ottobre 2018 n. 4374/12/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che la destinazione ad autoconsumo degli immobili aziendali in Orta di Atella (CE) legittimasse l'accertamento dell'amministrazione finanziaria per la relativa fatturazione in misura inferiore ai valori di mercato. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA]: Con unico motivo, si denuncia, al contempo, violazione ed errata applicazione dell'art. 39, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per essere stata erroneamente ritenuta dal giudice di secondo grado la correttezza della valutazione degli immobili strumentali destinati a consumo personale sulla base dei parametri desunti dal prezzo pattuito per la vendita a terzi nell'anno 2011 di altri immobili similari del contribuente, senza tener conto della diversa classificazione catastale degli immobili comparati. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il motivo è inammissibile. 1.1 Secondo l'insegnamento di questa Corte, è inammissibile la mescolanza e sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma e vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione, o l'omesso esame di un fatto. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo ed il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod. proc. civ., così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle doglianze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 23 aprile 2013, n. 9793; Cass., Sez. Un., 6 maggio 2015, n. 9100; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2018, n. 8915; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2018, n. 24493; Cass., Sez. 2^, 23 ottobre 2018, n. 26790; Cass., Sez. 2^, 8 marzo 2019, n. 6807; Cass., Sez. 5^, 3 luglio 2021, n. 18878). 1.2 Peraltro, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (tra le tante: Cass., Sez. 6"- 3, 4 aprile 2017, n. 8758; Cass., Sez. 5^, 13 luglio 2018, n. 18721; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2020, n. 26961; Cass., Sez. 5^, 13 luglio 2021, n. 19894). 1.3 Inoltre, l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testo riformulato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6A-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2", 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5A, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5A, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431). L'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1", 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6A-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5", 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458) né l'omessa disanima di questioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285). 1.4 Nella specie, a ben vedere, il ricorrente ha lamentato l'omesso esame della classificazione catastale dei locali in categoria C/6, oggetto dell'autoconsumo, di cui il giudice di appello aveva tenuto conto con un'equiparazione ai fini estimativi ai locali in categoria C/2, oggetto di precedente vendita a terzi, mirando in tal modo ad una sostanziale rivalutazione dei fatti accertati nel giudizio di merito. 2. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, si deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso. 3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di C 5.600,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. C
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