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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 19095/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della sussistenza della contestata circostanza aggravante e della determinazione della pena, è privo di specificità perché, quanto alla pena, nessun motivo di gravame risulta essere stato proposto, come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appello, contenuta nella sentenza impugnata; quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen., essa si basa su pacifica giurisprudenza di legittimità, essendo, peraltro, la sentenza impugnata, pervenuta a qualificare la condotta come inquadrabile nella fattispecie di cui agli artt. 56, 625, comma secondo, n. 1, cod. pen., proprio in accoglimento del gravame sul punto; Con memoria la difesa del ricorrente ha, tuttavia, eccepito la prescrizione del reato, che risulta maturata in data 05/11/2020, atteso che al termina massimo di prescrizione, pari ad anni sei mesi sette, occorre aggiungere la sospensione dal 16/04/2014 al 21/05/2014 su istanza di rinvio delle parti, sicché la prescrizione risulta maturata in epoca precedente la pronuncia della sentenza di condanna.

Rilevato pertanto, che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinti per prescrizione.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso il 9 marzo 2022 li Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi. 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della sussistenza della contestata circostanza aggravante e della determinazione della pena, è privo di specificità perché, quanto alla pena, nessun motivo di gravame risulta essere stato proposto, come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appello, contenuta nella sentenza impugnata; quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen., essa si basa su pacifica giurisprudenza di legittimità, essendo, peraltro, la sentenza impugnata, pervenuta a qualificare la condotta come inquadrabile nella fattispecie di cui agli artt. 56, 625, comma secondo, n. 1, cod. pen., proprio in accoglimento del gravame sul punto; Con memoria la difesa del ricorrente ha, tuttavia, eccepito la prescrizione del reato, che risulta maturata in data 05/11/2020, atteso che al termina massimo di prescrizione, pari ad anni sei mesi sette, occorre aggiungere la sospensione dal 16/04/2014 al 21/05/2014 su istanza di rinvio delle parti, sicché la prescrizione risulta maturata in epoca precedente la pronuncia della sentenza di condanna. Rilevato pertanto, che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinti per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso il 9 marzo 2022 li Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi. 1
Sentenza Cassazione n. 19095/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris