CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 giugno 2025
Cassazione n. 20712/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.12806/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ’ avv . [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e [OSCURATO:PERSONA] , in proprio,con domicilio digitale ex lege -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 625 del 28/3/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ; [OSCURATO:PERSONA] nell’aprile 2017 la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. agiva in executivis contro [OSCURATO:PERSONA].IN.R.E.S. – [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione pignorando il presunto credito vantato nei confronti del Comune di Villafrati, coinvolto nel processo esecutivo in qualità di terzo pignorato; il Comune, con la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., negava l’esistenza di qualsivoglia rapporto obbligatorio con il Consorzio; ciononostante, il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emetteva un provvedimento di assegnazione del credito in favore della [OSCURATO:PERSONA]; avverso tale ordinanza il Comune proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., deducendo l ’ inesistenza del debito, l’illegittimità dell’assegnazione e l’impignorabilità delle somme ai sensi dell’art. 159 del T.U.E.L.; col provvedimento del 3/12/2017, il giudice dell’esecuzione respingeva l’istanza di sospensione della procedura esecutiva e disponeva l’introduzione del giudizio di merito; con la sentenza n. 557 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] così provvedeva: «in accoglimento dell’opposizione, previo accertamento dell’inesistenza dei rapporti di credito-debito tra il CO.IN.RES. in liquidazione e il Comune di Villafrati, in persona del sindaco pro-tempore, così come dedotti nell’atto di pignoramento e, pertanto, dell’inesistenza del credito della società opposta verso il Comune, dichiara l’illegittimità dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] limitatamente alla posizione del Comune di Villafrati, disponendone l’annullamento»; nelle more del citato giudizio ex art. 617 c.p.c., in data 17/1/2018, la [OSCURATO:PERSONA] aveva notificato al Comune un atto di pignoramento presso terzi, fondato sull’ordinanza di assegnazione che era già stata oggetto di opposizione; il Comune proponeva opposizione anche avverso tale atto; il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarava l’improcedibilità dell’esecuzione; il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 322/2020, respingeva l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso il predetto provvedimento; in data 31/5/2018, la [OSCURATO:PERSONA] notificava al Comune un altro atto di pignoramento (identico al precedente), anch’esso fondato sull’ordinanza di assegnazione del 23/7/2017; il terzo pignorato (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) rendeva dichiarazione negativa; il Comune proponeva opposizione esecutiva; sospesa la procedura (con provvedimento del 19/8/2018) e introdotto il giudizio di merito, con la sentenza n. 1001 del 23/1/2019, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accertava l’inesistenza di rapporti di debito/credito tra il Comune opponente e il Consorzio (debitore principale) CO.IN.R.E.S. e, accogliendo l’opposizione, dichiarava l’insussistenza del diritto di agire in executivis in capo alla [OSCURATO:PERSONA]; quest’ultima impugnava la decisione e la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 625 del 28/3/2023, accoglieva il gravame, riformava la decisione di primo grado e dichiarava inammissibile l’opposizione all’esecuzione («Data la sussistenza di un provvedimento giudiziale di assegnazione del credito, conclusivo della procedura esecutiva, l’opposizione all’esecuzione è consentita soltanto per opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, quale per esempio un’estinzione del debito successiva all’ordinanza di assegnazione, oppure per contestare una pretesa (non contemplata dall’ordinanza di assegnazione, ma) azionata col precetto, quale l’eccesso degli importi intimati per spese e competenze. … Il che, tuttavia, non è ciò che il Comune di Villafrati ha contestato, avendo l’Ente proposto opposizione all’esecuzione per far valere, in contrasto con il provvedimento di assegnazione del credito, l’inesistenza di una propria posizione debitoria verso CO.IN.R.E.S. o comunque la concreta e attuale non azionabilità in executivis del corrispondente diritto di credito di quest’ultimo. Alla luce di quanto sin qui chiarito, l’opposizione all’esecuzione promossa dal Comune di Villafrati non può che essere respinta.»); regolava altresì le spese di entrambi i gradi a favore dell’appellante; avverso tale decisione il Comune di Villafrati proponeva ricorso per cassazione, fondato su due motivi; resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.); resisteva con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (procuratore distrattario nell’appello); [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. depositava memoria ex art. 380 - bis.1, comma 1, c.p.c.; l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva rinviata ex officioalla data odierna; all’esito della camera di consiglio del 12/6/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il Comune ricorrente deduce: «Falsa applicazione delle norme di diritto con riferimento agli artt. 615 e 617 c.p.c. … preme evidenziare come l’ordinanza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] … di assegnazione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del credito pignorato nella misura di euro 325.802,07 (oltre interessi e spese) veniva tempestivamente e ritualmente opposta nel termine di venti giorni dal Comune di Villafrati - nella qualità di terzo pignorato - mediante un giudizio di opposizione agli atti esecutivi che si concludeva con la sentenza n 557/2020 pubbl. il 11.09.2020 (RG n 383/2018) (non gravata e passata in autorità di cosa giudicata).Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la predetta sentenza nr 557/2020 in accoglimento dell’opposizione promossa dal Comune di Villafrati, previo accertamento dell’inesistenza dei rapporti di credito – debito tra il CO.IN.R.ES in liquidazione ed il Comune di Villafrati così come dedotti nell’atto di pignoramento, e pertanto dell’inesistenza del credito della società opposta verso il Comune, dichiarava l’illegittimità dell’ordinanza di assegnazione del 23.07.2017. …»; la parte ricorrente deduce che la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 557 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] –che ha annullato l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] impiegata come titolo esecutivo –è passata in giudicato, ma la copia autentica del provvedimento è priva della certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c.; si pongono perciò due questioni, rilevabili d’ufficio, sulle quali il Collegio ritiene necessario sollecitare il contraddittorio in pubblica udienza; in primis, occorre stabilire se sia sufficiente la pronuncia di primo grado di annullamento del titolo esecutivo per determinarne la caducazione oppure se – in ragione della peculiare natura dell’opposizione exart. 617 c.p.c., quella di giudizio demolitorio che si conclude con una sentenza costitutiva –sia indispensabile il passaggio in giudicato della decisione affinché l’annullamento produca i suoi effetti; poi, qualora si acceda a questo secondo indirizzo, ci si deve domandare se, in assenza di esplicite contestazioni avversarie, la certificazione exart. 124 disp. att. c.p.c. sia comunque indispensabile per dimostrare la formazione del giudicato sull’insussistenza del titolo; si riscontrano, su quest’ultimo punto, divergenti indirizzi giurisprudenziali: secondo Cass. Sez. 3, 05/02/2025, n. 2827, Rv. 674034-01, la produzione della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. non è indispensabile, potendosi dimostrare in altro modo l’inutile decorso dei termini per l’impugnazione (analogamente, Cass. Sez. 6, 11/06/2021, n. 16589, Rv. 661485-01); secondo Cass. Sez. 3, 28/12/2023, n. 36258, Rv. 669781-01, l a parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l’onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest’ultima ammetta esplicitamente l’intervenuta formazione del giudicato esterno; pertanto, al fine di un compiuto esame del ricorso, appare necessario disporre il rinvio della presente causa alla pubblica udienza della Sezione; p. q. m. la Corte rinvia la