CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 19005/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28996/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 106, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’URSO chela rappresenta e difende + -ricorrente- contro DELL'[OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2847/2017 depositata il22/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Per quanto qui rileva, la Corte d’appello di Milano ha accolto in parte l’appello proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale della stessa città, di rigetto della domanda di riduzione per lesione di legittima, proposto dall’attuale ricorrente contro la propria madre [OSCURATO:PERSONA]Agnolo, in relazione alla successione testamentaria di [OSCURATO:PERSONA], padre dell’attrice e coniuge della convenuta. Per la cassazione della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base un unico motivo. L’intimata non ha svolto difese. La ricorrente, con atto depositato il 16 marzo 2022, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo nel frattempo deceduta la convenuta, “con la conseguenza che i beni delle defunta sono confluiti a quelli della ricorrente”; ha prodotto il certificato di morte e ha chiesto ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, eseguita in proprio favore sull’immobile oggetto della domanda. In considerazione di tale richiesta, proveniente dalla ricorrente, esclusiva titolare dell’interesse, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza del medesimo interesse (Cass. n. 25625/2020). Inoltre, n on ci sono ostacoli che impediscano di dare seguito all’istanza di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, provenendo la richiesta dalla parte in favore della quale la stessa trascrizione fu a suo tempo eseguita. L’ipotesi verificatasi nella specie , infatti, è assimilabile a quella della estinzione per rinunzia , espressamente regolata dal comma secondo dell'art. 2668 c.p.c. (Cass. n. 5587/2007), nella quale si ammette che la cancellazionedella trascrizione della domanda giudiziale possa essere ordinata anche nel giudizio dicassazione (Cass. n. 18741/2016; n. 34609/2021). Nulla sulle spese. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, eseguita in favore della ricorrente presso l’Agenzia del Territorio, Servizio di [OSCURATO:PERSONA] di Milano1 il l’11 gennaio 2013 al n. 1146 di formalità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civ