CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 31159/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13756-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentata e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]f ERI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - it avverso la sentenza n. 467/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: la Corte d'appello di Torino, a conferma della sentenza del Tribunale di Alessandria, ha accolto la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l'accertamento del proprio diritto ad accedere alla pensione anticipata di vecchiaia, ai sensi del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, in ragione dell'accertato requisito sanitario valutato secondo la previsione della legge n. 118 del 1971, dichiarando il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a percepire la pensione di vecchiaia a far data dalla presentazione della domanda; la cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO che: con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 3), c.p.c., l'INPS contesta la violazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122", propugnando un'interpretazione letterale della normativa che, nel richiamare le pensioni di vecchiaia e fissare, rispetto ad esse, le relative "finestre" di pensionamento, non distingue le pensioni anticipate, mentre il riferimento delle finestre alle regole proprie degli "specifici Ric. 2021 n. 13756 sez. Mi_ - ud. 13-07-2022 -2.- ordinamenti" dovrebbe essere inteso come inerente anche il regime della pensione anticipata per gli invalidi; il motivo è fondato; alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità vanno incluse nel meccanismo delle finestre mobili di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, conv. con modif. dalla L. n. 122 del 2010 (ex plurimis, cfr. Cass. n. 29191 e n. 32591 del 2018, Cass. n. 31001 del 2019); questa Corte ha affermato che il D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 5, conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011, che ha eliminato la suindicata disciplina delle decorrenze a partire dal 1 gennaio 2012, non è applicabile al caso in esame, atteso che l'intervento modificativo ha riguardato esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile, dai successivi commi della stessa norma, i quali non menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità; in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità; La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di