CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14266/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
verso la sentenza n. 1427/2022 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 04/01/2022 R.G.N. 198/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17376/2022Numero sezionale 1705/2026Data pubblicazione 14/05/20261. La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n. 1427/2021,pronunciandosi in sede di rinvio disposto da questa Corte conordinanza n. 28413/2020 con oggetto la sentenza n. 2000/2014della medesima Corte d'Appello, di conferma della sentenza delTribunale del lavoro di Palermo n. 2979/2012, nel giudizioriassunto da [OSCURATO:PERSONA] contro l’[OSCURATO:PERSONA] epigrafe, confermava nei sensi di cui in motivazione lasentenza di primo grado.2. Con la prima sentenza d’appello, la Corte di Palermoaveva confermato la sentenza del Tribunale della stessa cittàcon la quale era stata rigettata la domanda di pagamentodell'indennità di coordinamento proposta da [OSCURATO:PERSONA] DiLorenzo nei riguardi dell'[OSCURATO:PERSONA] di cui eradipendente perché, pur essendo egli posizionato in fascia D epur risultando provato che avesse svolto fin dal 1999 attività dicoordinamento dei tecnici della radiologia medica, il dirittorivendicato non poteva essere riconosciuto, perché le mansioninon erano state svolte su incarico di soggetto titolare del potereconformativo delle sue prestazioni.3. La pronuncia rescindente di questa Corte aveva osservato(richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità inmateria) che, in tema di indennità per incarico di coordinamentoprevista dall'art. 10, comma 3, del CCNL [OSCURATO:PERSONA] economico 2000-2001, stipulato il 20 settembre 2001,la disposizione contrattuale collettiva si interpreta nel senso che,ai fini del menzionato trattamento economico, il conferimentodell'incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formalerichiedono che di tale incarico vi sia traccia documentale, cheesso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere diNumero registro generale 17376/2022Numero sezionale 1705/2026conformare la prestazione lavorativa del dipendente,N uem eroc hdi era ccolta generale 14266/2026Data pubblicazione 14/05/2026abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonchédel personale, restando esclusa la possibilità perl'Amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprieulteriori determinazioni di natura discrezionale (Cass. n.10009/2010, n. 11199/2014, n. 16589/2014, n. 18679/2015);nel caso in esame, la prima sentenza di appello, affermando cheil conferimento dell'incarico ed il suo riconoscimento formale daparte del Primario e direttore del reparto (che senza dubbio èmunito dei poteri conformativi del personale ad esso sottoposto)non sarebbero stati idonei all'attribuzione del diritto, per il qualesarebbe stato necessario un atto dell'organo preposto adesprimere la volontà dell'ente ed a stabilire il relativo impegnofinanziario, si era discostata da tale consolidato orientamento eandava dunque cassata, con rinvio della causa alla medesimaCorte d'Appello, in diversa composizione, per decidere4. Con la seconda sentenza d’appello, la Corte di Palermodava atto che il direttore dell'U.O Radiologia dell'epoca eratitolare del potere conformativo delle prestazioni di lavoro degliaddetti alle medesime unità e dunque soggetto abilitato aconferire un incarico di coordinamento ai sensi per gli effetti dicui all'art. 10 CCNL cit.; osservava che, a tale stregua, occorrevaverificare se fosse stato effettivamente conferito un formaleincarico di coordinamento o ne fosse stato riconosciuto con attoformale lo svolgimento; riteneva che l'attestazione del direttore1.9.2002 di aver assegnato l'incarico di coordinare l'attività deitecnici di radiologia medica del Padiglione geriatrico non fornisseprova documentale dell'avvenuto conferimento di un incaricoformale; riteneva che era, quindi, da ricercare aliunde la provadell'effettivo svolgimento delle funzioni di coordinamento,Numero registro generale 17376/2022Numero sezionale 1705/2026valutando la prova testimoniale; riteneva, alla luNcuem erod dei ral ccolta generale 14266/2026Data pubblicazione 14/05/2026complessivo compendio probatorio, che l'attività organizzativasvolta dal dipendente nell'ambito del solo Padiglione geriatricodel servizio di Radiologia non avesse assunto le caratteristicheproprie della funzione di coordinamento delineata nell'art. 10,in ragione non solo della limitata complessità di tale attivitàorganizzativa, circoscritta a un solo padiglione, ma anche epiuttosto per il difetto dell'imprescindibile caratteredell'autonomia e dell'assunzione di responsabilità del propriooperato espressamente richiesto dalla norma contrattualecollettiva e dal carattere non autonomo del settore di Radiologiageriatrica, ricavandone conferma del carattere ausiliario dellemansioni organizzative svolte, facenti capo all'unicocoordinatore formalmente designato per l'intera unità.5. Per la cassazione della seconda sentenza d’appello ricorreil lavoratore con due motivi, illustrati da memoria; non si ècostituita l’[OSCURATO:PERSONA] nel presente giudizio dilegittimità.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione,errata e falsa interpretazione dell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 10,commi 2 e 3 del CCNL 2000-2001 e del successivo triennio2002-2005, e omessa, insufficiente e contraddittoriamotivazione circa un fatto decisivo per il giudizio. Sostiene cheil giudice del rinvio ha rigettato le domande fornendoun’interpretazione limitata e contraddittoria del principio didiritto statuito dalla Corte di Cassazione nel caso di specie,utilizzando e richiamando solo parzialmente alcune provetestimoniali assunte nel giudizio dinanzi al Tribunale e nonNumero registro generale 17376/2022Numero sezionale 1705/2026tenendo conto della documentazione esistente nel fascicNoumloer od dei ral ccolta generale 14266/2026Data pubblicazione 14/05/2026giudizio di merito circa lo svolgimento dal 1999 di attività dicoordinatore su incarico del primario dell’unità competente.2. Il motivo non è fondato nella parte in cui denuncia laviolazione dell’art. 384 c.p.c., in quanto il giudice del rinvio si èrescindente, circa i requisiti del conferimento dell'incarico dicoordinamento o della sua verifica, con particolare riguardo allatitolarità del potere conformativo della prestazione lavorativadel dipendente anche in capo al primario del reparto diassegnazione.3. Il motivo risulta inammissibile per il resto, perché ilgiudice del rinvio, attenutosi a tale principio, ha poi esaminatole questioni assorbite, escludendo, nel merito, che l’incaricoespletato fosse di coordinamento, valutandolo di naturaausiliare, sulla base della valutazione delle risultanzeprocessuali (documenti e testimonianze), non rivalutabili inquesta sede.4. Infatti, spettano al giudice di merito la selezione evalutazione delle prove a base della decisione, l’individuazionedelle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione diprevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, lafacoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, larilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ognimezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o dienunciare specificamente che la controversia può essere decisasenza necessità di ulteriori acquisizioni, posto che il giudizio diCassazione non è strutturato quale ulteriore grado di merito, nelquale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisioneimpugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v. Cass. n.27415/2018, n. 29730/2020, n. 20553/2021, n. 5412/2025).Numero registro generale 17376/20225. Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce violazioneN, umero sezionale 1705/2026Numero di raccolta generale 14266/2026errata e falsa applicazione degli artt. 91 e 385, terzo comma,Data pubblicazione 14/05/2026c.p.c.; afferma che il giudice del rinvio, nel regolamentare lespese di giudizio, non ha considerato che, nel precedentegiudizio innanzi a questa Corte, a risultare soccombente erastata l’Azienda sanitaria.6. Il motivo non è fondato.7. In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui lacausa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese delgiudizio di legittimità, si deve attenere al principio dellasoccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttostoche ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché nondeve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase delgiudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, puòlegittimamente pervenire ad un provvedimento dicompensazione delle spese, totale o parziale, ovvero,addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio dicassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - alrimborso delle stesse in favore della controparte (Cass. S.U. n.32906/2022; cfr. anche Cass. n. 4818/2026, n. 16645/2025, n.15506/2018).8. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presentegiudizio, stante la mancata costituzione della controparte. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo aNumero registro generale 17376/2022Numero sezionale 1705/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il Nriucmoerros doi r,a ccolta generale 14266/2026Data pubblicazione 14/05/2026a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale dell’8 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]