CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 novembre 2024
Cassazione n. 23830/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale (r.g.n. 4312/2025), relativo alla pronuncia della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 28212/2024, depositata il 4 novembre 2024, resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nei confronti dell’ordinanza di questa Corte n. 28212/2024, pubblicata in data 4 novembre 2024, è stato promosso d’ufficio il procedimento di correzione di errore materiale. La correzione va disposta, avendo l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiarato nel controricorso di avere anticipato le spese del giudizio e avendo chiesto l’attribuzione delle medesime, attribuzione che non è stata disposta con l’ordinanza sopra richiamata. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (come hanno da ultimo precisato le sezioni unite di questa Corte “nel procedimento dicorrezione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione dellespese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art.91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica”, così Cass., sez. un., n. 29432/2024). P.Q.M La Corte dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 28212/2024 sia corretto aggiungendo alla fine del primo paragrafo la locuzione «da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è dichiarato antistatario». Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della seconda sez