CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13135/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5185-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale ex liquidatore e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1296/04/2019 della Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che: 1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un diniego di rimborso IVA che la società contribuente Figli di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., cessata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva presentato per l'anno d'imposta 2006, la CTP di Bologna accoglieva il ricorso della contribuente e la CTR rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate che impugnava la sentenza d'appello dinanzi a questa Corte che, con ordinanza n. 26937 del 2017, depositata in data 14/11/2017, cassava la sentenza d'appello e rinviava la causa alla Commissione tributaria regionale territorialmente competente per nuovo esame. 2. La Corte ha affermato che la CTR si era posto in contrasto con il principio affermato da Cass. n. 18427 del 26/10/2012, secondo il quale «Incombe sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di un credito d'imposta, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza del credito, e, a tal fine, non è sufficiente l'esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché il credito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che non aveva riconosciuto crediti vantati a titolo di IVA ed IRPEG in una precedente dichiarazione, e riportati a nuovo nella successiva a fini di compensazione, rilevando che il contribuente avrebbe dovuto fornire la prova dell'esistenza degli stessi mediante esibizione del registro IVA delle vendite e del bilancio di esercizio, non essendo sufficiente la produzione della copia della dichiarazione)», ed ha rilevato che i giudici di appello si erano limitati ad affermare che il credito oggetto della lite doveva essere rimborsato ancorché non compilato il mod. VR, ma senza rilevare alcunché circa l'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla società contribuente del fatto costitutivo del credito medesimo a fronte della sua contestazione da parte dell'Ente impositore. 3. Quindi, sul rilievo che nella specie non poteva «considerarsi affatto "cristallizzato" il credito di rimborso IVA dal decorso del termine per l'accertamento né [poteva] attribuirsi valore "confessorio" alla comunicazione, fatta dall'Ente impositore, di regolarità della dichiarazione fiscale sulla quale poggia[va] formalmente la domanda di rimborso in esame», affermava che la società contribuente, che ne era onerata, nel giudizio di rinvio avrebbe dovuto «comprovare la sussistenza sostanziale ed in concreto della pretesa creditoria azionata». 4. Riassunta la causa dinanzi alla CTR dell'[OSCURATO:PERSONA], questa con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l'appello della contribuente sostenendo che la stessa non aveva provato l'esistenza del credito chiesto a rimborso non avendo prodotto il registro IVA degli acquisti e delle vendite relative all'anno d'imposta 2006 e ritenendo insufficiente «il richiamo alla delibera di approvazione di un bilancio che se non impugnata si intende accettato dai soci ma che certo non dimostra nei confronti dell'amministrazione finanziaria l'esistenza del (contestato) credito per rimborso IVA». 5. Avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l'intimata con controricorso. 6. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. 7. La ricorrente ha depositato memoria.Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 63 del digs. n. 546 del 1992, censurando al sentenza d'appello là dove aveva affermato che «la ricorrente in riassunzione non allega (se non in termini estremamente generici) né prova i fatti costitutivi posti a fondamento dell'affermata pretesa creditoria, essendosi limitata a richiamare i documenti già prodotti con l'originario ricorso», sostenendo che nel giudizio di rinvio le era comunque preclusa la produzione di documenti ulteriori rispetto a quelli già presenti in giudizio. 2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 30 del d.P.R. n. 633 del 1972. 2.1. Sostiene che, in base al disposto di cui al citato art. 30, il diritto al rimborso del credito IVA in ipotesi di cessazione dell'attività spetti automaticamente al contribuente non essendo assoggettato ad alcun vincolo. 2.2. Sostiene, inoltre, che la pretesa creditoria può essere dimostrata, non solo attraverso la produzione dei registri IVA, ma anche attraverso il bilancio che, nel caso di specie, era stato «allegato fin dal primo grado di giudizio e non tenuto in alcuna considerazione dai giudici del rinvio». 3. Il secondo motivo, che va esaminato preliminarmente, è infondato ed inammissibile. 4. E' infondato là dove si sostiene che il diritto al rimborso, in ipotesi di cessazione dell'attività, spetti «automaticamente», ponendosi tale tesi in contrapposizione con il consolidato orientamento di questa Corte fatto proprio dall'ordinanza di cassazione con rinvio ed in esso richiamato (cfr. Cass. n. 18427 del 2012; conf. Cass. n. 1822 del 2019).5. Con riferimento, invece, all'idoneità della delibera di approvazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto, prodotto in giudizio dalla contribuente, a provare l'esistenza del credito IVA, il motivo in esame è, per un verso, inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto nel ricorso e nemmeno allegato allo stesso i predetti documenti, così da impedire il necessario vaglio di fondatezza della censura, e omettendo pure di indicare dove il documento sarebbe rintracciabile (Cass. n. 28184 del 2020), per altro verso è infondato avendo la CTR escluso, con motivazione non censurata (nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), l'idoneità dei predetti documenti a dimostrare nei confronti dell'amministrazione finanziaria l'esistenza del credito chiesto a rimborso. 5.1. Al riguardo va osservato che la ricorrente anche nella memoria insiste nel sostenere di aver provveduto a produrre il bilancio nel giudizio di primo grado, contraddicendosi però là dove asserisce di aver prodotto in giudizio il solo verbale di assemblea di approvazione del predetto bilancio (memoria, pag. 11). 6. Il primo motivo resta assorbito. 7. In estrema sintesi il ricorso va rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese sostenute dalla controricorrente nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. rigetta il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma in data 09/03/2022