CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13763/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 26 febbraio 2025, il Tribunale di sorveglianza diCatania aveva disposto, ai sensi dell’art. 54, comma 3, Ord. pen., la revoca dellaliberazione anticipata concessa a [OSCURATO:PERSONA], per 23 semestri, conordinanze del Magistrato di sorveglianza di Spoleto in data 21 luglio 2008 inrelazione al periodo dal 18 gennaio 2005 al 18 gennaio 2007, del Magistrato disorveglianza di L’Aquila in data 11 aprile 2012 e 26 novembre 2012 in relazione alperiodo dal 4 novembre 2008 al 4 novembre 2012, del Magistrato di sorveglianzadi Catania in data 19 agosto 2015 in relazione al periodo dal 16 marzo 1988 al 30marzo 1988, dal 22 luglio 1988 al 3 marzo 1993, dal 5 novembre 2012 al 6 agosto2013. [OSCURATO:PERSONA], infatti, era stato condannato, per fatti commessi durantel’esecuzione della pena determinata con il provvedimento di cumulo emesso dallaProcura della Repubblica presso il Tribunale di Catania in data 14 agosto 2014,dapprima con sentenza della Corte di appello di Catania in data 14 febbraio 2013,irrevocabile il 3 luglio 2014, per avere commesso il reato di associazione di tipomafioso dal 2008 all’ottobre 2009 (con condanna alla pena di 2 anni e 8 mesi direclusione applicata quale aumento in continuazione) e, successivamente, consentenza della Corte di appello di Catania in data 9 dicembre 2020, irrevocabile il24 marzo 2022, per avere commesso lo stesso reato, con il ruolo di promotore,dal maggio 2012 al gennaio 2017 (con condanna alla pena di 13 anni e 4 mesi direclusione).1.1. Con sentenza n. 20879 in data 29 maggio 2025, la Prima Sezione dellaCorte di cassazione annullò l’ordinanza, rilevando che la mancanza dipartecipazione all’opera di rieducazione era stata desunta, in automatico,dall’esistenza delle nuove condanne per fatti commessi mentre [OSCURATO:PERSONA] sitrovava in esecuzione della pena, senza verificare se, in concreto, la condotta deldetenuto fosse incompatibile con il mantenimento del beneficio.1.2. Con ordinanza in data 15 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza diCatania, pronunciandosi in sede di rinvio, ha nuovamente disposto la revoca dellaliberazione anticipata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] di merito ha premesso che [OSCURATO:PERSONA] ha fatto parte del clan mafiosodenominato Cappello -Bonaccorsi sin dal 1988 e 1990, venendo, poi, condannatoper il delitto di associazione mafiosa, commesso fino al 1992, per detenzioneillegale di armi clandestine e ricettazione, commessi nel 1996, con l’aggravantedell’art. 7, d.l n. 152 del 1991, per associazione mafiosa, commessa fino alfebbraio 1995 e, ancora per lo stesso reato, commesso, unitamente ai delittiprevisti dagli artt. 73 e 74, d.P.R. n. 309 del 1990, fino al luglio 1997. Inoltre, hadato atto che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, sempre per il delitto previsto dall’art.416-bis cod. pen., con la sentenza della Corte di appello di Catania del 14 febbraio2013, per fatti commessi dal luglio 2008 all’ottobre 2009; nonché con la sentenzadella Corte di appello di Catania del 9 dicembre 2020 per fatti commessi in Cataniadal maggio 2012 al gennaio 2017.Su tali premesse, il Tribunale ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], come attestato dallecinque condanne per il delitto previsto dall’art. 416-bis cod. pen., abbia fatto partedell’associazione mafiosa denominata clan Cappello-Bonaccorsi in manieraininterrotta, dal 1992 al gennaio 2017, riportando alcune condanne anche in epocasuccessiva alla fruizione della liberazione anticipata accordatagli durante i periodidi detenzione, sicché la restrizione in carcere non avrebbe sortito alcun effetto sulpiano della riabilitazione. Per tale ragione, dal momento che, dopo la concessionedi 23 semestri di liberazione anticipata, [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna alla penadi 13 anni e 4 mesi di reclusione per avere partecipato, in qualità di promotore,dirigente o organizzatore, a un’associazione mafiosa, l’ordinanza ha escluso cheegli abbia partecipato all’opera di rieducazione, nel periodo detentivo in cui gli erastato il beneficio della riduzione della pena.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avversol’ordinanza emessa in sede di rinvio per il tramite dei difensori di fiducia, Avv.tiSalvatore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unico motivo diimpugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per lamotivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erroneaapplicazione dell’art. 54, comma 3, Ord. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che il Tribunale disorveglianza abbia revocato il beneficio per avere [OSCURATO:PERSONA] partecipatoall’associazione mafiosa in maniera ritenuta continuativa dal luglio 1998 al 2017,come attestato dal provvedimento di riconoscimento della continuazione inexecutivis, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., con ordinanza della Corte diappello di Catania del 17 aprile 2025. Tuttavia, dal provvedimento di cumuloemesso il 9 maggio 2025 dalla Procura generale presso la Corte di appello diCatania emergerebbe che la sentenza ivi riportata al n. 4, emessa dalla Corte diassise di Catania il 23 marzo 1993, individui la data del primo reato associativonel 1 febbraio 1992. E dal momento che l’art. 54, comma 3, Ord. Pen. prevede lapossibilità di revocare la liberazione anticipata quando chi ne abbia beneficiatocommetta, successivamente, un “delitto non colposo” per il quale riporti condannairrevocabile, occorrerebbe verificare se il nuovo reato sia stato effettivamenterealizzato dopo la concessione del beneficio, ma anche, secondo il consolidatoorientamento di legittimità, se la pena in relazione alla quale esso è statoaccordato fosse già stata integralmente espiata al momento della commissione delfatto, eventualmente procedendo allo scioglimento del cumulo, essendonecessario verificare quale condanna fosse in esecuzione al momento dellacommissione del nuovo delitto, non potendo la revoca incidere su benefici concessiin relazione a pene diverse da quelle nel corso della cui esecuzione è realizzata lacondotta criminosa. Ciò che l’ordinanza impugnata non avrebbe compiuto.Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente esteso il tempus commissi delicti apartire dal provvedimento della Corte di appello di Catania del 17 aprile 2025,emesso ex art. 671 cod. proc. pen., con cui era stata riconosciuta l’esistenza dellacontinuazione tra i vari delitti di partecipazione ad associazione mafiosa, laddovel’epoca della loro consumazione, come irrevocabilmente accertata nel giudizio dicognizione, non potrebbe essere modificata a seguito del riconoscimento dellacontinuazione.3. Con requisitoria scritta in data 8 gennaio il Procuratore generale pressoquesta Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito riportati.2. Va premesso che in base all’art. 54, comma 3, Ord. pen. «la condanna perdelitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione successivamente allaconcessione del beneficio ne comporta la revoca». Tale disposizione è statadichiarata incostituzionale con la sentenza n. 186 del 1995 della Cortecostituzionale, secondo cui alla condanna riportata dal detenuto per nuovi delitticommessi durante o dopo la detenzione non può conseguire automaticamente larevoca della liberazione anticipata, la quale, pertanto, deve essere oggetto diconcreta valutazione da parte del tribunale di sorveglianza (in termini, v. Sez. 1,n. 45342 del 10/09/2019, Ferrari, Rv. 277789 - 01; Sez. 1, n. 16784 del07/04/2010, Balsamo, Rv. 246946 - 01).2.1. Dalla formulazione testuale della norma si ricava che la revoca delbeneficio, può essere disposta, nella sua interezza (Sez. 1, n. 41347 del15/10/2009, Mangiafico, Rv. 245076 - 01; Sez. 1, n. 38332 del 05/06/2014,Hamdi, Rv. 260595 - 01; Sez. 1, n. 43943 del 18/10/2001, Cambareri, Rv. 220146- 01; Sez. 1, n. 2457 del 24/05/1994, Tozzi, Rv. 198343 - 01; Sez. 1, n. 2809 del14/06/1993, Della Fortuna, Rv. 195668 - 01; Sez. 1, n. 3390 del 17/09/1992,Taormina, Rv. 192054 - 01; Sez. 1, n. 672 del 01/03/1988, Prioni, Rv. 178019 -01), quando: a) nel corso dell’esecuzione della pena o delle pene concorrenti,eventualmente unificate in un provvedimento di cumulo, in relazione alla quale siastata concessa la liberazione anticipata, sia stato commesso un delitto non colposo(dovendo intendersi, con l’espressione «nel corso dell’esecuzione» dell’art. 54,comma 3, Ord. pen., la pendenza del rapporto esecutivo, indipendentemente dallasua temporanea sospensione o dal suo svolgimento in forme alternative alladetenzione: così Sez. 1, n. 14362 del 19/12/2000, dep. 2001, Latri, Rv. 218548 -01); b) la commissione del delitto sia successiva alla concessione del beneficio darevocare; c) la responsabilità del condannato per tale delitto sia stata accertatacon sentenza passata in giudicato (Sez. 1, n. 41750 del 16/09/2013, Attanasio,Rv. 257226 - 01; Sez. 1, n. 1192 del 19/03/1993, Moreddu, Rv. 193726 - 01;Sez. 1, n. 104 del 18/01/1979, Critelli, Rv. 141197 - 01), anche se intervenutadopo la scadenza della pena nel corso della cui esecuzione sia stato concesso ilbeneficio (Sez. 1, n. 1070 del 17/11/2005, dep. 2006, Grado, Rv. 233323 - 01;Sez. 1, n. 4133 del 13/10/1993, dep. 1994, Inserra, Rv. 197473 - 01).Viceversa, nel caso differente in cui il delitto non colposo sia stato commessodopo la cessazione dell’esecuzione della pena nel corso della quale è stataconcessa la liberazione anticipata, la revoca non può essere disposta (Sez. 1, n.1070 del 17/11/2005, dep. 2006, Grado, in motivazione; Sez. 1, n. 2354 del20/05/1991, Bocchini, Rv. 187487 - 01). Parimenti, la revoca non può concernerela liberazione anticipata concessa in relazione a semestri successivi alla data dicommissione del nuovo delitto (Sez. 1, n. 659 del 12/03/1990, Filizzola, Rv.183958 - 01).2.2. Nell’ipotesi in cui la liberazione anticipata sia stata concessa durantel’esecuzione di una pena determinata con un provvedimento di unificazione di peneconcorrenti (cd. cumulo), occorre, poi, distinguere due situazioni.Qualora il condannato commetta un delitto non colposo mentre sono in corsodi esecuzione più condanne ricomprese nel cumulo, il provvedimento di revoca exart. 54, comma 3, Ord. pen., se adottato mentre è ancora in corso l’espiazione,deve investire tutte le riduzioni concesse in relazione all’intero arco temporale diesecuzione delle pene concorrenti, in ossequio al principio della unitarietà delrapporto esecutivo di cui all’art. 76 cod. pen., secondo cui tutte le pene della stessaspecie si considerano eseguite contemporaneamente (Sez. 1, n. 33139 del10/09/2025, F., Rv. 288531 - 01).Viceversa, quando il rapporto esecutivo si sia esaurito per intervenutaespiazione della pena, occorre procedere allo scioglimento del cumulo perverificare quale condanna fosse in esecuzione al momento della concessione dellaliberazione anticipata e al momento della commissione del nuovo delitto (Sez. 1,n. 32412 del 26/01/2016, Caponnetto, in motivazione; Sez. 1, n. 1070 del17/11/2005, dep. 2006, Grado, Rv. 233323 - 01; Sez. 1, n. 2354 del 20/05/1991,Bocchini, Rv. 187487 - 01). In tal caso, infatti, la revoca potrà avere luogoesclusivamente in relazione alla liberazione anticipata concernente la pena che erain esecuzione nel periodo in cui è stata realizzata la nuova condotta criminosa.Ciò, in quanto il principio dello scioglimento del cumulo, ove esso si risolva avantaggio del condannato, si applica anche in tema di revoca della liberazioneanticipata e, stando al tenore letterale della legge, la revoca non può cheriguardare la pena in esecuzione al momento della commissione del nuovo delittoe non anche pene inflitte per condanne diverse da quella in relazione alla quale èstato concesso il beneficio da revocare.3. Consegue alle considerazioni già espresse che il Tribunale di sorveglianza,investito della richiesta di revoca, avrebbe dovuto: 1) identificare la vicendaesecutiva alla quale afferivano i provvedimenti di concessione della liberazioneanticipata, onde verificare se il beneficio fosse stato accordato in relazione a titoliesecutivi costituiti da sentenze o da provvedimenti di cumulo; 2) verificare se idelitti non colposi fossero stati commessi da [OSCURATO:PERSONA] durante l’esecuzione di unapena in relazione alla quale fosse stata concessa la liberazione anticipata, nonpotendo disporsi la revoca di benefici concessi in relazione a esecuzioni ormaiconcluse e non aventi una relazione con il delitto non colposo che consente larevoca; 3) procedere, se del caso, allo scioglimento del cumulo, se presente; 4)verificare la concreta incidenza dei delitti commessi sul percorso risocializzanteportato avanti dal detenuto nei 23 semestri in questione.4. L’ordinanza impugnata non ha, però, seguito la cennata sequenza, postoche non è stato chiarito a quali titoli esecutivi afferissero tutti i provvedimenticoncessivi, né quali titoli esecutivi fossero in esecuzione al momento dellacommissione dei reati associativi oggetto delle due sentenze della Corte di appellodi Catania in data 14 febbraio 2013, irrevocabile il 3 luglio 2014 e in data 9dicembre 2020, irrevocabile il 24 marzo 2022; il primo commesso da luglio 2008ad ottobre 2009, il secondo dal maggio 2012 al gennaio 2017 (e, in particolare,se, come parrebbe dal testo dell’ordinanza, il primo episodio fosse stato realmentecommesso nel corso dell’esecuzione del provvedimento di cumulo emesso dallaProcura della Repubblica presso il Tribunale di Catania in data 14 agosto 2014, puressendo ad esso assai antecedente).4.1. Inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto determinare, in maniera corretta, iltempus commissi delicti di ciascuno degli episodi ritenuti suscettibili di dar luogoalla revoca; operazione, questa, cui l’ordinanza ha proceduto con modalità noncondivisibili, delineando una condotta partecipativa enucleata, in manieraininterrotta, tra la commissione del primo delitto di partecipazione ad associazionemafiosa (la cui consumazione era iniziata nel 1992) e l’ultimo delitto associativo(la cui consumazione è, invece, cessata nel gennaio 2017).Tale ricostruzione non può, infatti, essere condivisa.In primo luogo, va osservato che il Tribunale non ha fornito una giustificazionedi tale ricostruzione, se non quella, di natura empirica ma giuridicamente noncondivisibile, di una diuturna militanza mafiosa che, però, non trovacorrispondenza nelle sentenze di condanna, le quali fanno riferimento,coerentemente con le contestazioni, a periodi ben precisi, intermezzati da altri incui la condotta partecipativa non è stata giudizialmente accertata. Va, infatti,ricordato che ai fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposocommesso nel corso dell’esecuzione della pena, il tempus commissi delicti delreato oggetto della condanna sopravvenuta deve essere individuato dal tribunaledi sorveglianza esclusivamente in base a quanto accertato dal giudice dellacognizione, non spettando al tribunale medesimo alcun autonomo potere didelimitazione temporale della condotta (Sez. 1, n. 9167 del 14/12/2022, dep.2023, Scalogna, Rv. 284511 - 01).Né potrebbe ritenersi l’esistenza di un’unica condotta associativa a partiredall’ordinanza della Corte di appello di Catania in data 2 aprile 2025 che hariconosciuto l’esistenza della continuazione tra i vari reati associativi commessi,nel tempo, da [OSCURATO:PERSONA]. Ciò in quanto l’istituto della continuazione, proprioladdove consente l’unificazione quoad penam di più reati commessi, anche intempi diversi, presuppone che essi siano distinti, pur essendo possibile ricondurlia una originaria cornice deliberativa, la quale costituisce qualcosa di differenterispetto alla ininterrotta permanenza dei reati, nella specie intervallati dasignificative cesure temporali.4.2. Se le considerazioni che precedono sembrano imporre di escludere, in ognicaso, dall’ambito di operatività della revoca il periodo di liberazione anticipatocompreso tra il 16 marzo 1988 e il 30 marzo 1988 e tra il 22 luglio 1988 e il 3marzo 1993, oggetto dell’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Catania indata 19 agosto 2015, essendo tale periodo antecedente all’ingresso di Lombardonel sodalizio mafioso, almeno per come riportato nel provvedimento, deveulteriormente osservarsi che la mancata individuazione del titolo esecutivo cuiafferivano le liberazioni anticipate e nel corso della cui esecuzione erano staticommessi i delitti suscettibili di determinare la revoca, non consente di procederea quel complesso di verifiche che è stato più sopra richiamato, non essendopossibile nemmeno verificare, in specie per i periodi più risalenti, come quello trail 3 marzo 1992 e il 3 marzo 1993, se la relativa esecuzione potesse essersi ormaiconclusa al momento in cui detti reati furono commessi.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio,al Tribunale di sorveglianza di Catania. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Catania.Così deciso il 04/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]