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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 febbraio 2024

Cassazione n. 00553/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2024 del TRIBUNALE di MODENAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 14 febbraio 2024 il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, all'esito di rito abbreviato, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 ed applicata la riduzione per il rito lo ha condannato alla pena di mesi due e giorni venti di arresto ed Euro 1000 di ammenda.

Dagli atti acquisiti al fascicolo dibattimentale é emerso che in data 11.7.2020 verso le ore 16 e 30 agenti della P.G. in forza alla Questura di Modena avevano notato la vettura Fiat modello Punto tg. [OSCURATO:TARGA] prevenire da [OSCURATO:PERSONA] e Trieste che ometteva di arrestarsi alla luce semaforica rossa procedendo la marcia verso via [OSCURATO:PERSONA].

Una volta fermato il veicolo, il conducente, identificato in [OSCURATO:PERSONA], fin da subito manifestava difficoltà nell'articolazione del discorso, pronunciava frasi sconnesse ed emanava un forte alito vinoso, circostanze che inducevano gli agenti ad effettuare accertamenti.

La prima prova eseguita alle ore 17 e 23 evidenziava un tasso alcolemico pari a 1,29 g/I; la seconda effettuata alle ore 17 e 33 dava come risultato un tasso pari a 1,29 g/I.

La vettura risultava intestata a [OSCURATO:PERSONA], madre dell'imputato deceduta nel 2019.

Sulla base di tali elementi il giudice ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi del reato contravvenzionale contestato.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Con il primo deduce la mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 111, comma 6, Cost. e 125 cod.proc.pen. sulla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.

Si assume che la sentenza impugnata risulta palesemente viziata dalla mancanza assoluta di motivazione in relazione alla richiesta di riconoscimento dell'art. 131 bis cod.pen. effettuata dal difensore in sede di conclusioni.

Con il secondo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale per mancata riduzione della pena della metà ai sensi dell'art. 442 cod.proc.pen.

Si assume che la pena base é stata diminuita non già nella misura della metà, come prescritto dall'art. 442, comma 2, cod.proc.pen. bensì nella misura di un terzo.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha. rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo é fondato.

Premesso che l'ipotesi della motivazione mancante é inquadrabile nella violazione di legge, nella specie la sentenza impugnata, pur a fronte della richiesta avanzata dalla difesa dell'imputato in sede di conclusioni all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non si é pronunciata sull'istanza de qua.

2. Del pari fondato é il secondo motivo, che in ogni caso va scrutinato nell'ipotesi in cui la predetta istanza non trovi accoglimento.

Ed invero, contravvenendo al disposto di cui all'art. 442, comma 2, cod.proc.pen. il giudice ha applicato la diminuzione di un terzo, e non già di un mezzo, pur procedendosi per una contravvenzione.

3. In conclusione la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla statuizione concernente l'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. ed all'entità della riduzione prevista per il rito abbreviato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Bologna.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente l'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. e all'entità della riduzione prevista per il rito abbreviato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2024 del TRIBUNALE di MODENAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 14 febbraio 2024 il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, all'esito di rito abbreviato, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 ed applicata la riduzione per il rito lo ha condannato alla pena di mesi due e giorni venti di arresto ed Euro 1000 di ammenda. Dagli atti acquisiti al fascicolo dibattimentale é emerso che in data 11.7.2020 verso le ore 16 e 30 agenti della P.G. in forza alla Questura di Modena avevano notato la vettura Fiat modello Punto tg. [OSCURATO:TARGA] prevenire da [OSCURATO:PERSONA] e Trieste che ometteva di arrestarsi alla luce semaforica rossa procedendo la marcia verso via [OSCURATO:PERSONA]. Una volta fermato il veicolo, il conducente, identificato in [OSCURATO:PERSONA], fin da subito manifestava difficoltà nell'articolazione del discorso, pronunciava frasi sconnesse ed emanava un forte alito vinoso, circostanze che inducevano gli agenti ad effettuare accertamenti. La prima prova eseguita alle ore 17 e 23 evidenziava un tasso alcolemico pari a 1,29 g/I; la seconda effettuata alle ore 17 e 33 dava come risultato un tasso pari a 1,29 g/I. La vettura risultava intestata a [OSCURATO:PERSONA], madre dell'imputato deceduta nel 2019. Sulla base di tali elementi il giudice ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi del reato contravvenzionale contestato. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce la mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 111, comma 6, Cost. e 125 cod.proc.pen. sulla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. Si assume che la sentenza impugnata risulta palesemente viziata dalla mancanza assoluta di motivazione in relazione alla richiesta di riconoscimento dell'art. 131 bis cod.pen. effettuata dal difensore in sede di conclusioni. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale per mancata riduzione della pena della metà ai sensi dell'art. 442 cod.proc.pen. Si assume che la pena base é stata diminuita non già nella misura della metà, come prescritto dall'art. 442, comma 2, cod.proc.pen. bensì nella misura di un terzo. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha. rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo é fondato. Premesso che l'ipotesi della motivazione mancante é inquadrabile nella violazione di legge, nella specie la sentenza impugnata, pur a fronte della richiesta avanzata dalla difesa dell'imputato in sede di conclusioni all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non si é pronunciata sull'istanza de qua. 2. Del pari fondato é il secondo motivo, che in ogni caso va scrutinato nell'ipotesi in cui la predetta istanza non trovi accoglimento. Ed invero, contravvenendo al disposto di cui all'art. 442, comma 2, cod.proc.pen. il giudice ha applicato la diminuzione di un terzo, e non già di un mezzo, pur procedendosi per una contravvenzione. 3. In conclusione la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla statuizione concernente l'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. ed all'entità della riduzione prevista per il rito abbreviato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Bologna. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente l'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. e all'entità della riduzione prevista per il rito abbreviato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d
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