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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 978/2021

ECLI:EU:T:2021:833
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TO0454_INF

Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 22 novembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] in Cambodia/Commissione (Causa T‑454/20) «Ricorso di annullamento – Politica commerciale comune – Regime generalizzato di tariffe doganali preferenziali stabilite dal regolamento (UE) n. 978/2012 – Revoca temporanea delle preferenze commerciali applicabili a taluni prodotti originari della Cambogia per via di violazioni gravi e sistematiche dei diritti dell’uomo – Mancanza di incidenza diretta – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Ricevibilità – Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 17)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale di un atto a carattere generale – Presupposti – Regolamento della Commissione che istituisce la revoca temporanea delle preferenze commerciali applicabili a taluni prodotti originari della Cambogia per via di violazioni gravi e sistematiche dei diritti dell’uomo – Ricorso di un’associazione nazionale che rappresenta gli interessi delle industrie di cui trattasi – Assenza di incidenza individuale sui membri rappresentati – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 978/2012, allegato VIII, parte A; regolamento della Commissione 2020/550, titoli 2, 3 e 4) (v. punti 18, 44, 46‑53, 64‑66)

3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale di un atto a carattere generale – Presupposti – Regolamento della Commissione che istituisce la revoca temporanea delle preferenze commerciali applicabili a taluni prodotti originari della Cambogia per via di violazioni gravi e sistematiche dei diritti dell’uomo – Ricorso di un’associazione nazionale che rappresenta gli interessi delle industrie di cui trattasi – Associazione nazionale che ha partecipato al procedimento amministrativo quale parte terza – Caratteristica insufficiente per riconoscere una legittimazione ad agire (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 978/2012, art. 19, § 7; regolamento della Commissione n. 1083/2013, art. 7, §1) (v. punti 45, 54‑59)

4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento della Commissione che istituisce la revoca temporanea delle preferenze commerciali applicabili a taluni prodotti originari della Cambogia per via di violazioni gravi e sistematiche dei diritti dell’uomo – Ricorso di un’associazione nazionale che rappresenta gli interessi delle industrie di cui trattasi – Regolamento che può influire sulla situazione sostanziale dei membri rappresentati – Criterio non decisivo (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 80‑83, 89‑90) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] in Cambodia è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0454_INF Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 22 novembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] in Cambodia/Commissione (Causa T‑454/20) «Ricorso di annullamento – Politica commerciale comune – Regime generalizzato di tariffe doganali preferenziali stabilite dal regolamento (UE) n. 978/2012 – Revoca temporanea delle preferenze commerciali applicabili a taluni prodotti originari della Cambogia per via di violazioni gravi e sistematiche dei diritti dell’uomo – Mancanza di incidenza diretta – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Ricevibilità – Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 17) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale di un atto a carattere generale – Presupposti – Regolamento della Commissione che istituisce la revoca temporanea delle preferenze commerciali applicabili a taluni prodotti originari della Cambogia per via di violazioni gravi e sistematiche dei diritti dell’uomo – Ricorso di un’associazione nazionale che rappresenta gli interessi delle industrie di cui trattasi – Assenza di incidenza individuale sui membri rappresentati – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 978/2012, allegato VIII, parte A; regolamento della Commissione 2020/550, titoli 2, 3 e 4) (v. punti 18, 44, 46‑53, 64‑66) 3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale di un atto a carattere generale – Presupposti – Regolamento della Commissione che istituisce la revoca temporanea delle preferenze commerciali applicabili a taluni prodotti originari della Cambogia per via di violazioni gravi e sistematiche dei diritti dell’uomo – Ricorso di un’associazione nazionale che rappresenta gli interessi delle industrie di cui trattasi – Associazione nazionale che ha partecipato al procedimento amministrativo quale parte terza – Caratteristica insufficiente per riconoscere una legittimazione ad agire (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 978/2012, art. 19, § 7; regolamento della Commissione n. 1083/2013, art. 7, §1) (v. punti 45, 54‑59) 4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento della Commissione che istituisce la revoca temporanea delle preferenze commerciali applicabili a taluni prodotti originari della Cambogia per via di violazioni gravi e sistematiche dei diritti dell’uomo – Ricorso di un’associazione nazionale che rappresenta gli interessi delle industrie di cui trattasi – Regolamento che può influire sulla situazione sostanziale dei membri rappresentati – Criterio non decisivo (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 80‑83, 89‑90) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] in Cambodia è condannata alle spese.
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