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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 settembre 2023

Cassazione n. 47413/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 del TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale di Brescia ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Cremona ai sensi dell'art. 444 ss. cod. proc. peli., per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., deducendo violazione di legge, per avere il Giudice omesso di disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente di guida, prevista dall'art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il ricorso è fondato.

È opportuno, preliminarmente, precisare che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 21369/2020, la cui motivazione è stata depositata in data 17/7/2020, hanno stabilito il seguente principio di diritto: «In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.» (cfr. Sez.

U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, PG c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279349, così massimata: «E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative»).

3. Ciò premesso, il Collegio rileva che il Tribunale di Cremona non ha applicato all'imputata alcuna sanzione amministrativa accessoria, così come previsto dall'art. 222, cod. strada.

4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente all'omessa irrogazione della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio al Tribunale di Cremona, per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa irrogazione della sanzione amministrativa accessoria e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Cremona.

Così deciso il 20 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 del TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale di Brescia ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Cremona ai sensi dell'art. 444 ss. cod. proc. peli., per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., deducendo violazione di legge, per avere il Giudice omesso di disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente di guida, prevista dall'art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 2. Il ricorso è fondato. È opportuno, preliminarmente, precisare che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 21369/2020, la cui motivazione è stata depositata in data 17/7/2020, hanno stabilito il seguente principio di diritto: «In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.» (cfr. Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, PG c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279349, così massimata: «E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative»). 3. Ciò premesso, il Collegio rileva che il Tribunale di Cremona non ha applicato all'imputata alcuna sanzione amministrativa accessoria, così come previsto dall'art. 222, cod. strada. 4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente all'omessa irrogazione della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio al Tribunale di Cremona, per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa irrogazione della sanzione amministrativa accessoria e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Cremona. Così deciso il 20 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 47413/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris