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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 novembre 2024

Cassazione n. 28961/2024

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: [OSCURATO:SOCIETA].– c . f . /[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, al corso Garibaldi, n. 103, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – i quali hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c. -ed elettivamente domiciliata presso la propria sede in Salerno, alla via Nizza, n. 146.

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1015/2023 della Corte d’Appello di Salerno, udita la relazione nella camera di consiglio del 6 novembre 2024 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. depositato il 25.1.2008 la “Sifin” s.r.l., quale procuratrice speciale della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., quest’ultima, a sua volta,cessionaria dei crediti dell’ “ [OSCURATO:PERSONA] di S alern o”, adiva il Tribunale di Salerno.

Esponeva che erano rimasti insoluti i corrispettivi, per il complessivo ammontare di euro 1.214.311,69,dovuti per le prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento in favore degli assistiti dell’ “[OSCURATO:PERSONA] 2” (cfr. ricorso, pag. 3).

Chiedeva ingiungersi all’ “A.S.L.

Salerno 2 ” il pagamento dell’importo anzidetto, oltre interessi e spese di procedura monitoria. 2.Con decreto n. 856/2008 il tribunale pronunciava l’ingiunzione. 3.L’ “A.S.L.

Salerno 2 ” proponeva opposizione . [OSCURATO:SOCIETA] per la revoca dell’ingiunzione. 4.Si costituiva la “Sifin” [OSCURATO:SOCIETA] per il rigetto dell’opposizione.5.Con sentenza n. 80 /201 9 i l tribunale accoglieva l’opposizione , revocava l’ingiunzione, rigettava dunque la domanda di pagamento e co mpensava integralmente le spese di lite (cfr. ricorso, pagg. 4 -5). 6.La “ Sifin ” proponeva appello .

Resisteva la “[OSCURATO:PERSONA]”.

7. Con sentenza n. 1548/2018 la Corte d’Appello di Salerno rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.

Evidenziava la corte - in ordine al primo motivo d’appello , con cui la “Sifin” aveva addotto di aver, contrariamente all’assunto del tribunale, assolto l’onere della dimostrazione e dell’accreditamento e dell’accordo contrattuale - che l’appellante,senz’altro onerata della dimostrazione, in quanto fatto costitutivo della sua pretesa, della sussistenza di un valido ed efficace rapporto di accreditamento della struttura cedente con l’ “A.S.L.

Salerno”, non aveva “prodotto in giudizio alcun documento comprovante la sussistenza di un rapporto di accreditamentosussistente e valido in relazione al periodo in esame tale da permetterle di pretendere ed ottenere il corrispettivo per le prestazioni erogate”(così sentenza d’appello, pag g . 7 - 8 ) .

Evidenziava segnatamente che le delibere n. 968/96 e n. 467/98 del direttore generale dell’“A.S.L.

Salerno 2 ” non ché la delibera n. 3094/2000 della Regione Campania e la comunicazione dell’ “A.S.L.

Salerno 2”del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’uopo richiamate dall’appellante, non risultavano affatto probantie tanto nel quadro del nuovo regime dell’accreditamento –ex art. 8 del d.lgs. n. 502/1992, come integrato dall’art. 6 della legge n. 724/1994 –regime che non poteva reputarsi operante tout court al di fuori di quals ivoglia atto amministrativo e nel quale dunque permaneva impregiudicato il principio per cui la qualità di erogatore del servizio doveva essere mediata da un apposito provvedimento concessorio(cfr. sentenza d’appello, pagg. 8- 9 ) .

Evidenziava altresì la corte che – al di là della carenza della prova della sussistenza del provvedimento regionale di accreditamento, già di per sé dirimente– difettava anche la prova della rituale sottoscrizione degli accordi contrattuali (cfr. sentenza d’appello, pag.10).

Evidenziava segnatamente che non valeva ad integrare gli estremi di un valido ed efficace accordo contrattuale l’accordo stipulato in data 24.5.2007, che operava “un generico rinvio allo Schema di Protocollo di Intesa, intervenuto al fine di regolamentare i criteri generali e le linee guida per regolare i volumi e le tipologie di assistenza in regime di ricovero ospedaliero da erogarsi per l’anno 2007 da parte di tutte le strutture accreditate sul territorio” (così sentenza d’appello, pagg. 10 –11). 8.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “ Sifin” s.r.l. ; ne ha chiesto sulla scorta di duemotivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

L’“[OSCURATO:PERSONA]” ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso “con il riconoscimento degli oneri riflessi in sostituzione di i.v.a. e c.p.a., essendo l’A.S.L. patrocinata dalla sua Avvocatura interna” (così controricorso, pag. 12). 9.La ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE10.Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/ola falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115cod. proc. civ.

Deduce chela Corte di Salerno ha erroneamente interpretato i provvedimenti allegati a dimostrazione dell’accreditamento dell’ “[OSCURATO:PERSONA] di Salerno”(cfr. ricorso, pag. 8).

Deduce che ha in prime cure atteso al rituale deposito di “copia della delibera di accreditamento provvisorio rilasciata dall’A.S.L. e datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] prot.

N. 25453 rilasciata in favore dell’Anffas”(così ricorso, pag. 9) nonché dell’ “accordo contrattuale tra A.S.L. ed [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”(così ricorso, pag. 9).

Deduce segnatamente che vi è prova dell’accreditamento alla stregua della delibera n. 968 del 9.7.1996e della delibera n. 467 del 7.4.1998 del direttore generale dell’ “A.S.L.

Salerno”, da cui si evince che il Centro “Anffas” di via Leucosia, n. 18, di Salerno ed il Centro “Anffas” di via del Tonnazzo, n. 83, di Salernooperano in provvisorio accreditamento (cfr. ricorso, pagg. 9 e 12).

Deduce del resto che alla “[OSCURATO:PERSONA] – Centro di [OSCURATO:PERSONA], via Leucosia, 18, Salerno” è stato riconosciuto l’accreditamento istituzionale definitivo con decreto n. 116 del 31.10.2014 e con decreto n. 142 del 31.10.2014 del Commissario ad actaper la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario(così ricorso, pag. 10).

Deduce infine che l’ “Anffas” poteva operare per conto del S.S.R., siccome iscritta all’[OSCURATO:PERSONA] delle Strutture e Presidi a [OSCURATO:PERSONA] previsto dall’art. 10 della legge Regione Campania n. 11/1984(cfr. ricorso, pag. 12).11.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1371 e 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ.

Deduce che la Corte di Salerno ha fatto luogo ad una lettura approssimativa e superficiale dell’accordo contrattuale siglato in data 24.5.2007 dall’ “Anffas” e dall’ “A.S.L.

Salerno 2” (cfr. ricorso, pag. 17).

Deduce segnatamente che senza dubbio nelle premesse dell’accordo si richiamano i volumi delle prestazioni ed i correlati limiti di spesa (cfr. ricorso, pag. 17)e tuttavia la semplice lettura dell’art. 2 vale a smentire l’interpretazione che dell’accordo la corte d’appello ha operato (cfr. ricorso, pag. 17).

Deduce che parimenti il testo degli articoli 3 (quantità delle prestazioni), 5 (criteri di remunerazione delle prestazioni), 9 (modalità di pagamento delle prestazioni), 10 (efficacia del contratto) concorre a smentire gli assunti della corte di merito (cfr. ricorso, pagg. 17 -18).

Deduce quindi che la corte di merito ha travisato la volontà espressa nell’accordo contrattuale relativo all’anno 2007 (cfr. ricorso, pag. 18). 12.Innegabilmente – lo si è già anticipato - l’impugnato dictum è ancorato ad una duplice “ratio decidendi” (“la valutata carenza di prova della sussistenza del provvedimento regionale di accreditamento è già da sola motivo di riforma [recte: di conferma]della decisione.

Per completezza di motivazione, essendosi il dibattito processuale massimamente incentrato su detto aspetto, deve osservarsi altresì che manca la prova anche della rituale sottoscrizione degli accordi contrattuali redatti a norma del richiamato articolo 8 quinquies”: così sentenza d’appello, pag. 10).Del resto, questa Corte spiega che, nell’ambito del servizio sanitario nazionale, l’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall’art. 6 della legge n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l’accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l’ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell’art. 8 quinquiesdel citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per “facta concludentia”, atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta(cfr. Cass. (ord.) 11.3.2020, n. 7019; Cass. Cass. (ord.) 15.3.2022, n. 8383, secondo cui, nell’ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno a quello dell’accreditamentonon ha modificato la natura del rapporto esistente tra l’Amministrazione e le strutture private, rimasto di natura sostanzialmente concessorio, con la conseguenza che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale, idoneo a riconoscere alla struttura la qualità di soggettoaccreditato, o al di fuori di singoli e specifici contratti presupponenti la formascritta “ad su bstantiam” ; Cass. (ord.) 17.4.2023, n. 10154).E spiega ancora che l’obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex legen. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la A.S.L.territorialmente competente sussiste anche durante il regime diaccreditamento provvisorio o transitorio; con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare letariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l’anno di esercizio; per l’altro, l’ente pubblico assume l’obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alletariffe previste per le prestazioni effettivamenteerogate agli utenti del S .

S .

R . , vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmentestabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa(cfr. Cass. (ord.) 5.7.2018, n. 17558).

In tal guisa sovviene l’insegnamento di questa Corte secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico –è, appunto,il caso dell’impugnata sentenza - la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass. 14.2.2012, n. 2108; Cass. (ord.) 11.5.2018, n. 11493).13.Ebbene, il secondo motivo di ricorso è senz’altro inammissibile, il che inesorabilmente induce al riscontro di inammissibilità pur del primo motivo.

14. Va debitamente premesso che il secondo motivo di ric orso non si conforma appieno agli oneri di specificità e di “autosufficienza” di cui, rispettivamente, al n. 4 ed al n. 6 del 1° co. dell’art. 366 cod. proc. civ.

Propriamente la ricorrente ha provveduto a riprodurre nel corpo del ricorso (cfr. pag. 16)un semplice stralcio non già il testo in tegrale dell’accordo in data [OSCURATO:DATA_NASCITA](cfr. Cass. sez. un. (ord.) 18.3.2022, n. 8950, ove si è puntualizzato che il principio di “autosufficienza” del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, 1° co., n. 6, cod.proc. c iv ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi -anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021 - non deve, certo, essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e, tuttavia, postula che nel ricorso sia comunque puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure.

Cfr. Cass. 20.1.2006, n. 1113, secondo cui il ricorsoper cassazione - in forza del principio di cosiddetta “autosufficienza” –deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito). 15.In ogni caso, il motivo in disamina veicola una quaestio ermeneutica, sicché non possono che esplicar valenza gli insegnamenti di questo Giudice.Innanzitutto, l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. ovvero per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi del novello art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.(cfr. Cass. sez. lav. 4.4.2022, n. 10745).

Altresì l’insegnamento secondo cui né la censura exn. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili,e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito -alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito -dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131). 16.Nel solco delle enunciate indicazioni giurisprudenziali è da escludere che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate giusta la statuizione n. 8053del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte ad acquisire significato in rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., possa scorgersi in ordine alle motivazioni cui, in parte qua, la Corte di Salerno ha ancorato il suo dictum.Segnatamente, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” (che ricorre allorquandoil giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico -giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672), la corte distrettuale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iterargomentativo.

Nel solco delle indicazioni giurisprudenziali dapprima enunciate è da riconoscere poi che l’interpretazione dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] patrocinata dalla corte territoriale è assolutamente ineccepibile sul piano della correttezza giuridica, ossianon diverge da alcun criterio legale di ermeneutica contrattuale .

17. Comunque, è innegabile che le censure dalla ricorrente addotte si risolvono tout court nella prefigurazione della (asserita) maggior plausibilità della patrocinata antitetica interpretazione(“l’accordo è chiaro e non lascia alcun dubbio interpretativo, esso è perfettamente intellegibile ed è stato efficace ed esecutivo tra le parti”: così ricorso, pag. 18; “l’unica e sola interpretazione che può essere fatta di tale accordo è la raffigurazione (…)”: così ricorso, pag. 19; “non può essere consentito né tollerato che la Corte a quoabbia privilegiato una lettura diversa da quella naturale e letterale”: così ricorso, pag. 20). 18.Una duplice notazione si impone circa gli “ errores ” denunciati in rubrica .

Inmateria di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente [il che non è nel caso di specie]di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato [il che non è nel caso di specie] sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. sez. lav. (ord.) 27.12.2016, n. 27000; Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1229; Cass. sez. un. 20.9.2020, n. 20867 (Rv. 659037-01)).

In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell ’ art. 2697 c od . c iv . si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia[il che non è nel caso di specie]attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti(cfr. Cass. 29.5.2018, n. 13395; Cass. (ord.) 23.10.2018, n. 26769; Cass. sez. lav. 19.8.2020, n. 17313; Cass. 5.9.2006, n. 19064). 19.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazionesegue come da dispositivo. 20.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso;condanna la “Sifin” s.r.l. a rimborsare all’ “A.S.L.

Salerno” le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%ed oneri accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co . quater , d.

P.R. n. 115 /2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de lla ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: [OSCURATO:SOCIETA].– c . f . /[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, al corso Garibaldi, n. 103, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – i quali hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c. -ed elettivamente domiciliata presso la propria sede in Salerno, alla via Nizza, n. 146. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1015/2023 della Corte d’Appello di Salerno, udita la relazione nella camera di consiglio del 6 novembre 2024 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. depositato il 25.1.2008 la “Sifin” s.r.l., quale procuratrice speciale della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., quest’ultima, a sua volta,cessionaria dei crediti dell’ “ [OSCURATO:PERSONA] di S alern o”, adiva il Tribunale di Salerno. Esponeva che erano rimasti insoluti i corrispettivi, per il complessivo ammontare di euro 1.214.311,69,dovuti per le prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento in favore degli assistiti dell’ “[OSCURATO:PERSONA] 2” (cfr. ricorso, pag. 3). Chiedeva ingiungersi all’ “A.S.L. Salerno 2 ” il pagamento dell’importo anzidetto, oltre interessi e spese di procedura monitoria. 2.Con decreto n. 856/2008 il tribunale pronunciava l’ingiunzione. 3.L’ “A.S.L. Salerno 2 ” proponeva opposizione . [OSCURATO:SOCIETA] per la revoca dell’ingiunzione. 4.Si costituiva la “Sifin” [OSCURATO:SOCIETA] per il rigetto dell’opposizione.5.Con sentenza n. 80 /201 9 i l tribunale accoglieva l’opposizione , revocava l’ingiunzione, rigettava dunque la domanda di pagamento e co mpensava integralmente le spese di lite (cfr. ricorso, pagg. 4 -5). 6.La “ Sifin ” proponeva appello . Resisteva la “[OSCURATO:PERSONA]”. 7. Con sentenza n. 1548/2018 la Corte d’Appello di Salerno rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado. Evidenziava la corte - in ordine al primo motivo d’appello , con cui la “Sifin” aveva addotto di aver, contrariamente all’assunto del tribunale, assolto l’onere della dimostrazione e dell’accreditamento e dell’accordo contrattuale - che l’appellante,senz’altro onerata della dimostrazione, in quanto fatto costitutivo della sua pretesa, della sussistenza di un valido ed efficace rapporto di accreditamento della struttura cedente con l’ “A.S.L. Salerno”, non aveva “prodotto in giudizio alcun documento comprovante la sussistenza di un rapporto di accreditamentosussistente e valido in relazione al periodo in esame tale da permetterle di pretendere ed ottenere il corrispettivo per le prestazioni erogate”(così sentenza d’appello, pag g . 7 - 8 ) . Evidenziava segnatamente che le delibere n. 968/96 e n. 467/98 del direttore generale dell’“A.S.L. Salerno 2 ” non ché la delibera n. 3094/2000 della Regione Campania e la comunicazione dell’ “A.S.L. Salerno 2”del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’uopo richiamate dall’appellante, non risultavano affatto probantie tanto nel quadro del nuovo regime dell’accreditamento –ex art. 8 del d.lgs. n. 502/1992, come integrato dall’art. 6 della legge n. 724/1994 –regime che non poteva reputarsi operante tout court al di fuori di quals ivoglia atto amministrativo e nel quale dunque permaneva impregiudicato il principio per cui la qualità di erogatore del servizio doveva essere mediata da un apposito provvedimento concessorio(cfr. sentenza d’appello, pagg. 8- 9 ) . Evidenziava altresì la corte che – al di là della carenza della prova della sussistenza del provvedimento regionale di accreditamento, già di per sé dirimente– difettava anche la prova della rituale sottoscrizione degli accordi contrattuali (cfr. sentenza d’appello, pag.10). Evidenziava segnatamente che non valeva ad integrare gli estremi di un valido ed efficace accordo contrattuale l’accordo stipulato in data 24.5.2007, che operava “un generico rinvio allo Schema di Protocollo di Intesa, intervenuto al fine di regolamentare i criteri generali e le linee guida per regolare i volumi e le tipologie di assistenza in regime di ricovero ospedaliero da erogarsi per l’anno 2007 da parte di tutte le strutture accreditate sul territorio” (così sentenza d’appello, pagg. 10 –11). 8.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “ Sifin” s.r.l. ; ne ha chiesto sulla scorta di duemotivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. L’“[OSCURATO:PERSONA]” ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso “con il riconoscimento degli oneri riflessi in sostituzione di i.v.a. e c.p.a., essendo l’A.S.L. patrocinata dalla sua Avvocatura interna” (così controricorso, pag. 12). 9.La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE10.Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/ola falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115cod. proc. civ. Deduce chela Corte di Salerno ha erroneamente interpretato i provvedimenti allegati a dimostrazione dell’accreditamento dell’ “[OSCURATO:PERSONA] di Salerno”(cfr. ricorso, pag. 8). Deduce che ha in prime cure atteso al rituale deposito di “copia della delibera di accreditamento provvisorio rilasciata dall’A.S.L. e datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] prot. N. 25453 rilasciata in favore dell’Anffas”(così ricorso, pag. 9) nonché dell’ “accordo contrattuale tra A.S.L. ed [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”(così ricorso, pag. 9). Deduce segnatamente che vi è prova dell’accreditamento alla stregua della delibera n. 968 del 9.7.1996e della delibera n. 467 del 7.4.1998 del direttore generale dell’ “A.S.L. Salerno”, da cui si evince che il Centro “Anffas” di via Leucosia, n. 18, di Salerno ed il Centro “Anffas” di via del Tonnazzo, n. 83, di Salernooperano in provvisorio accreditamento (cfr. ricorso, pagg. 9 e 12). Deduce del resto che alla “[OSCURATO:PERSONA] – Centro di [OSCURATO:PERSONA], via Leucosia, 18, Salerno” è stato riconosciuto l’accreditamento istituzionale definitivo con decreto n. 116 del 31.10.2014 e con decreto n. 142 del 31.10.2014 del Commissario ad actaper la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario(così ricorso, pag. 10). Deduce infine che l’ “Anffas” poteva operare per conto del S.S.R., siccome iscritta all’[OSCURATO:PERSONA] delle Strutture e Presidi a [OSCURATO:PERSONA] previsto dall’art. 10 della legge Regione Campania n. 11/1984(cfr. ricorso, pag. 12).11.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1371 e 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. Deduce che la Corte di Salerno ha fatto luogo ad una lettura approssimativa e superficiale dell’accordo contrattuale siglato in data 24.5.2007 dall’ “Anffas” e dall’ “A.S.L. Salerno 2” (cfr. ricorso, pag. 17). Deduce segnatamente che senza dubbio nelle premesse dell’accordo si richiamano i volumi delle prestazioni ed i correlati limiti di spesa (cfr. ricorso, pag. 17)e tuttavia la semplice lettura dell’art. 2 vale a smentire l’interpretazione che dell’accordo la corte d’appello ha operato (cfr. ricorso, pag. 17). Deduce che parimenti il testo degli articoli 3 (quantità delle prestazioni), 5 (criteri di remunerazione delle prestazioni), 9 (modalità di pagamento delle prestazioni), 10 (efficacia del contratto) concorre a smentire gli assunti della corte di merito (cfr. ricorso, pagg. 17 -18). Deduce quindi che la corte di merito ha travisato la volontà espressa nell’accordo contrattuale relativo all’anno 2007 (cfr. ricorso, pag. 18). 12.Innegabilmente – lo si è già anticipato - l’impugnato dictum è ancorato ad una duplice “ratio decidendi” (“la valutata carenza di prova della sussistenza del provvedimento regionale di accreditamento è già da sola motivo di riforma [recte: di conferma]della decisione. Per completezza di motivazione, essendosi il dibattito processuale massimamente incentrato su detto aspetto, deve osservarsi altresì che manca la prova anche della rituale sottoscrizione degli accordi contrattuali redatti a norma del richiamato articolo 8 quinquies”: così sentenza d’appello, pag. 10).Del resto, questa Corte spiega che, nell’ambito del servizio sanitario nazionale, l’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall’art. 6 della legge n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l’accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l’ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell’art. 8 quinquiesdel citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per “facta concludentia”, atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta(cfr. Cass. (ord.) 11.3.2020, n. 7019; Cass. Cass. (ord.) 15.3.2022, n. 8383, secondo cui, nell’ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno a quello dell’accreditamentonon ha modificato la natura del rapporto esistente tra l’Amministrazione e le strutture private, rimasto di natura sostanzialmente concessorio, con la conseguenza che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale, idoneo a riconoscere alla struttura la qualità di soggettoaccreditato, o al di fuori di singoli e specifici contratti presupponenti la formascritta “ad su bstantiam” ; Cass. (ord.) 17.4.2023, n. 10154).E spiega ancora che l’obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex legen. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la A.S.L.territorialmente competente sussiste anche durante il regime diaccreditamento provvisorio o transitorio; con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare letariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l’anno di esercizio; per l’altro, l’ente pubblico assume l’obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alletariffe previste per le prestazioni effettivamenteerogate agli utenti del S . S . R . , vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmentestabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa(cfr. Cass. (ord.) 5.7.2018, n. 17558). In tal guisa sovviene l’insegnamento di questa Corte secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico –è, appunto,il caso dell’impugnata sentenza - la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass. 14.2.2012, n. 2108; Cass. (ord.) 11.5.2018, n. 11493).13.Ebbene, il secondo motivo di ricorso è senz’altro inammissibile, il che inesorabilmente induce al riscontro di inammissibilità pur del primo motivo. 14. Va debitamente premesso che il secondo motivo di ric orso non si conforma appieno agli oneri di specificità e di “autosufficienza” di cui, rispettivamente, al n. 4 ed al n. 6 del 1° co. dell’art. 366 cod. proc. civ. Propriamente la ricorrente ha provveduto a riprodurre nel corpo del ricorso (cfr. pag. 16)un semplice stralcio non già il testo in tegrale dell’accordo in data [OSCURATO:DATA_NASCITA](cfr. Cass. sez. un. (ord.) 18.3.2022, n. 8950, ove si è puntualizzato che il principio di “autosufficienza” del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, 1° co., n. 6, cod.proc. c iv ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi -anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve, certo, essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e, tuttavia, postula che nel ricorso sia comunque puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure. Cfr. Cass. 20.1.2006, n. 1113, secondo cui il ricorsoper cassazione - in forza del principio di cosiddetta “autosufficienza” –deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito). 15.In ogni caso, il motivo in disamina veicola una quaestio ermeneutica, sicché non possono che esplicar valenza gli insegnamenti di questo Giudice.Innanzitutto, l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. ovvero per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi del novello art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.(cfr. Cass. sez. lav. 4.4.2022, n. 10745). Altresì l’insegnamento secondo cui né la censura exn. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili,e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito -alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito -dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131). 16.Nel solco delle enunciate indicazioni giurisprudenziali è da escludere che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate giusta la statuizione n. 8053del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte ad acquisire significato in rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., possa scorgersi in ordine alle motivazioni cui, in parte qua, la Corte di Salerno ha ancorato il suo dictum.Segnatamente, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” (che ricorre allorquandoil giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico -giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672), la corte distrettuale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iterargomentativo. Nel solco delle indicazioni giurisprudenziali dapprima enunciate è da riconoscere poi che l’interpretazione dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] patrocinata dalla corte territoriale è assolutamente ineccepibile sul piano della correttezza giuridica, ossianon diverge da alcun criterio legale di ermeneutica contrattuale . 17. Comunque, è innegabile che le censure dalla ricorrente addotte si risolvono tout court nella prefigurazione della (asserita) maggior plausibilità della patrocinata antitetica interpretazione(“l’accordo è chiaro e non lascia alcun dubbio interpretativo, esso è perfettamente intellegibile ed è stato efficace ed esecutivo tra le parti”: così ricorso, pag. 18; “l’unica e sola interpretazione che può essere fatta di tale accordo è la raffigurazione (…)”: così ricorso, pag. 19; “non può essere consentito né tollerato che la Corte a quoabbia privilegiato una lettura diversa da quella naturale e letterale”: così ricorso, pag. 20). 18.Una duplice notazione si impone circa gli “ errores ” denunciati in rubrica . Inmateria di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente [il che non è nel caso di specie]di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato [il che non è nel caso di specie] sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. sez. lav. (ord.) 27.12.2016, n. 27000; Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1229; Cass. sez. un. 20.9.2020, n. 20867 (Rv. 659037-01)). In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell ’ art. 2697 c od . c iv . si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia[il che non è nel caso di specie]attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti(cfr. Cass. 29.5.2018, n. 13395; Cass. (ord.) 23.10.2018, n. 26769; Cass. sez. lav. 19.8.2020, n. 17313; Cass. 5.9.2006, n. 19064). 19.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazionesegue come da dispositivo. 20.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso;condanna la “Sifin” s.r.l. a rimborsare all’ “A.S.L. Salerno” le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%ed oneri accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co . quater , d. P.R. n. 115 /2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de lla ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sens
Sentenza Cassazione n. 28961/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris