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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30068/2026

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sentenza del 12/09/2025 della Corte d'appello di BolognaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreLUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Rimini, ha dichiarato non doversi procederenei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui ai capiD) ed F) – artt. 110 cod.pen., 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, con riferimento allefatture emesse negli anni 2011,2012, 2013 e 2014, perché estinti per prescrizione,e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione al capo H) perchéimprocedibile l’azione penale ai sensi dell’art. 649 cod.proc.pen., e, per l’effetto,ha rideterminato la pena, rispettivamente: quanto a [OSCURATO:PERSONA], in anni uno emesi dieci di reclusione, in relazione ai reati di cui ai capo B) – art. 5 d.lgs 10marzo 2000, n. 74 -, capo C) – art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74-, capo D) – art.110 cod.pen. e 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, capo F) - art. 110 cod.pen. e 8 d.lgs10 marzo 2000, n. 74, e quanto a [OSCURATO:PERSONA], in anni uno, mesi dieci e giorniquindici di reclusione, in relazione ai reati di cui al capo E) - art. 110 cod.pen. e 8d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 -, capo F) - art. 110 cod.pen. e 8 d.lgs 10 marzo 2000,n. 74, capo D) – art. 110 cod.pen. e 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.2.

Avverso la sentenza gli imputati hanno presentato separati ricorsi amezzo del loro difensore e e ne hanno chiesto l’annullamento per i seguenti motivienunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173disp. att. cod.proc.pen.2.1.

L’avv.

C. Guidi nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi diricorso.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. inrelazione alla violazione di legge e segnatamente degli artt. 110 cod.pen. 5, 8 e10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, art. 25 quinquiesdecies d.Lvo n. 231 del 2001,artt. 2392 e 2639 cod. civ.Argomenta in primo luogo il ricorrente che non si versa in una ipotesi didoppia conforme di condanna poiché la Corte territoriale, diversamente dallapronuncia del Tribunale che aveva escluso che l’imputato fosse un meroprestanome, avrebbe ritenuto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] mero prestanome dellasocietà e come tale onerato del controllo sull’altrui gestioneDa cui l’affermazione della responsabilità in tale veste.In secondo luogo, la società [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto essere chiamata arispondere ex art. 25 quinquies d.lgs n. 231 del 2001 e tale esclusione avrebbeinfluito sulla ricostruzione giuridica della responsabilità dell'imputato conriferimento alla verifica del più stringente preteso vantaggio economico chel'amministratore avrebbe tratto per sé o per altri.

Sarebbe altresì mancata unamotivazione circa la natura di cartiera della società, né sarebbe stata verificata daigiudici del merito la permanenza di diritto o di fatto del [OSCURATO:PERSONA] nella carica diamministratore unico della società negli anni 2015-2016, non avendo consideratoi giudici del merito il documento di cui al foglio 16, nel quale l'imputato avevariferito di non essere in possesso di documentazione contabile della società e diriservarsi di sentire l’altro amministratore e i commercialisti per reperire ladocumentazione contabile della stessa, da cui la immotivata condanna anche peril reato di cui al capo C), versandosi al più in una omessa tenuta delle scritturecontabili in luogo dell’occultamento penalmente rilevante.

Né sarebbe stataadeguatamente motivata la sussistenza del dolo specifico di cui all'articolo 10 cit.,non essendo sufficiente un mero comportamento omissivo, ossia l'omessa tenutadelle scritture contabili, ma essendo necessario un quid pluris a contenutocommissivo consistente nell'occultamento nella distrazione dei documenti contabilila cui istituzione è tenuta obbligatoria per legge.

Né la motivazione sarebbeadeguata sotto il profilo della sussistenza degli elementi fattuali circa la fattivapartecipazione al meccanismo fraudolento con riferimento alle altre fattispecie direato e soprattutto in relazione alla condanna del [OSCURATO:PERSONA] relativa agli anni di imposta2014 e 2015 in quanto, al di là dell'intervenuta prescrizione per l'anno 2014,l'imputato avrebbe dovuto essere assolto in relazione all'anno 2015 in quanto nonpiù amministratore di diritto nel periodo compreso tra il 7 marzo 2015 e il gennaio2016.- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego diriconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62 bis cod.pen. in ragionedell’assenza di elementi positivo non potendo essere valutata la mancata presenzaal dibattimento determinata dalle restrizioni durante la pandemia Covid.- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancataconcessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163cod.pen., richiesta avanzata dall’imputato sulla quale la corte territoriale nonavrebbe reso alcuna motivazione.2.2.

L’avv.

A. Braccioli nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce due motividi ricorso.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. con richiestadi proscioglimento per essere il reato di cui al capo E) estinto per prescrizione.Argomenta il ricorrente che il reato contestato di emissione di fatture peroperazioni inesistenti risulta commesso, con riguardo all’ultima fattura dell’anno2015 ovvero il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e, dunque, essendo trascorsi i termini di cui all’art.157-161 cod.pen. e 17 D.lgs n. 74 del 2000, pari ad anni dieci, il reato sarebbeestinto per maturata prescrizione.

Allo stesso modo sarebbe prescritti anche i reatidi cui ai capi F) e G), prescritti dopo la pronuncia della sentenza,- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazionedella responsabilità penale non essendo emersi elementi per ritenere l’imputatogestore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA].

Non vi sarebbero documenti firmatidall'imputato, nè risulterebbero conti correnti bancari su cui l'imputato operava,nè risulta che avesse dato ordini e partecipato in modo operativo agli scopi sociali.Non risulterebbe che l'imputato abbia fornito quel contributo per l'ottenimento deiprestiti, né che abbia mai interagito con gli amministratori di diritto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La Corte non avrebbe motivato il ruolo effettivo di [OSCURATO:PERSONA] e la prova dellasua ingerenza continuativa e significativa quale amministratore di fatto.

Né afortiori risulterebbe provato il dolo del reato ovvero il fine di consentire a terzil'evasione dell'imposta.3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui hachiesto l’inammissibilità del ricorso.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni con cui ha insistitonell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato nei termini di cui inmotivazione.5.

Nello scrutinio del ricorso va, dapprima, rilevato che, contrariamenteall’assunto difensivo, le due sentenze, al netto del proscioglimento per intervenutaprescrizione di alcuni reati, concordano nell'analisi e nella valutazione deglielementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni di condanna anchecon riguardo alla dedotta divergenza circa la qualifica attribuita al ricorrente(amministratore di diritto prestanome o amministratore effettivo).La sentenza impugnata ha dapprima ripercorso sulla base dell’appello, l’itermotivazionale per verificarne la coerenza e la tenuta con il compendio probatorio(Sez. 2, n. 30838 del 10/03/2013, Rv 257056) e ha poi esaminato le censuresvolte e ha disatteso quelle che si appuntavano, per l’appunto, sulla rivisitazionedel ruolo del [OSCURATO:PERSONA] in seno alla società e, in particolare, sulla assenza, in tesidifensiva, in capo al [OSCURATO:PERSONA] di reali poteri gestori, pur essendo amministratore didiritto.

Sul punto la sentenza impugnata, dopo aver richiamato la decisione diprimo grado, ha aggiunto, per rispondere alla censura difensiva diretta a sostenereche la responsabilità ricadeva solo sull’amministratore di fatto reale gestore dellasocietà, essendo il [OSCURATO:PERSONA] un mero prestanome, che, anche a volere ritenere che ilRossi, amministratore di diritto della [OSCURATO:SOCIETA], fosse un mero prestanome, in ognicaso la sua responsabilità trova fondamento nei principi della giurisprudenza dilegittimità, che poi ha richiamato, secondo cui in tema di omessa dichiarazione, illegale rappresentante di un ente che non abbia dello stesso l'effettiva gestionenon risponde ex art. 40, comma secondo, cod. pen. per violazione dei doveri divigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principaledella condotta, in quanto direttamente obbligato "ex lege" a presentare ledichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggettidiversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte e, solo in suaassenza, da chi abbia l'amministrazione, anche di fatto (Sez. 3, n. 20050 del16/03/2022, Cristodaro, Rv. 283201 – 01; Sez. 3, n. 4333 del 04/12/2025, Fosca,Rv. 289133 – 02).

Principio che, peraltro, lo stesso giudice di primo grado avevaanche richiamato.La Corte territoriale, in altri termini, nel disattendere le deduzioni contenutenell’atto di appello sulla natura di mero amministratore formale, sviluppa il proprioragionamento (in aggiunta) con il quale, da un lato, ha confermato la conclusionedel primo giudice, che aveva escluso la qualifica di mero prestanome e poi, anchea volere ipotizzare la fondatezza di quanto dedotto dall’appellante, ha applicato iprincipi di diritto richiamati dalla sentenza sulla responsabilità dell’amministratoredi diritto in un contesto nel quale, la sentenza impugnata, ha rilevato che ilricorrente non aveva contestato la materialità dei fatti, se non con genericitravisamenti del materiale probatorio, senza considerare che, sempre secondo lasentenza impugnata, l’imputato non aveva mai spiegato perché, e in che termini,avrebbe consentito ad altri la gestione della sua società.Dunque, con doppio accertamento conforme (cfr. pag. 11-13 sentenza diprimo grado, i giudici del merito hanno fondato la responsabilità penale del Rossinella qualità di amministratore di diritto della società.Poiché il ricorrente non censura specificatamente la motivazione delleconformi sentenze di merito (né contesta la materialità del fatto, né l’avereconsentito la gestione della società da parte di altri) che hanno fondato laresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA], per tutti i reati, sulla ritenuta qualifica di amministratoredi diritto e dei conseguenti obblighi di controllo e vigilanza dell’altrui gestione, etenuto conto che è altrettanto principio consolidato nella giurisprudenza dilegittimità che l'amministratore di diritto, anche se mero prestanome, è comunqueinvestito degli obblighi inerenti all'amministrazione della società (Sez. 5, n. 43977del 14/07/2017, Rv. 271754 - 01), sussistendo la responsabilitàdell'amministratore di diritto, a titolo di concorso nel reato, con l'amministratoredi fatto, non già ed esclusivamente in virtù della posizione formale rivestitaall'interno della società, ma in ragione della condotta omissiva dallo stesso postain essere, consistente nel non avere impedito, ex art. 40, comma secondo, cod.pen., l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire e cioè nel mancato eserciziodei poteri di gestione della società e di controllo sull'operato dell'amministratoredi fatto, la censura appare sotto tutti i profili manifestamente infondata conriguardo a tutti i capi di imputazione.6.

Manifestamente infondata è l’ulteriore censura di violazione dell’art 25quinquiesdecies d.Lvo n. 231 del 2001.L’art. 25 quinquiesdecies del d.Lvo n. 231 del 2001 è stato inserito con decreto-legge n. 124 del 2019, convertito con la legge 19 dicembre 2019, n., 157, in vigoredal 25/12/2019, sicchè non può trovare applicazione la disciplina dellaresponsabilità degli enti in materia tributaria per reati commessiantecedentemente (limitatamente, in ogni caso, ai reati di cui all’art. 8 e 10 d.lgs10 marzo 2000, n. 74, non essendo ad oggi prevista la responsabilità per il delittodi omessa dichiarazione).7.

Dunque, ricapitolando, la censura mossa nell’articolato primo motivo diricorso, è per un verso manifestamente infondata, là dove contesta l’affermazionedi responsabilità dei reati contestati ai capi B, C, D e F in ragione della ritenutagestione sociale in capo all’amministratore di fatto, e fattuale là dove contesta lanatura di cartiera della società senza effettivo confronto con la sentenza di primogrado che, a pag. 11, ha elencato gli elementi dai quali, in modo del tutto logico,ha tratto la conclusione della natura di cartiera della società Tjm di cui il [OSCURATO:PERSONA] èl’amministratore di diritto.Quanto all’affermazione della responsabilità in ordine al reato di cui all’art.10 d.lgs n. 74 del 2000, occorre fare riferimento, nuovamente, alla sentenza diprimo grado, che integra quella di appello, là dove ha escluso la ricorrenza delladiversa ipotesi di mancata istituzione delle scritture contabile in quanto le fatture,non esibite dall’imputato in sede di richiesta avanzata nel corso della verificafiscale, erano state rinvenute presso le società utilizzatrici, da cui il lorooccultamento che, in uno con la natura di cartiera, era finalizzato all’evasionefiscale per effetto dell’omessa presentazione della dichiarazione fiscale a fini iva.8.

E’ parzialmente fondata, nei termini di cui in motivazione, la censura chesi appunta sull’assenza della carica sociale negli anni 2015 e 2016, circostanza cheavrebbe dovuto condurre alla assoluzione del ricorrente.Con riguardo al capo D), art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, la contestazioneper il – residuo - reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è relativaalla fattura n. 24 del 31/05/20215, ed è contestato a [OSCURATO:PERSONA], qualerappresentante legale della società dal 01/02/2011 al 07/03/2015, in concorsocon [OSCURATO:PERSONA], con condotta contestata al [OSCURATO:PERSONA] dopo la cessazione dellacarica sociale.

Il motivo di ricorso, sollevato dalla difesa circa la partecipazione delRossi nel reato de quo, non appare manifestamente infondato.

All’imputato ècontestata una condotta commissiva (l’emissione della fattura al 31/05/2015)dopo la cessazione formale della carica, ed essendo circostanza dimostratal’affidamento anche ad altri della gestione, la corte avrebbe dovuto argomentareil concorso del [OSCURATO:PERSONA], sicchè deve pronunciarsi sentenza di annullamento senzarinvio perché il residuo reato di cui al capo D), è estinto per prescrizione in quantoil rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reatounitamente ad un vizio di motivazione della sentenza di condanna impugnata inordine alla responsabilità dell'imputato comporta l’annullamento senza rinvio dellasentenza stessa (Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Silva, Rv. 267844; Sez. 2, n.32577 del 27/04/2010, Preti, Rv. 247973).A diversa conclusione si perviene con riguardo al capo F) in quanto lacontestazione di cui all’art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in concorso con CocciaGianluca, è formulata per il [OSCURATO:PERSONA] anche nella veste “di collaboratore della società”,per l’intero arco della contestazione, oltre la finestra temporale dell’assunzionedella formale carica di legale rappresentante.

Non essendo direttamente censuratasul punto la decisione, il motivo è generico e inammissibile.9.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Il diniego di riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato in ragione dell’assenzadi elementi positivi di valutazione.

Nel pervenire a tale conclusione, la Corted'appello si è attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione dellegiustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato.

Neconsegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e lecircostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo dellafondatezza e legittimità dell'istanza - l'onere di motivazione per il diniegodell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti dielementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del17/11/2015, Piliero, Rv. 266460; Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, Papini e altri,Rv. 260610).

Peraltro, mette conto rilevare il Collegio che neppure con il ricorsoper cassazione ha allegato elementi che avrebbero dovuti essere valutati al fine dimitigare il trattamento sanzionatorio.10.

E’ fondato il terzo motivo di ricorso là dove la sentenza impugnata haomesso di rispondere sulla richiesta, devoluta nei motivi di appello, diriconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.11.

Conclusivamente la sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] va annullatasenza rinvio limitatamente al residuo reato di cui al capo D) perché estinto perprescrizione e con rinvio in relazione alla omessa concessione del beneficio dellasospensione condizionale della pena, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezionedella Corte di appello di Bologna cui demanda anche la rideterminazione deltrattamento sanzionatorio.

Nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiaratoinammissibile.12.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.Il primo motivo di ricorso che deduce la violazione di legge in relazione allamancata declaratoria di estinzione del reato di cui ai capi E), F) e G) perchématurata dopo la pronuncia in grado di appello è inammissibile per manifestainfondatezza.Non considera il ricorrente il periodo di sospensione del corso dellaprescrizione, per 124 giorni (dal 20/04/2020 al 26/10/2020, 64 giorni disospensione Covid, e dal 26/10/2020 al 15/02/2021, 60 giorni per legittimoimpedimento imputato), sicchè il capo E) si è prescritto il 02/05/2026, il capo F) il14/06/2026 (non risulta avere riportato condanna per il capo G) e che, nellaconsolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazioneinammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "nonconsente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto,la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez.

U, n. 32 del22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi)cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturata dopo lapronuncia della sentenza in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014,Zagarella, Rv. 263119), prescrizione che sarebbe peraltro limitata al solo capo E)essendo maturata la prescrizione del reato di cui al capo F) dopo la presentedecisione.13.

Il secondo motivo di ricorso in merito all’affermazione dellaresponsabilità penale per i reati tributari è inammissibile perché versato in fatto erichiedere sostanzialmente un terzo grado di giudizio con rivalutazione delmateriale probatorio.Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deveessere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deveinvece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logicoargomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicitàmanifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissioneargomentativa; quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degliargomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno dellecomponenti oggettive e soggettive del reato contestato.E' noto, infatti, che il perimetro della giurisdizione di legittimità è limitatoalla rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero divizi specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l'area dicompetenza della Cassazione alla rivalutazione dell'interno compendio indiziario.Le discrasie logiche e le carenze motivazionali eventualmente rilevate per essererilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idoneead incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa.

Il viziodi motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve dunque esserediretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve inveceessere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativoofferto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta dellamotivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa;quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi,sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive esoggettive del reato contestato.14.Nel caso in esame, la sentenza impugnata, in continuità con quella diprimo grado, ha reso una motivazione oltremodo adeguata e congrua, fondatasulle risultanze probatorie sulla qualifica gestoria in capo al [OSCURATO:PERSONA] e nella vestedella quale ha commesso i reati contestati.La sentenza impugnata ribadisce il ruolo gestorio del [OSCURATO:PERSONA] dalla pienadisponibilità dei conti bancari, dalla circostanza che era l’interlocutore con lesocietà nei cui confronti la TJM aveva emesso le fatture di cui ai capi D), e) ed F),dalla circostanza che aveva messo a disposizione il domicilio dei genitori comesede sociale.

Ancor più articolata è la sentenza di primo grado dalla quale risultache egli aveva anche il bancomat, si era interfacciato con la GdF in sede di verificaed aveva convinto [OSCURATO:PERSONA] ad assumere la carica di amministratore formale (ledichiarazioni sono sintetizzate a pag. 19 della sentenza e sono richiamate dallaCorte di appello).

In disparte la circostanza che il profilo del dolo del reato e ilmeccanismo del reverse charge non risulta devoluto dal riepilogo dei motivi diappello, ciò nondimeno il meccanismo dell’inversione contabile non esclude lainsussistenza oggettiva del fatto e del dolo perché il fine di evasione può essereproprio dell’utilizzatore che comunque si scarica il costo a fini imponibili.15.Conclusivamente il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiaratoinammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenzadella Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che nonvi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpanella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrenteversi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore dellaCassa delle Ammende.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione all'imputato [OSCURATO:PERSONA],limitatamente al residuo reato di cui al capo d) perché estinto per prescrizione.Annulla la medesima sentenza in relazione all'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla omessa concessione del beneficio della sospensionecondizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezionedella Corte di appello di Bologna, cui rinvia anche per la rideterminazione dellapena.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 05/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentenza del 12/09/2025 della Corte d'appello di BolognaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreLUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Rimini, ha dichiarato non doversi procederenei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui ai capiD) ed F) – artt. 110 cod.pen., 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, con riferimento allefatture emesse negli anni 2011,2012, 2013 e 2014, perché estinti per prescrizione,e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione al capo H) perchéimprocedibile l’azione penale ai sensi dell’art. 649 cod.proc.pen., e, per l’effetto,ha rideterminato la pena, rispettivamente: quanto a [OSCURATO:PERSONA], in anni uno emesi dieci di reclusione, in relazione ai reati di cui ai capo B) – art. 5 d.lgs 10marzo 2000, n. 74 -, capo C) – art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74-, capo D) – art.110 cod.pen. e 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, capo F) - art. 110 cod.pen. e 8 d.lgs10 marzo 2000, n. 74, e quanto a [OSCURATO:PERSONA], in anni uno, mesi dieci e giorniquindici di reclusione, in relazione ai reati di cui al capo E) - art. 110 cod.pen. e 8d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 -, capo F) - art. 110 cod.pen. e 8 d.lgs 10 marzo 2000,n. 74, capo D) – art. 110 cod.pen. e 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.2. Avverso la sentenza gli imputati hanno presentato separati ricorsi amezzo del loro difensore e e ne hanno chiesto l’annullamento per i seguenti motivienunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173disp. att. cod.proc.pen.2.1. L’avv. C. Guidi nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi diricorso.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. inrelazione alla violazione di legge e segnatamente degli artt. 110 cod.pen. 5, 8 e10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, art. 25 quinquiesdecies d.Lvo n. 231 del 2001,artt. 2392 e 2639 cod. civ.Argomenta in primo luogo il ricorrente che non si versa in una ipotesi didoppia conforme di condanna poiché la Corte territoriale, diversamente dallapronuncia del Tribunale che aveva escluso che l’imputato fosse un meroprestanome, avrebbe ritenuto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] mero prestanome dellasocietà e come tale onerato del controllo sull’altrui gestioneDa cui l’affermazione della responsabilità in tale veste.In secondo luogo, la società [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto essere chiamata arispondere ex art. 25 quinquies d.lgs n. 231 del 2001 e tale esclusione avrebbeinfluito sulla ricostruzione giuridica della responsabilità dell'imputato conriferimento alla verifica del più stringente preteso vantaggio economico chel'amministratore avrebbe tratto per sé o per altri. Sarebbe altresì mancata unamotivazione circa la natura di cartiera della società, né sarebbe stata verificata daigiudici del merito la permanenza di diritto o di fatto del [OSCURATO:PERSONA] nella carica diamministratore unico della società negli anni 2015-2016, non avendo consideratoi giudici del merito il documento di cui al foglio 16, nel quale l'imputato avevariferito di non essere in possesso di documentazione contabile della società e diriservarsi di sentire l’altro amministratore e i commercialisti per reperire ladocumentazione contabile della stessa, da cui la immotivata condanna anche peril reato di cui al capo C), versandosi al più in una omessa tenuta delle scritturecontabili in luogo dell’occultamento penalmente rilevante. Né sarebbe stataadeguatamente motivata la sussistenza del dolo specifico di cui all'articolo 10 cit.,non essendo sufficiente un mero comportamento omissivo, ossia l'omessa tenutadelle scritture contabili, ma essendo necessario un quid pluris a contenutocommissivo consistente nell'occultamento nella distrazione dei documenti contabilila cui istituzione è tenuta obbligatoria per legge. Né la motivazione sarebbeadeguata sotto il profilo della sussistenza degli elementi fattuali circa la fattivapartecipazione al meccanismo fraudolento con riferimento alle altre fattispecie direato e soprattutto in relazione alla condanna del [OSCURATO:PERSONA] relativa agli anni di imposta2014 e 2015 in quanto, al di là dell'intervenuta prescrizione per l'anno 2014,l'imputato avrebbe dovuto essere assolto in relazione all'anno 2015 in quanto nonpiù amministratore di diritto nel periodo compreso tra il 7 marzo 2015 e il gennaio2016.- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego diriconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62 bis cod.pen. in ragionedell’assenza di elementi positivo non potendo essere valutata la mancata presenzaal dibattimento determinata dalle restrizioni durante la pandemia Covid.- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancataconcessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163cod.pen., richiesta avanzata dall’imputato sulla quale la corte territoriale nonavrebbe reso alcuna motivazione.2.2. L’avv. A. Braccioli nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce due motividi ricorso.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. con richiestadi proscioglimento per essere il reato di cui al capo E) estinto per prescrizione.Argomenta il ricorrente che il reato contestato di emissione di fatture peroperazioni inesistenti risulta commesso, con riguardo all’ultima fattura dell’anno2015 ovvero il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e, dunque, essendo trascorsi i termini di cui all’art.157-161 cod.pen. e 17 D.lgs n. 74 del 2000, pari ad anni dieci, il reato sarebbeestinto per maturata prescrizione. Allo stesso modo sarebbe prescritti anche i reatidi cui ai capi F) e G), prescritti dopo la pronuncia della sentenza,- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazionedella responsabilità penale non essendo emersi elementi per ritenere l’imputatogestore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]. Non vi sarebbero documenti firmatidall'imputato, nè risulterebbero conti correnti bancari su cui l'imputato operava,nè risulta che avesse dato ordini e partecipato in modo operativo agli scopi sociali.Non risulterebbe che l'imputato abbia fornito quel contributo per l'ottenimento deiprestiti, né che abbia mai interagito con gli amministratori di diritto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La Corte non avrebbe motivato il ruolo effettivo di [OSCURATO:PERSONA] e la prova dellasua ingerenza continuativa e significativa quale amministratore di fatto. Né afortiori risulterebbe provato il dolo del reato ovvero il fine di consentire a terzil'evasione dell'imposta.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui hachiesto l’inammissibilità del ricorso.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni con cui ha insistitonell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato nei termini di cui inmotivazione.5. Nello scrutinio del ricorso va, dapprima, rilevato che, contrariamenteall’assunto difensivo, le due sentenze, al netto del proscioglimento per intervenutaprescrizione di alcuni reati, concordano nell'analisi e nella valutazione deglielementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni di condanna anchecon riguardo alla dedotta divergenza circa la qualifica attribuita al ricorrente(amministratore di diritto prestanome o amministratore effettivo).La sentenza impugnata ha dapprima ripercorso sulla base dell’appello, l’itermotivazionale per verificarne la coerenza e la tenuta con il compendio probatorio(Sez. 2, n. 30838 del 10/03/2013, Rv 257056) e ha poi esaminato le censuresvolte e ha disatteso quelle che si appuntavano, per l’appunto, sulla rivisitazionedel ruolo del [OSCURATO:PERSONA] in seno alla società e, in particolare, sulla assenza, in tesidifensiva, in capo al [OSCURATO:PERSONA] di reali poteri gestori, pur essendo amministratore didiritto. Sul punto la sentenza impugnata, dopo aver richiamato la decisione diprimo grado, ha aggiunto, per rispondere alla censura difensiva diretta a sostenereche la responsabilità ricadeva solo sull’amministratore di fatto reale gestore dellasocietà, essendo il [OSCURATO:PERSONA] un mero prestanome, che, anche a volere ritenere che ilRossi, amministratore di diritto della [OSCURATO:SOCIETA], fosse un mero prestanome, in ognicaso la sua responsabilità trova fondamento nei principi della giurisprudenza dilegittimità, che poi ha richiamato, secondo cui in tema di omessa dichiarazione, illegale rappresentante di un ente che non abbia dello stesso l'effettiva gestionenon risponde ex art. 40, comma secondo, cod. pen. per violazione dei doveri divigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principaledella condotta, in quanto direttamente obbligato "ex lege" a presentare ledichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggettidiversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte e, solo in suaassenza, da chi abbia l'amministrazione, anche di fatto (Sez. 3, n. 20050 del16/03/2022, Cristodaro, Rv. 283201 – 01; Sez. 3, n. 4333 del 04/12/2025, Fosca,Rv. 289133 – 02). Principio che, peraltro, lo stesso giudice di primo grado avevaanche richiamato.La Corte territoriale, in altri termini, nel disattendere le deduzioni contenutenell’atto di appello sulla natura di mero amministratore formale, sviluppa il proprioragionamento (in aggiunta) con il quale, da un lato, ha confermato la conclusionedel primo giudice, che aveva escluso la qualifica di mero prestanome e poi, anchea volere ipotizzare la fondatezza di quanto dedotto dall’appellante, ha applicato iprincipi di diritto richiamati dalla sentenza sulla responsabilità dell’amministratoredi diritto in un contesto nel quale, la sentenza impugnata, ha rilevato che ilricorrente non aveva contestato la materialità dei fatti, se non con genericitravisamenti del materiale probatorio, senza considerare che, sempre secondo lasentenza impugnata, l’imputato non aveva mai spiegato perché, e in che termini,avrebbe consentito ad altri la gestione della sua società.Dunque, con doppio accertamento conforme (cfr. pag. 11-13 sentenza diprimo grado, i giudici del merito hanno fondato la responsabilità penale del Rossinella qualità di amministratore di diritto della società.Poiché il ricorrente non censura specificatamente la motivazione delleconformi sentenze di merito (né contesta la materialità del fatto, né l’avereconsentito la gestione della società da parte di altri) che hanno fondato laresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA], per tutti i reati, sulla ritenuta qualifica di amministratoredi diritto e dei conseguenti obblighi di controllo e vigilanza dell’altrui gestione, etenuto conto che è altrettanto principio consolidato nella giurisprudenza dilegittimità che l'amministratore di diritto, anche se mero prestanome, è comunqueinvestito degli obblighi inerenti all'amministrazione della società (Sez. 5, n. 43977del 14/07/2017, Rv. 271754 - 01), sussistendo la responsabilitàdell'amministratore di diritto, a titolo di concorso nel reato, con l'amministratoredi fatto, non già ed esclusivamente in virtù della posizione formale rivestitaall'interno della società, ma in ragione della condotta omissiva dallo stesso postain essere, consistente nel non avere impedito, ex art. 40, comma secondo, cod.pen., l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire e cioè nel mancato eserciziodei poteri di gestione della società e di controllo sull'operato dell'amministratoredi fatto, la censura appare sotto tutti i profili manifestamente infondata conriguardo a tutti i capi di imputazione.6. Manifestamente infondata è l’ulteriore censura di violazione dell’art 25quinquiesdecies d.Lvo n. 231 del 2001.L’art. 25 quinquiesdecies del d.Lvo n. 231 del 2001 è stato inserito con decreto-legge n. 124 del 2019, convertito con la legge 19 dicembre 2019, n., 157, in vigoredal 25/12/2019, sicchè non può trovare applicazione la disciplina dellaresponsabilità degli enti in materia tributaria per reati commessiantecedentemente (limitatamente, in ogni caso, ai reati di cui all’art. 8 e 10 d.lgs10 marzo 2000, n. 74, non essendo ad oggi prevista la responsabilità per il delittodi omessa dichiarazione).7. Dunque, ricapitolando, la censura mossa nell’articolato primo motivo diricorso, è per un verso manifestamente infondata, là dove contesta l’affermazionedi responsabilità dei reati contestati ai capi B, C, D e F in ragione della ritenutagestione sociale in capo all’amministratore di fatto, e fattuale là dove contesta lanatura di cartiera della società senza effettivo confronto con la sentenza di primogrado che, a pag. 11, ha elencato gli elementi dai quali, in modo del tutto logico,ha tratto la conclusione della natura di cartiera della società Tjm di cui il [OSCURATO:PERSONA] èl’amministratore di diritto.Quanto all’affermazione della responsabilità in ordine al reato di cui all’art.10 d.lgs n. 74 del 2000, occorre fare riferimento, nuovamente, alla sentenza diprimo grado, che integra quella di appello, là dove ha escluso la ricorrenza delladiversa ipotesi di mancata istituzione delle scritture contabile in quanto le fatture,non esibite dall’imputato in sede di richiesta avanzata nel corso della verificafiscale, erano state rinvenute presso le società utilizzatrici, da cui il lorooccultamento che, in uno con la natura di cartiera, era finalizzato all’evasionefiscale per effetto dell’omessa presentazione della dichiarazione fiscale a fini iva.8. E’ parzialmente fondata, nei termini di cui in motivazione, la censura chesi appunta sull’assenza della carica sociale negli anni 2015 e 2016, circostanza cheavrebbe dovuto condurre alla assoluzione del ricorrente.Con riguardo al capo D), art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, la contestazioneper il – residuo - reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è relativaalla fattura n. 24 del 31/05/20215, ed è contestato a [OSCURATO:PERSONA], qualerappresentante legale della società dal 01/02/2011 al 07/03/2015, in concorsocon [OSCURATO:PERSONA], con condotta contestata al [OSCURATO:PERSONA] dopo la cessazione dellacarica sociale. Il motivo di ricorso, sollevato dalla difesa circa la partecipazione delRossi nel reato de quo, non appare manifestamente infondato. All’imputato ècontestata una condotta commissiva (l’emissione della fattura al 31/05/2015)dopo la cessazione formale della carica, ed essendo circostanza dimostratal’affidamento anche ad altri della gestione, la corte avrebbe dovuto argomentareil concorso del [OSCURATO:PERSONA], sicchè deve pronunciarsi sentenza di annullamento senzarinvio perché il residuo reato di cui al capo D), è estinto per prescrizione in quantoil rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reatounitamente ad un vizio di motivazione della sentenza di condanna impugnata inordine alla responsabilità dell'imputato comporta l’annullamento senza rinvio dellasentenza stessa (Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Silva, Rv. 267844; Sez. 2, n.32577 del 27/04/2010, Preti, Rv. 247973).A diversa conclusione si perviene con riguardo al capo F) in quanto lacontestazione di cui all’art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in concorso con CocciaGianluca, è formulata per il [OSCURATO:PERSONA] anche nella veste “di collaboratore della società”,per l’intero arco della contestazione, oltre la finestra temporale dell’assunzionedella formale carica di legale rappresentante. Non essendo direttamente censuratasul punto la decisione, il motivo è generico e inammissibile.9. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il diniego di riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato in ragione dell’assenzadi elementi positivi di valutazione. Nel pervenire a tale conclusione, la Corted'appello si è attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione dellegiustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato. Neconsegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e lecircostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo dellafondatezza e legittimità dell'istanza - l'onere di motivazione per il diniegodell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti dielementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del17/11/2015, Piliero, Rv. 266460; Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, Papini e altri,Rv. 260610). Peraltro, mette conto rilevare il Collegio che neppure con il ricorsoper cassazione ha allegato elementi che avrebbero dovuti essere valutati al fine dimitigare il trattamento sanzionatorio.10. E’ fondato il terzo motivo di ricorso là dove la sentenza impugnata haomesso di rispondere sulla richiesta, devoluta nei motivi di appello, diriconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.11. Conclusivamente la sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] va annullatasenza rinvio limitatamente al residuo reato di cui al capo D) perché estinto perprescrizione e con rinvio in relazione alla omessa concessione del beneficio dellasospensione condizionale della pena, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezionedella Corte di appello di Bologna cui demanda anche la rideterminazione deltrattamento sanzionatorio. Nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiaratoinammissibile.12. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.Il primo motivo di ricorso che deduce la violazione di legge in relazione allamancata declaratoria di estinzione del reato di cui ai capi E), F) e G) perchématurata dopo la pronuncia in grado di appello è inammissibile per manifestainfondatezza.Non considera il ricorrente il periodo di sospensione del corso dellaprescrizione, per 124 giorni (dal 20/04/2020 al 26/10/2020, 64 giorni disospensione Covid, e dal 26/10/2020 al 15/02/2021, 60 giorni per legittimoimpedimento imputato), sicchè il capo E) si è prescritto il 02/05/2026, il capo F) il14/06/2026 (non risulta avere riportato condanna per il capo G) e che, nellaconsolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazioneinammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "nonconsente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto,la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi)cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturata dopo lapronuncia della sentenza in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014,Zagarella, Rv. 263119), prescrizione che sarebbe peraltro limitata al solo capo E)essendo maturata la prescrizione del reato di cui al capo F) dopo la presentedecisione.13. Il secondo motivo di ricorso in merito all’affermazione dellaresponsabilità penale per i reati tributari è inammissibile perché versato in fatto erichiedere sostanzialmente un terzo grado di giudizio con rivalutazione delmateriale probatorio.Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deveessere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deveinvece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logicoargomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicitàmanifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissioneargomentativa; quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degliargomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno dellecomponenti oggettive e soggettive del reato contestato.E' noto, infatti, che il perimetro della giurisdizione di legittimità è limitatoalla rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero divizi specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l'area dicompetenza della Cassazione alla rivalutazione dell'interno compendio indiziario.Le discrasie logiche e le carenze motivazionali eventualmente rilevate per essererilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idoneead incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa. Il viziodi motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve dunque esserediretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve inveceessere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativoofferto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta dellamotivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa;quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi,sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive esoggettive del reato contestato.14.Nel caso in esame, la sentenza impugnata, in continuità con quella diprimo grado, ha reso una motivazione oltremodo adeguata e congrua, fondatasulle risultanze probatorie sulla qualifica gestoria in capo al [OSCURATO:PERSONA] e nella vestedella quale ha commesso i reati contestati.La sentenza impugnata ribadisce il ruolo gestorio del [OSCURATO:PERSONA] dalla pienadisponibilità dei conti bancari, dalla circostanza che era l’interlocutore con lesocietà nei cui confronti la TJM aveva emesso le fatture di cui ai capi D), e) ed F),dalla circostanza che aveva messo a disposizione il domicilio dei genitori comesede sociale. Ancor più articolata è la sentenza di primo grado dalla quale risultache egli aveva anche il bancomat, si era interfacciato con la GdF in sede di verificaed aveva convinto [OSCURATO:PERSONA] ad assumere la carica di amministratore formale (ledichiarazioni sono sintetizzate a pag. 19 della sentenza e sono richiamate dallaCorte di appello). In disparte la circostanza che il profilo del dolo del reato e ilmeccanismo del reverse charge non risulta devoluto dal riepilogo dei motivi diappello, ciò nondimeno il meccanismo dell’inversione contabile non esclude lainsussistenza oggettiva del fatto e del dolo perché il fine di evasione può essereproprio dell’utilizzatore che comunque si scarica il costo a fini imponibili.15.Conclusivamente il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiaratoinammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenzadella Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che nonvi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpanella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrenteversi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore dellaCassa delle Ammende. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione all'imputato [OSCURATO:PERSONA],limitatamente al residuo reato di cui al capo d) perché estinto per prescrizione.Annulla la medesima sentenza in relazione all'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla omessa concessione del beneficio della sospensionecondizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezionedella Corte di appello di Bologna, cui rinvia anche per la rideterminazione dellapena. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 05/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30068/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris