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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024

Cassazione n. 40913/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di rapina impropria tentata è manifestamente infondato poiché denuncia vizi non emergenti dal provvedimento impugnato; che, invero, la ricorrente omette di svolgere una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, non confrontandosi con la motivazione offerta dalla Corte d'appello ove a pag. 5 i giudici del merito ritengono che il requisito dell'immediatezza è indubbiamente presente, sulla base che la condotta è stata posta in essere all'interno dell'esercizio commerciale; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia nonché smentito dalle risultanze processuali (Sez.

II, n.30775 del 10/05/23, Spagnuolo, Rv. 285038); che, invero, i giudici del merito hanno puntualmente indicato gli elementi in forza dei quali vi è prova della strumentalità tra la condotta violenta e la volontà di darsi alla fuga, dal momento che l'imputata dopo essere stata circondata dagli addetti alla vigilanza, iniziava a spingere e a strattonare violentemente questi ultimi; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta l'esclusione dell'istituto della desistenza volontaria è manifestamente infondato poiché come correttamente indicato dai giudici del merito l'esimente della desistenza volontaria necessità di una deliberazione assunta in piena libertà, indipendente da fattori• esterni suscettibili di influire sulla determinazione dell'agente (Sez.1, n. 11865 del 26/02/2009, Fondino, Rv. 243923 — 01 ex multis Sez. 2, n. 41484 del 29/09/2009, Aloisio e altri, Rv. 245233-01; Sez. 3, n. 17518, del 28/11/2018, T., Rv. 275647- 01); ritenuto che il quarto motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 6 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis: Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269); che, invero i giudici del merito nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche hanno fatto puntuale riferimento alle modalità della condotta e ai numerosi precedenti penali della ricorrente nonché all'assenza di elementi positivi valutabili ai fini della concessione delle stesse; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di rapina impropria tentata è manifestamente infondato poiché denuncia vizi non emergenti dal provvedimento impugnato; che, invero, la ricorrente omette di svolgere una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, non confrontandosi con la motivazione offerta dalla Corte d'appello ove a pag. 5 i giudici del merito ritengono che il requisito dell'immediatezza è indubbiamente presente, sulla base che la condotta è stata posta in essere all'interno dell'esercizio commerciale; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia nonché smentito dalle risultanze processuali (Sez. II, n.30775 del 10/05/23, Spagnuolo, Rv. 285038); che, invero, i giudici del merito hanno puntualmente indicato gli elementi in forza dei quali vi è prova della strumentalità tra la condotta violenta e la volontà di darsi alla fuga, dal momento che l'imputata dopo essere stata circondata dagli addetti alla vigilanza, iniziava a spingere e a strattonare violentemente questi ultimi; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta l'esclusione dell'istituto della desistenza volontaria è manifestamente infondato poiché come correttamente indicato dai giudici del merito l'esimente della desistenza volontaria necessità di una deliberazione assunta in piena libertà, indipendente da fattori• esterni suscettibili di influire sulla determinazione dell'agente (Sez.1, n. 11865 del 26/02/2009, Fondino, Rv. 243923 — 01 ex multis Sez. 2, n. 41484 del 29/09/2009, Aloisio e altri, Rv. 245233-01; Sez. 3, n. 17518, del 28/11/2018, T., Rv. 275647- 01); ritenuto che il quarto motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 6 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis: Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269); che, invero i giudici del merito nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche hanno fatto puntuale riferimento alle modalità della condotta e ai numerosi precedenti penali della ricorrente nonché all'assenza di elementi positivi valutabili ai fini della concessione delle stesse; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]