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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 dicembre 1986

Cassazione n. 13272/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FOGGIA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] il quale si riporta ai motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 Gip del Tribunale di Foggia con sentenza in data 28.9.2020, all'esito di giudizio abbreviato in relazione a plurime contestazioni ex artt. 73 commi 1 e 6 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti ai capi a), d), K) e I) dell'imputazione, unificati ex art. 81 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti ascrittigli (quanto al delitto di cui al capo e) limitatamente alla cessione di 0,12 gr. di cocaina a [OSCURATO:PERSONA]) unificati dalla continuazione; [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti ascrittigli ai capi n) e q) dell'imputazione, unificati ex art. 81 cod.pen.; [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti ascrittile ai capi n), q) e t) dell'imputazione, unificati ex art. 81 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti ascrittigli unificati ex art. 81 cod. pen. e previa riduzione per la scelta del rito li ha condannati alla pena ritenuta di giustizia.

Ha invece assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto a lui ascritto al capo f) dell'imputazione e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato loro ascritto al capo r) dell'imputazione perché il fatto non sussiste.

Interposto appello avverso detta pronuncia da parte degli imputati, la Corte d'appello di Bari con sentenza in data 5.10.2021, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione dei reati loro rispettivamente ascritti nell'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309 del 1990; ha ridotto la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti.

Ha altresì revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ed ha sostituito la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque a quella perpetua nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Secondo la ricostruzione offerta dalle sentenze di merito, il presente procedimento trae origine dalle indagini compiute dai Carabinieri di Manfredonia ed in particolare dall'arresto in flagranza in data 30.1.2019 di tale [OSCURATO:PERSONA], in quanto trovato in possesso oltre che di armi e di esplosivi di un significativo quantitativo di cocaina pari a gr. 394,1 utili per il confezionamento 1P di n. 2010 singole dosi medie droganti (come attestato dalla relazione tecnica del LASS dei Carabinieri di Foggia).

L'impianto accusatorio si è fondato sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali il cui significato è tutt'altro che oscuro ed indecifrabile.

Le successive indagini compiute con la captazione delle conversazioni intercorse sulle utenze in uso a [OSCURATO:PERSONA] (madre del Silvestri) ed a [OSCURATO:PERSONA] (marito della Vessio) e sull'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] in uso agli stessi hanno consentito di affermare che la droga rinvenuta era detenuta per conto di tale [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, con separati atti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (con il medesimo ricorso), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.Ricorso per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: si articola in tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo si deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione al criterio di valutazione delle prove nonché per carenza e contraddittorietà della motivazione.

Si assume che la sentenza gravata ha fondato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo a) dell'imputazione sul contenuto delle intercettazioni telefoniche senza che dalle stesse sia possibile ricavare in termini di certezza il riferimento all'odierno ricorrente e non già al gruppo dei Montanari con riguardo allo stupefacente rinvenuto al Silvestri in occasione dell'arresto, giustificandosi invece l'interesse del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Silvestri con la relazione extraconiugale dallo stesso intrattenuta con la di lui madre [OSCURATO:PERSONA].

Anche con riferimento all'episodio di cui al capo d) dell'imputazione non risulta dimostrata in alcun modo la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] essendo peraltro l'apparato motivazionale sul punto carente.

Si rileva a riguardo che non è mai stato visto il soggetto che ha ceduto qualcosa né è stata effettuata una perquisizione domiciliare.

Con riguardo al reato di cui al capo k), contestato al [OSCURATO:PERSONA] unitamente al [OSCURATO:PERSONA] ed al Trimigno, in realtà dagli atti di indagine si desume che i tre si recarono in un posto a cercare qualcosa recapitato da altri che non furono in grado di reperire, diversamente dagli operanti.

Con riguardo al reato di cui al capo I) dell'imputazione, ascritto al [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA] ed al [OSCURATO:PERSONA], la responsabilità è stata affermata sul solo contenuto delle intercettazioni senza che sia stato rinvenuto lo stupefacente di cui non si conosce neanche la natura (se droga pesante o leggera) e senza che sia noto da chi l'avesse acquistata, chi l'avesse divisa e dove fosse nascosta e se mai fosse entrata nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo deduce l'assoluta mancanza di motivazione in relazione al reato di cui al capo t) dell'imputazione (ascritto a [OSCURATO:PERSONA]).

Si rileva che in base alle conversazioni ambientali su cui si fonda il giudizio di colpevolezza non è dato comprendere se si tratti di sostanza stupefacente e nel caso positivo di quale natura nonché il quantitativo e la prova della cessione.

Non è stato chiarito, invero, se detta sostanza sia stata destinata alla vendita o invece assunta per uso personale, considerato altresì che la Vessio in sede di interrogatorio ha esplicitamente ammesso di fare uso di sostanza stupefacente.

Con il terzo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione circa l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Si rileva che il giudice di appello non ne ha in alcun modo motivato il diniego e che la Vessio ed il Falcone (cui peraltro è stato riconosciuto il comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309 del 1990) hanno rivestito un ruolo marginale, come dimostra il fatto che sono stati chiamati a rispondere della detenzione di quantitativi esigui di stupefacente, che non sono state rinvenute somme di denaro e considerati i modi rudimentali utilizzati per nascondere la sostanza.

3.2. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in tre motivi di ricorso.

Con il primo deduce l'errata interpretazione ed applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 190, 192 e 194 cod.proc.pen. nonché l'omessa e illogica motivazione.

Si rileva che la Corte territoriale afferma la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo I) senza valutare gli elementi a carico del medesimo il quale risponde della detenzione dello stupefacente che é nella disponibilità di altri.Assume altresì che la responsabilità in ordine al reato di cui al capo p) dell'imputazione, viene desunta da quella ritenuta per l'altro episodio.

Con il secondo motivo deduce l'errata applicazione della legge penale in riferimento all'art. 73, 5 comma, d.p.r. 309 del 1990 nonché omessa motivazione.

Rileva che la Corte territoriale nel rigettare il riconoscimento dell'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990 non ha valutato in modo preciso gli elementi ponderali della sostanza senza confrontarsi con la reale azione e posizione del ricorrente all'interno della vicenda.

Con il terzo motivo deduce l'errata applicazione della legge penale in riferimento all'art. 62 bis cod.proc.pen. nonché l'omessa motivazione.

Rileva che la Corte territoriale da una parte riconosce al [OSCURATO:PERSONA] un ruolo subordinato unitamente allo stato di incensuratezza, dall'altro rigetta la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

3.3. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in due motivi di ricorso.

Con il primo motivo si deduce l'errata interpretazione ed applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 190, 192 e 194 cod.proc.pen. nonché l'omessa e illogica motivazione.

Rileva che in ordine al reato di cui al capo k) non si comprende se la responsabilità dell'imputato sia affermata in relazione alla mera detenzione e se sia o meno compatibile con l'uso personale.

Quanto al reato di cui al capo I) la sentenza non affronta la sussistenza degli elementi a carico dell'imputato che risponde della detenzione della sostanza da parte di coimputato.

Con riguardo al reato sub e) dell'imputazione, la responsabilità dell'imputato viene affermata sulla base di una ricostruzione astratta del fatto come ricavata da due sms in rapida successione.

Con il secondo motivo deduce l'errata applicazione della legge penale in riferimento all'art. 73, 5 comma, d.p.r. 309 del 1990 nonché omessa motivazione.

Rileva che la Corte territoriale nel rigettare il riconoscimento del comma 5 non ha valutato in modo preciso gli elementi ponderali della sostanza senza confrontarsi con la reale azione e posizione del ricorrente all'interno della vicenda.

4. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Esaminando il ricorso per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lo stesso é nel suo complesso manifestamente infondato.

Quanto al primo motivo, lo stesso è manifestamente infondato.

La contestazione di cui al capo a) attiene al concorso del [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione materiale della sostanza stupefacente rinvenuta all'atto dell'arresto del Silvestri.

Fin dal giudizio di primo grado l'imputato ha sostenuto che in realtà la detenzione della sostanza fosse collegabile al gruppo Montanari operante nella zona di Manfredonia.

La sentenza impugnata tuttavia, nel ritenere infondata tale ricostruzione alternativa, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, e segnatamente dalle risultanze delle intercettazioni, ha ricostruito con motivazione logica e priva di aporie logiche che lo stupefacente rinvenuto era in realtà collegabile al [OSCURATO:PERSONA] ripercorrendo con precisione le varie fasi della vicenda che hanno evidenziato il costante coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA].

In tal senso assume valenza centrale il colloquio captato in data 25.2.2019 tra la madre del Silvestri, [OSCURATO:PERSONA], la quale parlando con il marito Falcone e tale Libera chiaramente afferma che il figlio era estraneo a queste attività, che deteneva la droga per altri e si era solo prestato per "fare soldi facili.. .senza fare nulla secondo lui".

Vi sono poi ulteriori contatti da cui emerge che alla vicenda del figlio si stava interessando tale Alex e da una ambientale tra la Vessio e Falcone emerge la preoccupazione per i dati ricavati dai tabulati telefonici.

La donna esterna anche la preoccupazione per la sorte del figlio e minaccia di andare dagli inquirenti per dire a chi appartiene lo stupefacente.

Dalla telefonata n. 267 si evince che la persona in questione è [OSCURATO:PERSONA] il quale si informa del colloquio avuto dal Silvestri con l'avvocato. [OSCURATO:PERSONA] nell'ambientale del 26.2.2019 Vessio e Falcone parlano della loro convocazione presso la Procura della Repubblica di Foggia.

Emerge altresì il risentimento della Vessio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] che aveva corrisposto al figlio solo 800,00 euro per la detenzione di gr. 400,00 di cocaina.

Nella ambientale n. 218 del 2.3.2019 con una sorta di confessione stragiudiziale [OSCURATO:PERSONA] manifesta il suo diretto interesse nella vicenda e rappresenta alla Vessio i danni maggiori che riceverebbe se fosse arrestato.

Con riferimento al reato di cui al capo d) dell'imputazione, afferente alle cessioni di droga a Totaro e Rignanese, la sentenza impugnata ha ricostruito in modo puntuale la dazione dello stupefacente avvenuta dalla finestra dell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], con le medesime modalità, in favore sia del Totaro che del Rignanese che subito dopo venivano controllati dalle forze dell'ordine e trovati in possesso di una dose di cocaina.

La Corte territoriale ha rilevato con motivazione logica e conseguenziale che le cessioni non possono che ascriversi al [OSCURATO:PERSONA], considerata anche l'attesa dello stesso da parte del Totaro al cui arrivo segue poco dopo la cessione.

Con riferimento al reato di cui capo K), ascritto anche a [OSCURATO:PERSONA] ed a Trimigno, la sentenza impugnata ha confermato la responsabilità del prevenuto sulla base delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza attivato nei pressi dell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] da cui si vede che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano recati a piedi in un terreno circostante ed avevano nascosto qualcosa mentre Trimigno era rimasto sulla strada a fare da "palo".

Dopo che i tre si erano allontanati, i militari intervenuti poco dopo sul posto avevano recuperato un involucro termo saldato contenete sostanza solido/pietrosa di colore bianco del peso complessivo di gr. 8,36 circa, occultata all'interno di una bustina di fazzolettini, che sottoposta ad accertamento risultava essere cocaina contenente principio attivo utile per il confezionamento di n. 45 dosi medie droganti.

E' proprio la sequenza temporale e logica delle fasi dell'occultamento e del ritrovamento della sostanza stupefacente che, nel giudizio della Corte territoriale, priva di valenza qualsiasi ricostruzione alternativa del fatto.

Con riguardo al reato di cui al capo I), afferente alla detenzione di 100 gr. di cocaina ascritto al [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata ha ricostruito l'episodio sulla base del tenore delle intercettazioni telefoniche, da cui si evince che i tre erano consapevoli del fatto che presso il garage del [OSCURATO:PERSONA], sito in Via dell'Arcangelo n. 48 in Manfredonia erano custoditi gr. 100 di cocaina come si evince non solo dal tenore delle conversazioni ma anche dai movimenti dei tre soggetti coinvolti osservati dalle forze dell'ordine.

Con riguardo alle censure difensive afferenti al mancato sequestro della sostanza, giova ribadire che in tema di stupefacenti, il reato di detenzione a fini di spaccio o quello di spaccio non sono condizionati, sotto il profilo probatorio, al sequestro o al rinvenimento di sostanze stupefacenti, poiché la consumazione di tali reati può essere dimostrata attraverso le risultanze di altre fonti probatorie (quali, come nella specie, il contenuto delle intercettazioni).

Peraltro, nel caso in esame, la Corte territoriale ha fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato non solo sulle risultanze dell'attività captativa ma su ulteriori elementi di prova che hanno confermano l'assunto accusatorio.

Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso è del pari manifestamente infondato.

Sul reato di cui al capo T) ascritto alla Vessio, afferente alla detenzione a fine di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, la Corte territoriale ha fondato il giudizio di responsabilità sulla intercettazione del 18.4.2019 all'interno della [OSCURATO:PERSONA] della conversazione tra Vessio e Diaferio e poi tra Vessio e la cugina [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Dal tenore della conversazione la Corte territoriale con motivazione logica ha ricavato che la Vessio aveva ricevuto da Diaferio gr. 5 di cocaina e che la destinazione alla cessione dello stupefacente emerge chiaramente dalla preoccupazione espressa dalla medesima per la qualità della sostanza.

Il terzo motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato.

Il giudice di appello ha correttamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiamando per il [OSCURATO:PERSONA] i gravi precedenti anche specifici che avrebbero dovuto anzi imporre la contestazione della recidiva mentre per gli altri due imputati ha rilevato che gli atti di appello non hanno indicato elementi concretamente idonei a giustificare il beneficio a fronte di fatti che non sono assolutamente di minimo disvalore.

2. Il ricorso per [OSCURATO:PERSONA] è nel complesso manifestamente infondato.

Il primo motivo è manifestamente infondato in relazione al reato di cui la capo I) per le considerazioni già espresse con riguardo alla posizione del [OSCURATO:PERSONA].Con specifico riguardo al [OSCURATO:PERSONA] la Corte territoriale ha posto in rilievo come lo stesso, mentre si trovava nella caserma dei Carabinieri di Manfredonia, aveva mandato degli sms al [OSCURATO:PERSONA] dicendogli di andare in un posto e "far sparire tutto" e sincerandosi una volta uscito dalla caserma che lo stesso avesse adempiuto a quanto richiesto. [OSCURATO:PERSONA] si trova poi presso il garage del [OSCURATO:PERSONA] dove viene portato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].

La censura é manifestamente infondata anche con riguardo al reato di cui al capo p).

Ed invero, la Corte territoriale, con motivazione logica, ha ricostruito l'episodio sulla scorta della inequivoca telefonata intercorsa in data 27.3.2019 tra il medesimo e la convivente [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale lo stesso, allertato dell'arrivo delle forze dell'ordine, le ingiunge espressamente di buttare via la cocaina che si trova in casa.

Ulteriore conferma viene poi desunta dalla intercettazione captata il 29.3.2019 all'interno dell'autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA] il quale dialogando con [OSCURATO:PERSONA] riferisce della perquisizione effettuata dai Carabinieri presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] che era riuscito a disfarsi dello stupefacente.

Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato.

La Corte ha correttamente negato il riconoscimento dell'art. 73, comma 5, considerato il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nel traffico del [OSCURATO:PERSONA] che ha alla base un approvvigionamento continuo e significativo; lo stesso inoltre è stato coinvolto nelle due cospicue detenzioni sub I) e p) pur se in posizione subordinata.

Il terzo motivo è del pari manifestamente infondato.

Il giudice di appello nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche ha posto in rilievo, oltre all'intensità del dolo ed all'indefessa dedizione allo spaccio, anche il fatto che lo stesso si è reso responsabile nel corso del procedimento penale di ben quattro evasioni dagli arresti domiciliari oltre alla condotta da lui assunta nell'episodio del 27.3.2019 "rivelatore di una notevole capacità criminale anche attraverso il coinvolgimento della moglie".

3. Il ricorso per [OSCURATO:PERSONA] è nel complesso manifestamente infondato.

Il primo motivo è manifestamente infondato.Con riguardo ai reati di cui ai capi k) ed I) vale quanto già esposto nell'esame della posizione del [OSCURATO:PERSONA].

Con riguardo al reato di cui al capo e), per il quale il [OSCURATO:PERSONA] é stato ritenuto responsabile limitatamente alla cessione di una dose di gr. 0,12 di cocaina a tale [OSCURATO:PERSONA] in data 4.3.2019, la motivazione offerta dalla sentenza impugnata, ben lungi dall'essere congetturale, fonda la responsabilità del medesimo sulle risultanze del servizio di osservazione posto in essere dalle forze dell'ordine presso il garage ove si registrava il frequente accesso di persone.

La sentenza impugnata ha posto in rilievo il controllo del [OSCURATO:PERSONA] che, appena uscito dal garage del [OSCURATO:PERSONA], veniva trovato in possesso di una dose di cocaina che aveva dichiarato di aver acquistato per uso personale nonché i messaggi mandati in rapida successione con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano concordato l'appuntamento.

Manifestamente infondato anche il secondo motivo.

La Corte ha negato la derubricazione nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, considerato il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nel traffico del [OSCURATO:PERSONA] che ha alla base un approvvigionamento continuo e significativo.

In conclusione i ricorsi manifestamente infondati vanno dichiarati inammissibili.

Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FOGGIA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] il quale si riporta ai motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 Gip del Tribunale di Foggia con sentenza in data 28.9.2020, all'esito di giudizio abbreviato in relazione a plurime contestazioni ex artt. 73 commi 1 e 6 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti ai capi a), d), K) e I) dell'imputazione, unificati ex art. 81 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti ascrittigli (quanto al delitto di cui al capo e) limitatamente alla cessione di 0,12 gr. di cocaina a [OSCURATO:PERSONA]) unificati dalla continuazione; [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti ascrittigli ai capi n) e q) dell'imputazione, unificati ex art. 81 cod.pen.; [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti ascrittile ai capi n), q) e t) dell'imputazione, unificati ex art. 81 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti ascrittigli unificati ex art. 81 cod. pen. e previa riduzione per la scelta del rito li ha condannati alla pena ritenuta di giustizia. Ha invece assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto a lui ascritto al capo f) dell'imputazione e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato loro ascritto al capo r) dell'imputazione perché il fatto non sussiste. Interposto appello avverso detta pronuncia da parte degli imputati, la Corte d'appello di Bari con sentenza in data 5.10.2021, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione dei reati loro rispettivamente ascritti nell'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309 del 1990; ha ridotto la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti. Ha altresì revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ed ha sostituito la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque a quella perpetua nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Secondo la ricostruzione offerta dalle sentenze di merito, il presente procedimento trae origine dalle indagini compiute dai Carabinieri di Manfredonia ed in particolare dall'arresto in flagranza in data 30.1.2019 di tale [OSCURATO:PERSONA], in quanto trovato in possesso oltre che di armi e di esplosivi di un significativo quantitativo di cocaina pari a gr. 394,1 utili per il confezionamento 1P di n. 2010 singole dosi medie droganti (come attestato dalla relazione tecnica del LASS dei Carabinieri di Foggia). L'impianto accusatorio si è fondato sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali il cui significato è tutt'altro che oscuro ed indecifrabile. Le successive indagini compiute con la captazione delle conversazioni intercorse sulle utenze in uso a [OSCURATO:PERSONA] (madre del Silvestri) ed a [OSCURATO:PERSONA] (marito della Vessio) e sull'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] in uso agli stessi hanno consentito di affermare che la droga rinvenuta era detenuta per conto di tale [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, con separati atti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (con il medesimo ricorso), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.Ricorso per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: si articola in tre motivi di ricorso. Con il primo motivo si deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione al criterio di valutazione delle prove nonché per carenza e contraddittorietà della motivazione. Si assume che la sentenza gravata ha fondato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo a) dell'imputazione sul contenuto delle intercettazioni telefoniche senza che dalle stesse sia possibile ricavare in termini di certezza il riferimento all'odierno ricorrente e non già al gruppo dei Montanari con riguardo allo stupefacente rinvenuto al Silvestri in occasione dell'arresto, giustificandosi invece l'interesse del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Silvestri con la relazione extraconiugale dallo stesso intrattenuta con la di lui madre [OSCURATO:PERSONA]. Anche con riferimento all'episodio di cui al capo d) dell'imputazione non risulta dimostrata in alcun modo la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] essendo peraltro l'apparato motivazionale sul punto carente. Si rileva a riguardo che non è mai stato visto il soggetto che ha ceduto qualcosa né è stata effettuata una perquisizione domiciliare. Con riguardo al reato di cui al capo k), contestato al [OSCURATO:PERSONA] unitamente al [OSCURATO:PERSONA] ed al Trimigno, in realtà dagli atti di indagine si desume che i tre si recarono in un posto a cercare qualcosa recapitato da altri che non furono in grado di reperire, diversamente dagli operanti. Con riguardo al reato di cui al capo I) dell'imputazione, ascritto al [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA] ed al [OSCURATO:PERSONA], la responsabilità è stata affermata sul solo contenuto delle intercettazioni senza che sia stato rinvenuto lo stupefacente di cui non si conosce neanche la natura (se droga pesante o leggera) e senza che sia noto da chi l'avesse acquistata, chi l'avesse divisa e dove fosse nascosta e se mai fosse entrata nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo deduce l'assoluta mancanza di motivazione in relazione al reato di cui al capo t) dell'imputazione (ascritto a [OSCURATO:PERSONA]). Si rileva che in base alle conversazioni ambientali su cui si fonda il giudizio di colpevolezza non è dato comprendere se si tratti di sostanza stupefacente e nel caso positivo di quale natura nonché il quantitativo e la prova della cessione. Non è stato chiarito, invero, se detta sostanza sia stata destinata alla vendita o invece assunta per uso personale, considerato altresì che la Vessio in sede di interrogatorio ha esplicitamente ammesso di fare uso di sostanza stupefacente. Con il terzo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione circa l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si rileva che il giudice di appello non ne ha in alcun modo motivato il diniego e che la Vessio ed il Falcone (cui peraltro è stato riconosciuto il comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309 del 1990) hanno rivestito un ruolo marginale, come dimostra il fatto che sono stati chiamati a rispondere della detenzione di quantitativi esigui di stupefacente, che non sono state rinvenute somme di denaro e considerati i modi rudimentali utilizzati per nascondere la sostanza. 3.2. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in tre motivi di ricorso. Con il primo deduce l'errata interpretazione ed applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 190, 192 e 194 cod.proc.pen. nonché l'omessa e illogica motivazione. Si rileva che la Corte territoriale afferma la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo I) senza valutare gli elementi a carico del medesimo il quale risponde della detenzione dello stupefacente che é nella disponibilità di altri.Assume altresì che la responsabilità in ordine al reato di cui al capo p) dell'imputazione, viene desunta da quella ritenuta per l'altro episodio. Con il secondo motivo deduce l'errata applicazione della legge penale in riferimento all'art. 73, 5 comma, d.p.r. 309 del 1990 nonché omessa motivazione. Rileva che la Corte territoriale nel rigettare il riconoscimento dell'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990 non ha valutato in modo preciso gli elementi ponderali della sostanza senza confrontarsi con la reale azione e posizione del ricorrente all'interno della vicenda. Con il terzo motivo deduce l'errata applicazione della legge penale in riferimento all'art. 62 bis cod.proc.pen. nonché l'omessa motivazione. Rileva che la Corte territoriale da una parte riconosce al [OSCURATO:PERSONA] un ruolo subordinato unitamente allo stato di incensuratezza, dall'altro rigetta la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 3.3. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in due motivi di ricorso. Con il primo motivo si deduce l'errata interpretazione ed applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 190, 192 e 194 cod.proc.pen. nonché l'omessa e illogica motivazione. Rileva che in ordine al reato di cui al capo k) non si comprende se la responsabilità dell'imputato sia affermata in relazione alla mera detenzione e se sia o meno compatibile con l'uso personale. Quanto al reato di cui al capo I) la sentenza non affronta la sussistenza degli elementi a carico dell'imputato che risponde della detenzione della sostanza da parte di coimputato. Con riguardo al reato sub e) dell'imputazione, la responsabilità dell'imputato viene affermata sulla base di una ricostruzione astratta del fatto come ricavata da due sms in rapida successione. Con il secondo motivo deduce l'errata applicazione della legge penale in riferimento all'art. 73, 5 comma, d.p.r. 309 del 1990 nonché omessa motivazione. Rileva che la Corte territoriale nel rigettare il riconoscimento del comma 5 non ha valutato in modo preciso gli elementi ponderali della sostanza senza confrontarsi con la reale azione e posizione del ricorrente all'interno della vicenda. 4. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Esaminando il ricorso per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lo stesso é nel suo complesso manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, lo stesso è manifestamente infondato. La contestazione di cui al capo a) attiene al concorso del [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione materiale della sostanza stupefacente rinvenuta all'atto dell'arresto del Silvestri. Fin dal giudizio di primo grado l'imputato ha sostenuto che in realtà la detenzione della sostanza fosse collegabile al gruppo Montanari operante nella zona di Manfredonia. La sentenza impugnata tuttavia, nel ritenere infondata tale ricostruzione alternativa, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, e segnatamente dalle risultanze delle intercettazioni, ha ricostruito con motivazione logica e priva di aporie logiche che lo stupefacente rinvenuto era in realtà collegabile al [OSCURATO:PERSONA] ripercorrendo con precisione le varie fasi della vicenda che hanno evidenziato il costante coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA]. In tal senso assume valenza centrale il colloquio captato in data 25.2.2019 tra la madre del Silvestri, [OSCURATO:PERSONA], la quale parlando con il marito Falcone e tale Libera chiaramente afferma che il figlio era estraneo a queste attività, che deteneva la droga per altri e si era solo prestato per "fare soldi facili.. .senza fare nulla secondo lui". Vi sono poi ulteriori contatti da cui emerge che alla vicenda del figlio si stava interessando tale Alex e da una ambientale tra la Vessio e Falcone emerge la preoccupazione per i dati ricavati dai tabulati telefonici. La donna esterna anche la preoccupazione per la sorte del figlio e minaccia di andare dagli inquirenti per dire a chi appartiene lo stupefacente. Dalla telefonata n. 267 si evince che la persona in questione è [OSCURATO:PERSONA] il quale si informa del colloquio avuto dal Silvestri con l'avvocato. [OSCURATO:PERSONA] nell'ambientale del 26.2.2019 Vessio e Falcone parlano della loro convocazione presso la Procura della Repubblica di Foggia. Emerge altresì il risentimento della Vessio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] che aveva corrisposto al figlio solo 800,00 euro per la detenzione di gr. 400,00 di cocaina. Nella ambientale n. 218 del 2.3.2019 con una sorta di confessione stragiudiziale [OSCURATO:PERSONA] manifesta il suo diretto interesse nella vicenda e rappresenta alla Vessio i danni maggiori che riceverebbe se fosse arrestato. Con riferimento al reato di cui al capo d) dell'imputazione, afferente alle cessioni di droga a Totaro e Rignanese, la sentenza impugnata ha ricostruito in modo puntuale la dazione dello stupefacente avvenuta dalla finestra dell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], con le medesime modalità, in favore sia del Totaro che del Rignanese che subito dopo venivano controllati dalle forze dell'ordine e trovati in possesso di una dose di cocaina. La Corte territoriale ha rilevato con motivazione logica e conseguenziale che le cessioni non possono che ascriversi al [OSCURATO:PERSONA], considerata anche l'attesa dello stesso da parte del Totaro al cui arrivo segue poco dopo la cessione. Con riferimento al reato di cui capo K), ascritto anche a [OSCURATO:PERSONA] ed a Trimigno, la sentenza impugnata ha confermato la responsabilità del prevenuto sulla base delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza attivato nei pressi dell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] da cui si vede che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano recati a piedi in un terreno circostante ed avevano nascosto qualcosa mentre Trimigno era rimasto sulla strada a fare da "palo". Dopo che i tre si erano allontanati, i militari intervenuti poco dopo sul posto avevano recuperato un involucro termo saldato contenete sostanza solido/pietrosa di colore bianco del peso complessivo di gr. 8,36 circa, occultata all'interno di una bustina di fazzolettini, che sottoposta ad accertamento risultava essere cocaina contenente principio attivo utile per il confezionamento di n. 45 dosi medie droganti. E' proprio la sequenza temporale e logica delle fasi dell'occultamento e del ritrovamento della sostanza stupefacente che, nel giudizio della Corte territoriale, priva di valenza qualsiasi ricostruzione alternativa del fatto. Con riguardo al reato di cui al capo I), afferente alla detenzione di 100 gr. di cocaina ascritto al [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata ha ricostruito l'episodio sulla base del tenore delle intercettazioni telefoniche, da cui si evince che i tre erano consapevoli del fatto che presso il garage del [OSCURATO:PERSONA], sito in Via dell'Arcangelo n. 48 in Manfredonia erano custoditi gr. 100 di cocaina come si evince non solo dal tenore delle conversazioni ma anche dai movimenti dei tre soggetti coinvolti osservati dalle forze dell'ordine. Con riguardo alle censure difensive afferenti al mancato sequestro della sostanza, giova ribadire che in tema di stupefacenti, il reato di detenzione a fini di spaccio o quello di spaccio non sono condizionati, sotto il profilo probatorio, al sequestro o al rinvenimento di sostanze stupefacenti, poiché la consumazione di tali reati può essere dimostrata attraverso le risultanze di altre fonti probatorie (quali, come nella specie, il contenuto delle intercettazioni). Peraltro, nel caso in esame, la Corte territoriale ha fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato non solo sulle risultanze dell'attività captativa ma su ulteriori elementi di prova che hanno confermano l'assunto accusatorio. Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso è del pari manifestamente infondato. Sul reato di cui al capo T) ascritto alla Vessio, afferente alla detenzione a fine di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, la Corte territoriale ha fondato il giudizio di responsabilità sulla intercettazione del 18.4.2019 all'interno della [OSCURATO:PERSONA] della conversazione tra Vessio e Diaferio e poi tra Vessio e la cugina [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Dal tenore della conversazione la Corte territoriale con motivazione logica ha ricavato che la Vessio aveva ricevuto da Diaferio gr. 5 di cocaina e che la destinazione alla cessione dello stupefacente emerge chiaramente dalla preoccupazione espressa dalla medesima per la qualità della sostanza. Il terzo motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato. Il giudice di appello ha correttamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiamando per il [OSCURATO:PERSONA] i gravi precedenti anche specifici che avrebbero dovuto anzi imporre la contestazione della recidiva mentre per gli altri due imputati ha rilevato che gli atti di appello non hanno indicato elementi concretamente idonei a giustificare il beneficio a fronte di fatti che non sono assolutamente di minimo disvalore. 2. Il ricorso per [OSCURATO:PERSONA] è nel complesso manifestamente infondato. Il primo motivo è manifestamente infondato in relazione al reato di cui la capo I) per le considerazioni già espresse con riguardo alla posizione del [OSCURATO:PERSONA].Con specifico riguardo al [OSCURATO:PERSONA] la Corte territoriale ha posto in rilievo come lo stesso, mentre si trovava nella caserma dei Carabinieri di Manfredonia, aveva mandato degli sms al [OSCURATO:PERSONA] dicendogli di andare in un posto e "far sparire tutto" e sincerandosi una volta uscito dalla caserma che lo stesso avesse adempiuto a quanto richiesto. [OSCURATO:PERSONA] si trova poi presso il garage del [OSCURATO:PERSONA] dove viene portato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. La censura é manifestamente infondata anche con riguardo al reato di cui al capo p). Ed invero, la Corte territoriale, con motivazione logica, ha ricostruito l'episodio sulla scorta della inequivoca telefonata intercorsa in data 27.3.2019 tra il medesimo e la convivente [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale lo stesso, allertato dell'arrivo delle forze dell'ordine, le ingiunge espressamente di buttare via la cocaina che si trova in casa. Ulteriore conferma viene poi desunta dalla intercettazione captata il 29.3.2019 all'interno dell'autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA] il quale dialogando con [OSCURATO:PERSONA] riferisce della perquisizione effettuata dai Carabinieri presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] che era riuscito a disfarsi dello stupefacente. Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato. La Corte ha correttamente negato il riconoscimento dell'art. 73, comma 5, considerato il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nel traffico del [OSCURATO:PERSONA] che ha alla base un approvvigionamento continuo e significativo; lo stesso inoltre è stato coinvolto nelle due cospicue detenzioni sub I) e p) pur se in posizione subordinata. Il terzo motivo è del pari manifestamente infondato. Il giudice di appello nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche ha posto in rilievo, oltre all'intensità del dolo ed all'indefessa dedizione allo spaccio, anche il fatto che lo stesso si è reso responsabile nel corso del procedimento penale di ben quattro evasioni dagli arresti domiciliari oltre alla condotta da lui assunta nell'episodio del 27.3.2019 "rivelatore di una notevole capacità criminale anche attraverso il coinvolgimento della moglie". 3. Il ricorso per [OSCURATO:PERSONA] è nel complesso manifestamente infondato. Il primo motivo è manifestamente infondato.Con riguardo ai reati di cui ai capi k) ed I) vale quanto già esposto nell'esame della posizione del [OSCURATO:PERSONA]. Con riguardo al reato di cui al capo e), per il quale il [OSCURATO:PERSONA] é stato ritenuto responsabile limitatamente alla cessione di una dose di gr. 0,12 di cocaina a tale [OSCURATO:PERSONA] in data 4.3.2019, la motivazione offerta dalla sentenza impugnata, ben lungi dall'essere congetturale, fonda la responsabilità del medesimo sulle risultanze del servizio di osservazione posto in essere dalle forze dell'ordine presso il garage ove si registrava il frequente accesso di persone. La sentenza impugnata ha posto in rilievo il controllo del [OSCURATO:PERSONA] che, appena uscito dal garage del [OSCURATO:PERSONA], veniva trovato in possesso di una dose di cocaina che aveva dichiarato di aver acquistato per uso personale nonché i messaggi mandati in rapida successione con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano concordato l'appuntamento. Manifestamente infondato anche il secondo motivo. La Corte ha negato la derubricazione nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, considerato il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nel traffico del [OSCURATO:PERSONA] che ha alla base un approvvigionamento continuo e significativo. In conclusione i ricorsi manifestamente infondati vanno dichiarati inammissibili. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ric
Sentenza Cassazione n. 13272/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris