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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2022

Cassazione n. 37023/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/07/2021 del TRIBUNALE di CROTONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] quale parte civile ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, che ha confermato la sentenza di assoluzione emessa dal giudice di Pace di Crotone in data 10.07.2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che rispondevano del delitto di minaccia; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole di mancanza di motivazione in relazione alla valenza probatoria delle dichiarazioni testimoniali rese dallo stesso, è inammissibile, in quanto deduce vizio di motivazione in un ricorso ammesso per la sola violazione di legge; infatti, al di là della loro formale enunciazione, il motivo si risolve nella denuncia di vizi di motivazione e in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta come il Giudice di pace non abbia ritenuto sussistente il reato di minaccia, è inammissibile in quanto risulta estremamente generico, non facendo riferimento ad alcun punto della sentenza assolutoria: infatti, come ribadito anche dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/07/2021 del TRIBUNALE di CROTONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] quale parte civile ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, che ha confermato la sentenza di assoluzione emessa dal giudice di Pace di Crotone in data 10.07.2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che rispondevano del delitto di minaccia; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole di mancanza di motivazione in relazione alla valenza probatoria delle dichiarazioni testimoniali rese dallo stesso, è inammissibile, in quanto deduce vizio di motivazione in un ricorso ammesso per la sola violazione di legge; infatti, al di là della loro formale enunciazione, il motivo si risolve nella denuncia di vizi di motivazione e in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta come il Giudice di pace non abbia ritenuto sussistente il reato di minaccia, è inammissibile in quanto risulta estremamente generico, non facendo riferimento ad alcun punto della sentenza assolutoria: infatti, come ribadito anche dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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