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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10609/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18591-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 741/2019 del TRIBUNALE di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 18591 sez.

M3 - ud. 07-12-2021 -2- Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al giudice di Pace di Pescara la Regione [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati dal suo veicolo a seguito di un impatto con un cervo.

Si costituì in giudizio la Regione [OSCURATO:PERSONA] eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva sul presupposto che responsabile per i danni cagionati dalla fauna selvatica doveva ritenersi esclusivamente la Provincia, proprietaria della strada ove era avvenuto il sinistro, Il giudice di Pace di Pescara con sentenza n. 1541 del 12 dicembre 2016, in accoglimento della domanda attorea, condannò la Regione [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni in favore del Lucido.

Il Tribunale de l'Aquila con sentenza n. 741/2019 del 15 ottobre 2019 ha riformato integralmente la pronuncia di primo grado, ed ha accolto l'appello della Regione [OSCURATO:PERSONA] dichiarando il suo difetto di legittimazione passiva.

Il Tribunale ha osservato che, essendosi il sinistro verificato nel perimetro del [OSCURATO:PERSONA] della Maiella, era l'[OSCURATO:PERSONA] del Parco e non la Regione [OSCURATO:PERSONA] a dover rispondere dei danni cagionati dagli animali selvatici ivi stanziati ai sensi dell'art. 5 L.R. n. 10 del 2003.

3. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 101 co. 2 c.p.c. e 112 c.p.c.

Si duole della novità della questione trattata dal giudice in quanto la Regione [OSCURATO:PERSONA], sia in primo che in secondo grado, aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva esclusivamente in favore della Provincia ai sensi della

1. 157 del 1992, senza fare alcun riferimento all'[OSCURATO:PERSONA].

Il giudice di merito, pertanto, richiamando l'art 5 della L. R. 10 del 2003 e la conseguente legittimazione passiva dell'ente parco, avrebbe statuito su una questione rilevata d'ufficio senza tuttavia concedere alle parti un termine per il deposito in cancelleria di memorie scritte, impendo loro l'esercizio del diritto di difesa.

Osserva altresì che lo stesso Giudice aveva, in caso analogo, confermato la legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA], non avendo l'[OSCURATO:PERSONA] della Maj ella mai adottato il regolamento previsto dall'art. 1 L. n. 394 del 6 dicembre 1991. 4.1 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9 L. n. 157 dell'H febbraio 1992 e dart. 11 L. n. 394 del 6 dicembre 1991 in combinato disposto con l'art. 2043 c.c., in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. per aver il Tribunale erroneamente ritenuto che l'[OSCURATO:PERSONA] della Maiella fosse titolare del potere di controllo e gestione della fauna selvatica.

Osserva in particolare che la Regione [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito alcuna prova di aver conferito il potere di gestione e controllo all'[OSCURATO:PERSONA] della Maiella; che quest'ultimo non aveva adottato alcun regolamento ex art. 11 L. 394 del 1991; che alcuni commi dell'art. 1 L.R. 10 del 2003, i quali prevedevano il risarcimento o il concorso nel risarcimento dei danni per gli incidenti a veicoli e/o a persone nel territorio dei Parchi sono stati definitivamente abrogati con la L.R. 33 del 2005. 4.2 Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 e 9 L. n. 157 dell'i 1 febbraio 1992 in combinato disposto con l'art, 2052 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per essersi il Tribunale discostato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.5.

La Corte rinvia la causa all'Udienza Pubblica della Terza Sezione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa all'Udienza Pubblica della Terza Sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18591-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 741/2019 del TRIBUNALE di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 18591 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -2- Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al giudice di Pace di Pescara la Regione [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati dal suo veicolo a seguito di un impatto con un cervo. Si costituì in giudizio la Regione [OSCURATO:PERSONA] eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva sul presupposto che responsabile per i danni cagionati dalla fauna selvatica doveva ritenersi esclusivamente la Provincia, proprietaria della strada ove era avvenuto il sinistro, Il giudice di Pace di Pescara con sentenza n. 1541 del 12 dicembre 2016, in accoglimento della domanda attorea, condannò la Regione [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni in favore del Lucido. Il Tribunale de l'Aquila con sentenza n. 741/2019 del 15 ottobre 2019 ha riformato integralmente la pronuncia di primo grado, ed ha accolto l'appello della Regione [OSCURATO:PERSONA] dichiarando il suo difetto di legittimazione passiva. Il Tribunale ha osservato che, essendosi il sinistro verificato nel perimetro del [OSCURATO:PERSONA] della Maiella, era l'[OSCURATO:PERSONA] del Parco e non la Regione [OSCURATO:PERSONA] a dover rispondere dei danni cagionati dagli animali selvatici ivi stanziati ai sensi dell'art. 5 L.R. n. 10 del 2003. 3. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 101 co. 2 c.p.c. e 112 c.p.c. Si duole della novità della questione trattata dal giudice in quanto la Regione [OSCURATO:PERSONA], sia in primo che in secondo grado, aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva esclusivamente in favore della Provincia ai sensi della 1. 157 del 1992, senza fare alcun riferimento all'[OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di merito, pertanto, richiamando l'art 5 della L. R. 10 del 2003 e la conseguente legittimazione passiva dell'ente parco, avrebbe statuito su una questione rilevata d'ufficio senza tuttavia concedere alle parti un termine per il deposito in cancelleria di memorie scritte, impendo loro l'esercizio del diritto di difesa. Osserva altresì che lo stesso Giudice aveva, in caso analogo, confermato la legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA], non avendo l'[OSCURATO:PERSONA] della Maj ella mai adottato il regolamento previsto dall'art. 1 L. n. 394 del 6 dicembre 1991. 4.1 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9 L. n. 157 dell'H febbraio 1992 e dart. 11 L. n. 394 del 6 dicembre 1991 in combinato disposto con l'art. 2043 c.c., in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. per aver il Tribunale erroneamente ritenuto che l'[OSCURATO:PERSONA] della Maiella fosse titolare del potere di controllo e gestione della fauna selvatica. Osserva in particolare che la Regione [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito alcuna prova di aver conferito il potere di gestione e controllo all'[OSCURATO:PERSONA] della Maiella; che quest'ultimo non aveva adottato alcun regolamento ex art. 11 L. 394 del 1991; che alcuni commi dell'art. 1 L.R. 10 del 2003, i quali prevedevano il risarcimento o il concorso nel risarcimento dei danni per gli incidenti a veicoli e/o a persone nel territorio dei Parchi sono stati definitivamente abrogati con la L.R. 33 del 2005. 4.2 Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 e 9 L. n. 157 dell'i 1 febbraio 1992 in combinato disposto con l'art, 2052 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per essersi il Tribunale discostato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.5. La Corte rinvia la causa all'Udienza Pubblica della Terza Sezione. P.Q.M. La Corte rinvia la causa all'Udienza Pubblica della Terza Sezione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema
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